PDL 876

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 876

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DORI

Delega al Governo per l'istituzione di un portale unico dei processi telematici

Presentata il 13 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati alla razionalizzazione della gestione dei processi telematici.
La disciplina vigente in materia, infatti, si presenta frammentata: esistono ben sette processi telematici introdotti nel corso degli ultimi anni da fonti normative diverse, dal processo civile obbligatorio, il cui debutto risale a ormai quasi dieci anni fa, fino al processo telematico in Corte di cassazione che ha avuto invece avvio nel 2021. La normativa in vigore prevede, infatti, che il deposito degli atti processuali, a seconda del rito di riferimento, debba avvenire in differenti portali con gestioni diversificate.
È evidente, pertanto, la necessità di intervenire per una progressiva evoluzione del sistema di gestione verso un modello unico per tutti i settori e gradi – civile, penale, tributario, amministrativo, Cassazione – anche tenendo conto dell'alto numero di atti processuali che quotidianamente vengono depositati e dei conseguenti rischi di incorrere in errori procedurali.
La presente proposta di legge è altresì coerente con gli obiettivi in materia di giustizia previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tra i diversi obiettivi, il PNRR contempla anche il potenziamento delle infrastrutture digitali con la revisione e la diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti.
La ratio della presente proposta di legge è quella di superare la situazione descritta mediante la creazione di un portale unico dei processi telematici, in cui far confluire tutte le diverse tipologie di deposito di atti processuali. Si tratta di una complessiva armonizzazione delle diverse misure procedurali previste a legislazione vigente, volta a concentrare le risorse in un unico e solo portale telematico di riferimento.
Il portale della giustizia tributaria (Sigit), realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, probabilmente potrebbe rappresentare, a oggi, il modello di riferimento per la realizzazione del nuovo portale unico in considerazione delle sue caratteristiche tecniche.
L'intera avvocatura, in occasione del Congresso nazionale forense di Lecce dell'ottobre 2022, ha manifestato, mediante l'approvazione di sei mozioni, la necessità di realizzare un portale unico dei processi telematici, invitando anche l'organismo congressuale forense, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'Ordine territoriali a sollecitare il Ministero della giustizia e il Parlamento affinché mettano in atto tutte le iniziative normative finalizzate a realizzare tale portale.
A livello europeo, alcuni Paesi hanno già adottato un portale unico dei processi telematici, in particolare la Francia – con il Portale «E-barreau» – e la Spagna.
In Spagna, il portale telematico LexNET è stato istituito con il decreto reale n. 1065 del 27 novembre 2015 ed è definito come «un mezzo di trasmissione sicura di informazioni che, mediante l'utilizzo di tecniche crittografiche, garantisce la presentazione di scritti e documenti e la ricezione di atti di comunicazione, la loro data di emissione, disponibilità e ricezione o l'accesso al contenuto dello stesso» (articolo 13).
La presente proposta di legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1, comma 1, reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione del sistema di gestione dei diversi processi telematici attraverso la realizzazione del portale unico dei processi telematici. Il comma 2 stabilisce i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.
L'articolo 2, comma 1, disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato. Il comma 2 dispone la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 3 introduce la procedura rafforzata del doppio parere parlamentare, qualora il Governo non intenda conformarsi al parere delle Commissioni competenti. Il comma 4 chiarisce che la nuova disciplina deve prevedere la modifica delle norme preesistenti che regolano la relativa materia nonché provvedere all'abrogazione espressa delle norme incompatibili con i decreti legislativi adottati. Il comma 5 reca le modalità per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi.
L'articolo 3 reca, infine, le disposizioni finanziarie per l'attuazione della delega. In particolare, il comma 1 prevede che, data la complessità della materia trattata, ciascuno schema di decreto legislativo sia corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito o mediante le risorse previste dal PNRR, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'istituzione di un portale unico dei processi telematici)

1. Al fine di razionalizzare e armonizzare la disciplina vigente in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti modifica o integrazione della disciplina della gestione dei processi telematici mediante l'istituzione di un portale unico dei processi telematici, anche in ottemperanza all'obiettivo in materia di giustizia previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza concernente il potenziamento delle infrastrutture digitali attraverso la revisione e la diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) razionalizzazione e semplificazione del sistema dei processi telematici;

b) progressiva e tendenziale evoluzione del sistema di gestione verso un modello unico per tutti i settori, civile, penale, tributario e amministrativo, e presso tutte le sedi giudiziarie, ivi compreso il giudice di pace, basato sulla realizzazione di una piattaforma comune caratterizzata da regole e specifiche tecniche uniformi;

c) gratuità dell'accesso;

d) accesso senza limiti di orario;

e) graduale eliminazione dei metodi di deposito degli atti diversi dall'accesso al portale unico dei processi telematici;

f) possibilità di deposito frazionato dei documenti di grandi dimensioni.

Art. 2.
(Procedimento per l'adozione
dei decreti legislativi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data della trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui all'articolo 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova assegnazione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4. Nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 2, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.
2. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito o mediante le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

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