PDL 883

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 883

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, FOTI, MATTEONI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, ANTONIOZZI, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, BUONGUERRIERI, CAIATA, CALOVINI, CANGIANO, CANNATA, CARAMANNA, CARETTA, CERRETO, CHIESA, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, COLOSIMO, COMBA, CONGEDO, COPPO, DE BERTOLDI, DE CORATO, DEIDDA, DI GIUSEPPE, DI MAGGIO, DONDI, DONZELLI, FILINI, FRIJIA, GARDINI, GIORDANO, GIORGIANNI, GIOVINE, IAIA, KELANY, LAMPIS, LANCELLOTTA, LA PORTA, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, LUCASELLI, MACCARI, MAERNA, MAIORANO, MALAGOLA, MALAGUTI, MANTOVANI, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MASCHIO, MATERA, MATTIA, MAULLU, OSNATO, PERISSA, PIETRELLA, POLO, POZZOLO, PULCIANI, RAIMONDO, RAMPELLI, ROSCANI, ANGELO ROSSI, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, ROTELLI, ROTONDI, RUSPANDINI, GAETANA RUSSO, SBARDELLA, SCHIANO DI VISCONTI, SCHIFONE, RACHELE SILVESTRI, TESTA, TRANCASSINI, TREMAGLIA, TREMONTI, URZÌ, VARCHI, VIETRI, VINCI, VOLPI, ZUCCONI, ZURZOLO

Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Presentata il 14 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! — La legge 30 marzo 2004, n. 94, istituendo il Giorno del ricordo, celebrato il 10 febbraio, ha rappresentato un passaggio essenziale per recuperare quelle vicende del confine orientale, avvenute nel secondo dopoguerra e ha contribuito alla costruzione di un'Europa più forte della propria memoria e verità storica.
Tale riconoscimento è considerato un atto di giustizia nei confronti di tutti i nostri connazionali che hanno subìto indicibili sofferenze, a seguito del trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, che ha determinato la cessione alla Jugoslavia delle province di Pola, Fiume e Zara e di una parte delle province di Trieste e Gorizia. Sono circa 350.000 gli esuli italiani che furono costretti a lasciare quei territori per trovare rifugio in Italia e all'estero. Mentre altri migliaia sono rimasti nelle loro terre d'origine, torturati e uccisi nelle voragini naturali dell'altopiano del Carso a causa delle persecuzioni anti-italiane del regime di Tito, che si risolsero in una vera pulizia etnica. Per decenni sono stati celati ed esclusi dalla narrazione storica e pubblica i fatti legati a coloro che persero la vita nelle foibe, all'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati e alle deportazioni nei campi di concentramento sloveni e croati.
Davvero assurdo e paradossale è il fatto che la Repubblica italiana, da un lato, riconosca il dramma delle foibe e celebri la memoria delle sue vittime in occasione del Giorno del ricordo e, dall'altro, annoveri tra i suoi più illustri insigniti proprio chi ordinò la pulizia etnica degli italiani in Istria e nell'Adriatico orientale.
Il «maresciallo Tito», infatti, risulta ancora oggi Cavaliere di Gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, decorato di Gran Cordone. Si tratta del titolo onorifico più elevato della Repubblica italiana che gli fu attribuito con il decreto di nomina pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 2 marzo 1970.
Il 20 maggio del 2013, l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, si rivolse all'allora Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, chiedendo di revocare l'onorificenza al dittatore Tito.
In risposta, dalla Presidenza della Repubblica, si sottolineò come, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 marzo 1951 n. 178, non sia possibile applicare, la revoca delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica Italiana» a persone non più in vita.
Nello specifico, l'articolo 5 della suddetta legge dispone che «Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'ordine».
In aggiunta, l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, prevede, invece, che «Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, le onorificenze possono essere revocate solo per indegnità. Il cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'ordine. La comunicazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nell'abituale residenza dell'interessato, o se questa non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del decreto di concessione. Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'ordine, per il parere prescritto dall'articolo 5 della legge».
Il combinato disposto delle citate previsioni normative, ha impedito de facto la revoca dell'onorificenza a Tito richiesta a più riprese da diverse parti politiche e dalle stesse associazioni degli esuli giuliano-dalmati.
Tanto premesso, la presente proposta di legge intende porre rimedio a questa inaccettabile «distorsione» al fine di consentire la revoca della più alta onorificenza della Repubblica italiana, anche post mortem, qualora l'insignito si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità universalmente riconosciuti: un atto che finalmente contribuirebbe a sanare, seppur in parte, la ferita del confine orientale, rendendo il giusto tributo alle migliaia di vittime sulla cui memoria ancora oggi non si è fatta piena giustizia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso incorre nella perdita della onorificenza l'insignito, anche se defunto, qualora si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità».

Art. 2.

1. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, le modifiche necessarie per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

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