PDL 88

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 88

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MAGI, DELLA VEDOVA

Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per i referendum da parte degli elettori che, per motivi di studio o di lavoro, hanno temporaneamente domicilio in una regione diversa da quella di residenza.

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – In base ai dati pubblicati nel Libro bianco sull'astensionismo presentato Dipartimento per le riforme istituzionali il 14 aprile 2022, dal titolo: «Per la partecipazione dei cittadini: come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto», risulta che circa 4,9 milioni di elettori svolgono la propria attività lavorativa o frequentano corsi di studio in città diverse da quelle presso le quali risiedono. Di questi, circa il 38 per cento impiegherebbe almeno quattro ore per recarsi nel proprio comune di residenza e rientrare presso il luogo di studio o lavoro, circa il 15 per cento dovrebbe affrontare uno spostamento complessivo tra quattro e otto ore, il 9,2 per cento tra otto e dodici ore, e circa il 14 per cento superiore alle dodici ore di viaggio. Stando alla legislazione vigente, per poter votare senza tornare nel comune di residenza queste persone dovrebbero cambiare residenza, e molto spesso non lo fanno per ragioni economiche, personali o affettive. In questo senso è ragionevole supporre – come si legge nel Libro bianco – che in funzione della distanza tra il luogo di potenziale dimora e quello di residenza tali soggetti possano essere disincentivati al rientro nel comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, e quindi all'esercizio del proprio diritto di voto.
Le ragioni alla base della presente proposta di legge si fondano, inoltre, sul presupposto che lo Stato stia gradualmente scivolando in una crisi dei corpi intermedi, della rappresentanza, e quindi dell'intero circuito democratico. Si leggano, in questo senso, i seguenti dati: il numero degli iscritti ai partiti politici – strumenti tramite cui i cittadini concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione –, se si considera il dato aggregato, oggi è un ottavo di settant'anni fa. L'astensionismo è aumentato senza sosta dagli anni Cinquanta: nel 1948 la percentuale dei votanti ammontava al 92 per cento degli aventi diritto, nel 1994 all'86 per cento, nel 2018 al 73 per cento, e, infine, nel 2022, in base ai più recenti dati disponibili, avrebbe registrato la percentuale più bassa della storia repubblicana. In base al XXIV Rapporto Demos «Gli italiani e lo Stato», relativo alla fiducia degli italiani nei confronti delle istituzioni e della politica, risulta che i partiti e il Parlamento si collocano rispettivamente all'ultimo e al penultimo posto, dietro alle banche, ai sindacati, alle associazioni degli imprenditori, allo Stato, alla magistratura, alle regioni, all'Unione europea, alla Chiesa, eccetera.
In tale contesto risulta evidente che lo Stato, anche e soprattutto per il tramite dell'impegno del Parlamento, non possa più esimersi dall'arduo compito di realizzare quell'inveramento della democrazia a cui ha fatto riferimento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio alle Camere nel giorno del giuramento, in virtù del fatto che – come si legge nel seguito del messaggio – la qualità stessa e il prestigio della rappresentanza dipendono, in misura non marginale, anche dalla capacità dei partiti di favorire la partecipazione.
La presente proposta di legge è volta anzitutto a muovere un passo nella direzione degli studenti e dei lavoratori che si trovano temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ammettendo che possano esercitare il proprio diritto di voto nel comune in cui hanno eletto domicilio, esattamente con l'obiettivo di favorire la loro inclusione e partecipazione. Nel farlo, a differenza di altre differenti proposte di legge depositate nel corso delle XVII e XVIII legislatura, si è optato per la soluzione del voto in un seggio diverso da quello del comune di residenza nel giorno delle elezioni, ponendo al contempo la dovuta attenzione a non determinare un'alterazione non pianificata della rappresentanza.
Con gli articoli 2, 4, 5, comma 2, e 6, di modifica del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e della legge 25 maggio 1970, n. 352, si stabilisce che gli elettori che per motivi di studio o lavoro si trovano temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possano essere ammessi, nel caso in cui lo richiedano, a votare nel comune in cui hanno eletto domicilio. A tal fine, tali soggetti eleggono domicilio e presentano la relativa domanda esclusivamente online, tramite i servizi digitali dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, allegando, alternativamente, il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede si trovi in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza, oppure una copia del contratto di lavoro o altra documentazione idonea ad attestare l'esigenza di votare nel comune di domicilio per motivi di lavoro. Si stabilisce, inoltre, che la domanda possa essere trasmessa non oltre la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, affinché si possa tenere conto delle richieste pervenute e quindi della eventuale conseguente variazione della distribuzione della popolazione – nei casi delle elezioni della Camera, del Senato e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia – nella determinazione dei seggi alle singole circoscrizioni e nei collegi plurinominali in cui è diviso il territorio nazionale, effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
Con gli articoli 1, 3 e 5, comma 1, che modificano rispettivamente il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e la legge 24 gennaio 1979, n. 18, si stabilisce, infatti, che l'assegnazione dei seggi attribuiti alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali è effettuata in proporzione alla popolazione risultante dai dati forniti al Ministero dell'interno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che dovranno essere previamente aggiornati tenendo conto delle eventuali variazioni della distribuzione della popolazione conseguenti alle richieste di eleggere domicilio e votare in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza, e che il decreto con il quale si determina il numero di seggi attribuiti alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali debba essere emanato entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, anziché contestualmente allo stesso.
Al fine di garantire che l'intero procedimento e le comunicazioni ai comuni di residenza e di domicilio si effettuino esclusivamente online, l'articolo 7 della presente proposta di legge modifica l'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introducendo un comma aggiuntivo nel quale si stabilisce che le modalità con cui gli elettori che intendano presentare domanda di voto fuori sede trasmettono all'Anagrafe nazionale della popolazione residente le relative informazioni e le modalità in cui tali informazioni sono trasmesse all'ISTAT, nonché ai comuni di residenza e domicilio, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Con il successivo articolo 8, infine, modificando il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, si stabilisce che – in base alle informazioni risultanti dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente – sono depennati dalle liste sezionali destinate alla votazione nel comune di residenza i nominativi degli elettori che abbiano presentato richiesta di votare in comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, i quali saranno ammessi al voto nella sezione del comune di domicilio presso la quale sono stati assegnati, previa esibizione della ricevuta attestante l'accettazione della domanda.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «in proporzione alla popolazione risultante dai dati forniti dall'Istituto» e le parole: «contestualmente al» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre giorni dalla pubblicazione del»;

b) al comma 2, le parole: «risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «dati forniti dall'Istituto»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 l'Istituto nazionale di statistica aggiorna i risultati dell'ultimo censimento della popolazione con le informazioni relative ai soggetti di cui all'articolo 48-bis del presente testo unico, anche servendosi a tal fine dei dati trasmessi all'Anagrafe nazionale della popolazione residente risultanti alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 62, comma 2-quater, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e li trasmette tempestivamente al Ministero dell'interno».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 48-bis del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del voto fuori del comune di residenza per studenti e lavoratori)

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. – 1. Gli elettori che, per motivi di studio o lavoro, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare nel comune in cui sono domiciliati.
2. Per esercitare il diritto di voto ai sensi della comma 1, gli interessati presentano domanda, non oltre la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 del presente testo unico, servendosi a tal fine esclusivamente dei servizi digitali resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 62, comma 2-quater, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda di cui al periodo precedente può essere revocata dall'interessato non oltre la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
3. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 2 l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente;

b) copia del contratto di lavoro o altra documentazione idonea ad attestare l'esigenza di eleggere il domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza per motivi di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore.

4. I nominativi degli elettori di cui ai commi 1, 2 e 3 sono inseriti dalla Commissione elettorale comunale del comune di residenza nell'elenco previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
5. Al momento dell'esercizio del voto l'elettore è tenuto a presentare al seggio, oltre al documento d'identità, la ricevuta attestante l'accettazione della domanda di cui al comma 2, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «in proporzione alla popolazione risultante dai dati forniti dall'Istituto» e le parole: «contemporaneamente al» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre giorni dalla pubblicazione del»;

b) al comma 2-ter, le parole: «sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «in proporzione alla popolazione risultante dai dati forniti dall'Istituto»;

c) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Ai fini di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di esercizio del voto fuori del comune di residenza per studenti e lavoratori)

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – 1. Gli elettori che per motivi di studio o lavoro hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare nel comune in cui sono domiciliati.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 5.
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione dell'Istituto centrale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «in proporzione alla popolazione risultante dai dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica» e le parole: «contemporaneamente al» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre giorni dalla pubblicazione del»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione» sono inserite le seguenti: «risultante dai dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica»;

c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Ai fini di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – 1. Gli elettori che per motivi di studio o lavoro hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare nel comune in cui sono domiciliati.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di esercizio del diritto di voto fuori del comune di residenza per studenti e lavoratori in occasioni di consultazioni referendarie)

1. Dopo l'articolo 17 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. – 1. Gli elettori che per motivi di studio o lavoro hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare nel comune in cui sono domiciliati.
2. Per esercitare il diritto di voto ai sensi della comma 1, gli interessati presentano domanda, entro la data di pubblicazione del decreto di indizione del referendum, servendosi a tal fine esclusivamente dei servizi digitali resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 62, comma 2-quater, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda di cui al primo periodo può essere revocata dall'interessato non oltre la data di pubblicazione del decreto di indizione del referendum.
3. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 48-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi del comma 6-bis sono definite le modalità con cui i soggetti di cui all'articolo 48-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, trasmettono all'ANPR la dichiarazione di elezione del domicilio e la richiesta di ammissione al voto in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità con cui l'ANPR assicura l'accesso alle informazioni di cui al periodo precedente all'Istituto nazionale di statistica, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché ai comuni, ai fini di cui agli articoli 33, comma 1-bis, e 33-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e le modalità con cui i sindaci dispongono la notifica agli elettori della ricevuta attestante l'accettazione della domanda di ammissione al voto».

2. Il decreto previsto dal comma 2-quater dell'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

1. Al testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma dell'articolo 33 è inserito il seguente:

«Nel medesimo elenco di cui al primo comma, la Commissione elettorale comunale inserisce i nominativi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, abbiano presentato domanda di ammissione al voto in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ai sensi dell'articolo 48-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche servendosi a tal fine dei dati trasmessi all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) aggiornati alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 62, comma 2-quater, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. – 1. La Commissione elettorale comunale, successivamente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e nel termine di dieci giorni dalla stessa, dispone l'ammissione al voto degli elettori che, pur essendo compresi nelle liste elettorali di un altro comune, abbiano regolarmente presentato domanda di ammissione al voto in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ai sensi dell'articolo 48-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche servendosi a tal fine dei dati trasmessi all'ANPR aggiornati alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 62, comma 2-quater, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il sindaco fa notificare agli elettori di cui al comma 1 una ricevuta attestante l'accettazione della domanda di ammissione al voto, nella quale è indicata la sezione elettorale cui sono assegnati, secondo i criteri di cui all'articolo 36, esclusivamente per tramite dei servizi digitali resi disponibili dall'ANPR, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 62, comma 2-quater, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione della ricevuta di cui al comma 2 in sostituzione del certificato elettorale».

Art. 9.
(Disposizioni transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 62, comma 2-quater, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dalla presente legge, e di completa operatività dei relativi servizi digitali, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. La domanda di ammissione al voto prevista dall'articolo 48-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dalla presente legge, può essere trasmessa dall'elettore, anche mediante posta elettronica certificata, al comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto entro il trentesimo giorno antecedente la data della votazione per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, il comune nelle cui liste elettorali l'interessato risulta iscritto, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette la domanda di cui al comma 2 al comune in cui l'elettore è domiciliato.
4. Entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, il comune presso il quale l'elettore è domiciliato rilascia all'elettore ricevuta attestante l'accettazione della domanda, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.
5. Ai fini di cui al presente articolo si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 48-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dalla presente legge.

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