PDL 881

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 881

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ORLANDO

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Presentata il 14 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo riprende il contenuto del disegno di legge presentato dal Governo, su proposta dell'allora Ministro delle comunicazioni Gentiloni, nella XV legislatura (atto Senato n. 1588) e della proposta di legge presentata dai deputati Zaccaria ed altri nella XVI legislatura (atto Camera n. 1666), che, a sua volta, riproduceva il contenuto del citato disegno di legge. La presente proposta di legge ha un'ispirazione fondamentale: mettere la RAI-Radiotelevisione italiana Spa in condizione di competere nello scenario futuro, recuperando quell'autonomia e quell'indipendenza strutturali che rappresentano la condizione per offrire una vera diversità di contenuti editoriali rispetto alla televisione commerciale, garantendo meglio il pluralismo e le qualità proprie del servizio pubblico.
Oggi la RAI, più che in passato, corre il rischio di una paralisi decisionale dovuta all'incrocio tra la tradizionale lottizzazione e l'attuale incerto bipolarismo. Da molti anni, ormai, il consiglio di amministrazione fatica a prendere decisioni strategiche per l'azienda. In questo settore, in un panorama di cambiamenti delle comunicazioni come quello attuale, un'azienda che non sia in grado di prendere rapide decisioni strategiche rischia di essere tagliata fuori da ogni competitività. A questo si aggiunge che il grado di accettabilità della cosiddetta «lottizzazione» oggi è ben diverso di quanto non fosse negli anni passati.
L'avvento di un sistema multipiattaforma e multicanale rischia di rendere molto complicate l'identità, la diversità e la riconoscibilità del servizio pubblico. È evidente, infatti, che in un panorama che vede la presenza di molte piattaforme e di centinaia di canali sarà sempre più difficile identificare il servizio pubblico e giustificarne il finanziamento, soprattutto se continuerà a non differenziarsi dal modello della televisione commerciale.
La RAI è già stata oggetto di interventi di riforma. In primo luogo, con la legge 28 dicembre 2015, n. 220, il cui contenuto è stato trasfuso nel testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Successivamente, sono intervenuti gli articoli da 59 a 66 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
Molti problemi sono stati affrontati, ma non è stato risolto quello centrale relativo a una governance indipendente dal potere politico. Questo è un limite gravissimo nell'attuale contesto competitivo.
È pertanto indispensabile e urgente se non affrontare una riforma organica della RAI, quanto meno intervenire sull'impianto del citato testo unico per risolvere una delle questioni centrali del dibattito politico che, data la natura dell'intervento proposto, dovrebbe potersi avvalere di un clima di civile confronto tra maggioranza e opposizione.
Per competere nella televisione del futuro, la RAI può fare leva innanzitutto sulle proprie particolarità positive: una grande tradizione, seconda in Europa solo alla BBC; capacità professionali non comuni; il perdurante primato negli ascolti; un patrimonio consistente e un quadro economico sostanzialmente sano. Ma per riuscire davvero nell'impresa, la RAI deve porsi alcuni obiettivi di cambiamento.
La presente proposta di legge risponde ad alcuni obiettivi di fondo: introdurre elementi strutturali che migliorino la qualità, intesa come un'effettiva riqualificazione e valorizzazione della missione della RAI; l'autonomia, garantita da nuove regole di governance idonee ad allentare il controllo della politica sul servizio pubblico; l'efficienza, cioè un assetto societario e organizzativo più moderno e anche più vicino ai modelli dei grandi servizi pubblici occidentali.
Occorre puntare sulla differenza: la televisione pubblica italiana non corre rischi per gli ascolti ma per la qualità. In tal senso, notevoli passi in avanti sono stati assicurati dal contratto di servizio stipulato per il quinquennio 2018-2022, il cui termine di scadenza è stato differito al 30 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e la presente proposta di legge prevede il rafforzamento di tali strumenti. La RAI deve riconquistare la propria differenza e tornare ad essere modello da imitare per il mercato televisivo.
La RAI deve soprattutto conquistare autonomia. L'intreccio tra la RAI e i partiti è ritenuto talmente inevitabile da essere spesso tollerato come un male minore. Non è così. La sua degenerazione finisce per rendere difficile il funzionamento stesso dell'azienda. Il pluralismo, ragione fondamentale dell'esistenza del servizio pubblico, rischia di scadere in un sistema che non mette al centro il cittadino, ma l'invadenza dei partiti. La RAI deve conquistare il massimo di autonomia e di autentico pluralismo.
Questa è la premessa perché essa possa funzionare con efficienza. Oggi la lottizzazione va di pari passo con l'instabilità del vertice aziendale e con l'impossibilità di prendere decisioni strategiche. Nessuna azienda di comunicazione, chiamata a decidere sul futuro, può funzionare nell'attuale contesto di precarietà permanente. Mandati troppo brevi, scarsa autonomia decisionale e organizzativa del vertice, impossibilità di inserimento di risorse professionali giovani e qualificate: sono i sintomi di una malattia che mette in forse l'avvenire del servizio pubblico.
La RAI deve fondarsi invece su regole di funzionamento societario che consentano scelte strategiche.
La presente proposta di legge affida a una Fondazione la proprietà nonché la scelta delle strategie e dei vertici operativi della RAI. La Fondazione è, dunque, garante dell'autonomia dal Governo del servizio pubblico e della sua qualità. Il consiglio della Fondazione è designato assicurando il massimo possibile di autonomia dalla politica e dal potere economico. La Fondazione si connota per la prevalenza del carattere pubblicistico dei suoi compiti e delle sue attività. Il carattere pubblico della Fondazione non è attenuato dalla scelta di affidare a una pluralità di soggetti istituzionali e di collegi la nomina o l'elezione degli undici componenti che formano il consiglio della Fondazione, in quanto i collegi fanno parte dello Stato-apparato (Presidenti delle Camere, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza dei rettori delle università italiane, Accademia nazionale dei Lincei, assemblea dei dipendenti della RAI). Ciò rappresenta la conferma di una scelta già sperimentata nel consiglio di amministrazione della RAI, che assicura la partecipazione democratica di tutte le professionalità della RAI per l'individuazione, nei limiti segnati dalla legge e dall'ordinamento, delle scelte strategiche per il migliore svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. In tal modo il vertice operativo potrà agire con efficienza e stabilità. Alla Fondazione è altresì attribuito il compito di riorganizzare la RAI al fine di renderla meno affine ai modelli della televisione commerciale.
Per attuare quanto esposto, la presente proposta di legge, che si compone di quattro articoli, interviene sul citato decreto legislativo n. 208 del 2021, modificando l'articolo 59, introducendo l'articolo 59-bis e sostituendo l'articolo 63. Inoltre, interviene sulla questione della privatizzazione della RAI, ancora prevista dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, cosiddetta «legge Gasparri», che viene abrogato, liberando, così, il servizio pubblico da una «spada di Damocle» che grava pesantemente sulla sua attività.
L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 59 del decreto legislativo n. 208 del 2021, prevedendo l'applicazione del sistema più garantista della concessione «ex lege» che aveva caratterizzato gli anni precedenti, fissando in dodici anni la durata di tale concessione e abolendo definitivamente la convenzione, uno strumento normativo del tutto superato e che ha già mostrato i suoi limiti negli anni passati.
Come avviene in quasi tutti i grandi Paesi, gli strumenti normativi a disposizione per disciplinare il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale restano due: la legge e il contratto di servizio.
La nuova formulazione dell'articolo 59 definisce i compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale che, ai sensi del comma 1, è affidato mediante concessione a una istituenda Fondazione, che lo svolge per il tramite della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base del contratto di servizio. La concessione, come già esposto, ha una durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione ed è rinnovabile.
L'articolo 2 della presente proposta di legge introduce l'articolo 59-bis del citato decreto legislativo n. 208 del 2021, che reca la disciplina della Fondazione RAI. Il comma 1 prevede, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'istituzione di tale Fondazione per l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. L'istituzione avviene su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che, conformemente alle disposizioni del codice civile, i primi amministratori provvedono all'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche e alla formazione di un bilancio. A tale scopo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad esperire le procedure previste dall'ordinamento prodromiche all'effettivo funzionamento della Fondazione, che è istituita senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto dispone il secondo periodo del medesimo comma, trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. In sostanza, soltanto l'azionariato pubblico della holding televisiva è conferito alla Fondazione; rimane esclusa dal conferimento la quota pari allo 0,46 per cento del capitale sociale della RAI di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la cui partecipazione azionaria risale alla costituzione della RAI negli anni Cinquanta. La natura di ente a base associativa della SIAE porta ad escludere la necessità del conferimento azionario in capo a essa nel patrimonio della nuova Fondazione.
Il ruolo di azionista, pertanto, non sarà più esercitato dal Governo per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, ma dalla Fondazione, alla quale sono attribuiti compiti di indirizzo e di impulso e, quindi, non di natura gestionale né operativa nei confronti della RAI. Lo strumento utilizzato per la gestione dell'impresa è stato articolato su due livelli, il più alto dei quali fa capo alla Fondazione la quale, in generale, ha il compito di tutelare e di rappresentare l'utenza, di far rispettare la carta di servizio nonché di difendere l'autonomia del servizio anche attraverso il potere di scelta degli amministratori delle società alle quali è affidata la gestione concreta dello stesso servizio.
Il comma 3 concerne le finalità generali della Fondazione. Esso stabilisce che la Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della RAI e di tutte le società da questa controllate e svolge ogni altro compito o attività previsti dallo statuto.
Il comma 4 è riferito allo statuto. Lo statuto definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e alla verifica dei risultati conseguiti, disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale. Inoltre, si prevede che lo statuto stabilisca le modalità di destinazione del reddito, regoli l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e rechi le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che faranno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni degli articoli da 2421 a 2435-bis del codice civile. Lo statuto della Fondazione e le sue successive modificazioni sono adottati dal consiglio di amministrazione con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro delle imprese e del made in Italy e al Ministro dell'economia e delle finanze; tali documenti si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla loro ricezione senza la formulazione di rilievi.
Il comma 5 concerne il patrimonio della Fondazione. Si prevede che esso sia costituito:

a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della RAI;

b) dai beni immobili e mobili e dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;

c) dai contributi da parte di enti e di privati;

d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

e) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione della stessa delibera di destinare all'incremento del patrimonio.

Ai sensi del comma 6, il patrimonio della Fondazione è gestito in modo coerente con la sua natura di ente senza scopo di lucro che opera secondo princìpi di trasparenza e moralità ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Il medesimo comma 6 prevede, poi, che la Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osservi criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e da garantire una sua redditività adeguata.
Il comma 7 riguarda il consiglio di amministrazione della Fondazione, l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali per la gestione della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico della RAI e delle società da questa controllate, di delineazione degli obiettivi generali e di verifica del loro assolvimento. Il consiglio di amministrazione, a tali fini:

a) amministra la Fondazione in conformità ai princìpi di legge sul servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e ne delinea i programmi e i settori di intervento;

b) predispone e sottoscrive il contratto di servizio pubblico e risponde della sua attuazione;

c) nomina il consiglio di amministrazione della RAI;

d) approva lo statuto della RAI e le sue modificazioni;

e) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della RAI.

I commi da 8 a 12 sono dedicati alla composizione dei vertici della Fondazione. Principio fondamentale, punto cardine dell'intervento normativo è che i vertici devono garantire il massimo di professionalità e di autonomia dai partiti e dalle maggioranze di Governo pro tempore.
Il comma 8 stabilisce che il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da undici membri, di cui cinque nominati dai Presidenti delle due Camere, secondo un modello che ha offerto un buon funzionamento con la legge 25 giugno 1993, n. 206, due membri nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e altri due membri nominati dalla CRUI. Un membro è nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei e l'undicesimo consigliere viene eletto dai dipendenti della RAI e delle società da questa controllate. Pertanto, si prevede che il rappresentante dei dipendenti faccia parte del consiglio di amministrazione della Fondazione, invece che di quello della RAI, ritenendo che tale collocazione risulti molto più opportuna anche al fine di evitare un'eventuale conflitto di interessi in capo al medesimo rappresentante.
Il sistema così delineato mette in evidenza la volontà di garantire la più ampia partecipazione delle realtà interessate, affidando la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione a una pluralità di soggetti: il Parlamento (attraverso i Presidenti delle Camere), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la CRUI, l'Accademia nazionale dei Lincei e l'assemblea dei dipendenti della RAI.
I commi da 9 a 11 disciplinano le modalità di nomina dei membri del consiglio di amministrazione. Il comma 9 prevede che la nomina dei membri spettanti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avvenga tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando allo scopo predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Possono essere nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto i soggetti che, previo invio del relativo curriculum vitae alla Conferenza permanente che ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, siano compresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da nominare. L'audizione dei soggetti prevista al comma 9 è finalizzata a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza. A norma del comma 10, il consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei e l'assemblea generale della CRUI procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi. Infine, secondo quanto disposto dal comma 11, il rappresentante dei dipendenti della RAI è eletto a scrutinio segreto, previa presentazione delle candidature e comunque assicurando massime pubblicità, trasparenza e partecipazione.
Il comma 12 prevede che i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione siano nominati per un periodo di sei anni e non possano essere confermati nella carica. Ai sensi dello stesso comma 12, è previsto che in fase di prima applicazione il mandato di due dei cinque consiglieri indicati dai Presidenti delle Camere, di uno di quelli di nomina regionale e di uno di quelli nominati dalla CRUI, nonché del rappresentante dei dipendenti della RAI, sia di durata triennale. Nella prima seduta del consiglio di amministrazione sono determinati a sorte i consiglieri che cesseranno il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.
Il comma 13 stabilisce i requisiti dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione, che devono essere scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza, che si siano distinte nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto, dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica o delle nuove tecnologie. La norma dispone, inoltre, che non possono essere nominati coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi di Governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.
In base al comma 14, i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. Si prevede, altresì, che sia fatta salva l'attività di studio e di ricerca e che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.
Il comma 15 stabilisce che il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione è scelto tra i componenti del medesimo consiglio, che lo elegge con voto a maggioranza assoluta. Il presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato, non può essere rieletto a meno di mandato triennale.
Il comma 16 stabilisce che, in caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione, si procede alla loro sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina degli altri membri, applicando le disposizioni del commi precedenti.
Il comma 17 prevede che con il codice etico della Fondazione siano stabilite le regole di condotta dei membri degli organi della Fondazione stessa, con disposizioni relative al conflitto di interessi deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, nonché alla cosiddetta «clausola di non concorrenza», anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Il medesimo codice etico deve disciplinare, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.
Il comma 18 riguarda la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la quale, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone, sentito il collegio dei sindaci della Fondazione, la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto. La revoca è disposta per l'intero consiglio di amministrazione, con le medesime modalità, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.
Il comma 19 concerne il collegio sindacale della Fondazione e il controllo contabile e gestionale. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che assume le funzioni di presidente, uno dal Ministero delle imprese e del made in Italy e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Il collegio sindacale esercita i poteri attribuiti a tale organo dal codice civile. Infine, lo stesso comma stabilisce che il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione sia attribuito a una società di revisione scelta dal consiglio di amministrazione della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.
L'articolo 3 della presente proposta di legge sostituisce l'articolo 63 del decreto legislativo n. 208 del 2021, che reca la disciplina della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Il comma 1 del nuovo articolo 63 prevede che essa realizzi le attività di servizio pubblico anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del gruppo, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione. In particolare, la RAI provvede:

a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;

b) ad applicare il contratto di servizio e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;

c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative. Il consiglio di amministrazione della RAI, secondo quanto prescrive il nuovo comma 3, deve essere composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti.

I commi 5, 6 e 7 dispongono in merito ai requisiti e alle incompatibilità dei membri del consiglio di amministrazione della RAI. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica ed immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza né essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, e debbono essere dotati dei requisiti già previsti per i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione. Per tutti, tranne che per il presidente e per l'amministratore delegato, è ammesso lo svolgimento di attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.
Lo statuto della RAI prevede regole di condotta per i membri del consiglio di amministrazione della stessa RAI, con disposizioni relative al conflitto di interessi deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione del mandato, fissate in un codice etico che disciplina, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società. I commi 6 e 7 riproducono situazioni di incompatibilità già presenti nel decreto legislativo n. 208 del 2021.
In base al comma 8, il presidente del consiglio di amministrazione della RAI è indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione, è votato dal consiglio di amministrazione della RAI e svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile. Il presidente del consiglio di amministrazione della RAI ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi e delegati. Egli può conferire deleghe ad altri consiglieri.
Il comma 9 stabilisce che il consiglio di amministrazione della RAI, sentito il consiglio di amministrazione della Fondazione, nomini al proprio interno un amministratore delegato, che dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile.
Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone, ai sensi del comma 12, la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della RAI che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto sociale. La revoca è disposta per l'intero consiglio in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. Il comma 13 prescrive che, in caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o di un membro del consiglio di amministrazione, si proceda alla loro sostituzione secondo le medesime regole previste per la nomina.
I commi 14, 15 e 16 disciplinano la figura dell'amministratore delegato riproducendo testualmente i contenuti della normativa vigente. Per quanto si tratti di disposizioni molto importanti, esse non rivestono alcun contenuto innovativo. L'unica disposizione innovativa riguarda il limite dei compensi. Per l'amministratore delegato e fino a un massimo di dieci figure apicali indicate dal consiglio di amministrazione della RAI, il limite stabilito dalla legislazione vigente può essere superato.
L'articolo 4 della presente proposta di legge prevede, infine, l'abrogazione dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Si tratta di una disposizione molto importante perché l'articolo in commento riguarda la complessa procedura di privatizzazione della RAI. La norma non ha avuto attuazione, ma pesa come un macigno sul possibile destino della società concessionaria del servizio pubblico: poiché si tratta di una norma probabilmente viziata da incostituzionalità, si ritiene indispensabile procedere alla sua abrogazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione alla Fondazione di cui all'articolo 59-bis che, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 6, lo svolge, per il tramite della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla Fondazione di cui all'articolo 59-bis il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. La concessione ha una durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è rinnovabile»;

b) al comma 8, le parole: «Alla società» sono sostituite dalle seguenti: «Al soggetto».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 59-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis. – (Istituzione della Fondazione RAI) – 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata “Fondazione”, per l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, allo scopo, a esperire le procedure di costituzione previste dall'ordinamento vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità, la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
3. La Fondazione garantisce, altresì, l'autonomia del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della società RAI Radiotelevisione italiana Spa e di tutte le società da essa controllate; svolge ogni altro compito o attività previsti dal presente testo unico e dallo statuto della Fondazione stessa.
4. Lo statuto della Fondazione definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui al comma 7, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e in ordine alla verifica dei risultati conseguiti e disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale di cui al comma 19. Lo statuto inoltre stabilisce le modalità di destinazione del reddito, regola l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e prevede le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, nel rispetto, in quanto applicabili, degli articoli da 2421 a 2435-bis del codice civile. Lo statuto e le sue modificazioni sono adottati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza assoluta dei suoi membri e sono trasmessi al Ministro delle imprese e del made in Italy e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto e le sue modificazioni si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla loro ricezione da parte dei predetti Ministri senza la formulazione di rilievi.
5. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;

c) dai contributi provenienti da enti e privati;

d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

e) dalle somme derivanti dai redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione della Fondazione delibera di prelevare e destinare a incrementare il patrimonio.

6. Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione stessa ed è gestito in modo coerente con la sua natura di ente senza scopo di lucro che opera secondo princìpi di trasparenza e di moralità. La Fondazione amministra il patrimonio applicando criteri prudenziali di gestione del rischio, in modo da conservarne il valore e da garantire una sua redditività adeguata.
7. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali per la gestione della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi. Il consiglio di amministrazione svolge compiti di indirizzo strategico nei riguardi della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da essa controllate, nonché di fissazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento. Il consiglio di amministrazione, inoltre:

a) amministra la Fondazione in conformità ai princìpi normativi vigenti in materia di servizio pubblico generale radiofonico, televisivo e multimediale e ne delinea i programmi e i settori di intervento;

b) predispone e sottoscrive il contratto di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 59 e risponde della sua attuazione;

c) nomina il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

d) approva lo statuto della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e le sue modificazioni;

e) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

8. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da undici membri, di cui:

a) cinque nominati con determinazione adottata dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro;

b) due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due nominati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

d) uno nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei;

e) uno eletto dai dipendenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da essa controllate.

9. Ai fini di cui al comma 8, lettera b), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nomina soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere nominati solo i soggetti che, previo invio del relativo curriculum vitae alla predetta Conferenza, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano compresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo del numero dei soggetti da nominare, approvata dalla Conferenza medesima. La nomina è effettuata dalla Conferenza previa audizione delle persone designate. Le audizioni sono volte a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 13.
10. Ai fini di cui al comma 8, lettere c) e d), l'assemblea generale della CRUI e il consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi.
11. Il membro di cui al comma 8, lettera e), è eletto dall'assemblea dei dipendenti della società RAI Radiotelevisione italiana Spa. La procedura di voto è organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della Fondazione, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima del rinnovo, promuove la partecipazione al voto, garantendone la segretezza anche tramite la rete internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, e consente la candidatura solo a soggetti dotati dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 13. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della votazione.
12. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione restano in carica per sei anni e non possono essere confermati nella carica. In fase di prima applicazione, il mandato di due dei consiglieri nominati ai sensi del comma 8, lettera a), di uno dei consiglieri nominati ai sensi del comma 8, lettera b), e di uno dei due consiglieri nominati ai sensi del comma 8, lettera c), nonché del consigliere eletto ai sensi del comma 8, lettera e), è di durata triennale. Nella prima riunione del consiglio di amministrazione, in applicazione delle disposizioni del presente comma, sono determinati mediante estrazione a sorte i consiglieri che cessano il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.
13. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione sono scelti, favorendo l'equilibrio tra uomini e donne, tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si sono distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica, della comunicazione, delle nuove tecnologie, dell'audiovisivo, del cinema o delle arti, maturando significative esperienze manageriali in tali attività. Non possono essere nominati o eletti membri del consiglio di amministrazione coloro che nei due anni precedenti alla nomina o all'elezione abbiano ricoperto incarichi di Governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.
14. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese private operanti nel settore delle comunicazioni. È ammesso lo svolgimento di attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.
15. Il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione è eletto, a maggioranza assoluta, tra i membri dello stesso consiglio. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del suo mandato e può essere rieletto solo nel caso in cui abbia svolto un mandato triennale ai sensi del comma 12, secondo e terzo periodo.
16. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un altro membro del consiglio di amministrazione della Fondazione, si procede alla loro sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei membri del medesimo consiglio dai commi 9, 10 e 11, in relazione a ciascuna delle categorie di membri di cui al comma 8.
17. La Fondazione si dota di un codice etico che stabilisce le regole di condotta dei membri degli organi della Fondazione stessa, comprese quelle in materia di conflitto di interessi deliberativo individuale e di connesso obbligo di astensione. Il medesimo codice etico stabilisce, altresì, limitazioni e divieti in ordine all'intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore delle comunicazioni da parte dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.
18. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta, con le medesime procedure, per l'intero consiglio di amministrazione della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.
19. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno dal Ministero e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero. Il collegio sindacale esercita i poteri attribuiti a tale organo dal codice civile. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito a una società di revisione scelta ai sensi della normativa vigente dal consiglio di amministrazione della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui al presente testo unico, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

1. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – (Disciplina della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa) – 1. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa realizza le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in conformità a quanto disposto dal presente testo unico, anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della stessa Fondazione. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede, inoltre:

a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;

b) ad applicare il contratto di servizio e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;

c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative.

2. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa ispira la propria azione a princìpi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.
3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti. Gli aspiranti all'incarico possono presentare domanda e sono valutati previa pubblica audizione. I membri sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere confermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, al consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa si applicano le disposizioni del codice civile.
4. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.
5. I membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa devono possedere i requisiti di cui all'articolo 59-bis, comma 13. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza né essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati. I soggetti che non esercitano funzioni di presidente e di amministratore delegato possono svolgere attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Lo statuto della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa definisce i princìpi concernenti le regole di condotta dei membri del consiglio di amministrazione della società, comprese quelle in materia di conflitto di interessi deliberativo individuale e di connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Tali regole sono stabilite da un codice etico che disciplina, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
6. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che ricoprono la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di vice Ministro o di sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tali cariche nei dodici mesi precedenti alla data della nomina ovvero che ricoprano le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.
7. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico o contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

8. Il presidente del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione ed è votato dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Il presidente svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dal codice civile, dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del medesimo codice. Il presidente ha la rappresentanza legale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed esercita i poteri connessi. Il presidente può, inoltre, esercitare compiti in materia di relazioni esterne e istituzionali e di supervisione sulle attività di controllo interno in base a specifiche deleghe allo stesso attribuite dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sentito il consiglio di amministrazione della Fondazione. Con la medesima procedura possono essere attribuite deleghe ad altri membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
9. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nomina, al suo interno, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Fondazione, un amministratore delegato che dura in carica tre anni e può essere confermato secondo le disposizioni del codice civile. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina, determina anche l'indennità spettante all'amministratore delegato.
10. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, qualora dipendente della società, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi o a chiedere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla stessa società per la durata dell'incarico. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, esso non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
11. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in una situazione di assenza di conflitti di interessi o di titolarità di cariche in società concorrenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
12. Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto della società. La revoca è disposta per l'intero consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. La revoca acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
13. In caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o dei membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si procede alla loro sostituzione secondo le stesse regole previste per la nomina.
14. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa sovrintende alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento della società ed esercita gli altri poteri previsti dalla legge, dallo statuto della società e dal codice civile. In particolare:

a) risponde al consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento della società nel quadro dei piani e delle direttive definiti dallo stesso consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e con le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

c) provvede alla gestione del personale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione della società, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione della società gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, compresi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato dall'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa il piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che definisce le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dallo stesso consiglio di amministrazione, fatti salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, e prevede la pubblicazione nel sito internet della società:

1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, compresi quelli non dipendenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa di cui all'articolo 66, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore a 200.000 euro, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi soggetti di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f);

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

15. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica, rispettivamente, agli organi di amministrazione e controllo, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. Ai fini del rispetto del limite di cui al presente comma non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale limite non si applica all'amministratore delegato né a un massimo di dieci figure apicali indicate dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa su proposta dell'amministratore delegato.
16. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla società, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni».

Art. 4.
(Abrogazione)

1. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è abrogato.

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