PDL 872

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                Capo III
                        Articolo 7
                Capo IV
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                Capo V
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                Capo VI
                        Articolo 19
                Capo VII
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 872

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FARAONE

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e altre disposizioni in materia di sostegno didattico, formazione iniziale e in servizio del personale scolastico e miglioramento della qualità dei servizi per l'inclusione scolastica

Presentata il 9 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è finalizzata ad introdurre nella normativa scolastica inclusiva pienamente i princìpi introdotti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e gli orientamenti fondamentali della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), approvata dalla 54a Assemblea generale della sanità il 22 maggio 2001. Tali princìpi sono stati recepiti dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità, nella quale però i princìpi concernenti l'inclusione scolastica sono appena accennati, mentre nella presente proposta di legge vengono ampiamente attuati.
In tal senso la presente proposta di legge può essere considerata un'integrazione alla citata legge delega n. 227 del 2021, che ne completa l'ampio quadro riformatore voluto dalle famiglie e dalle associazioni delle persone con disabilità a completamento della fondamentale legge 5 febbraio 1992, n. 104, sui diritti delle persone handicappate.
La presente iniziativa legislativa intende fare proprie le proposte emerse in numerosi convegni, riviste e articoli e da ultimo nei documenti presentati dalle associazioni delle persone con disabilità alla VI Conferenza nazionale sulla disabilità per migliorare ulteriormente la qualità inclusiva della scuola italiana, superando le carenze e le errate prassi applicative emerse nei decenni scorsi.
La presente proposta di legge si compone di 22 articoli di cui, di seguito, si illustrano i contenuti e le motivazioni.
Preliminarmente, si rileva che l'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 2), della legge 13 luglio 2015, n. 107, recependo le continue richieste delle famiglie degli alunni con disabilità, ha previsto tra i princìpi di delega concernenti la promozione dell'inclusione scolastica di tali alunni la garanzia della continuità del diritto allo studio con lo stesso docente per il sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione.
Dopo due anni, il Governo ha dato esecuzione alla disposizione di delega con l'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la cui attuazione è stata subordinata all'emanazione di un regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
A seguito delle insistenti richieste delle famiglie di alunni con disabilità, nel 2019 è stato raggiunto un accordo tra il medesimo Ministero e l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica su un testo che prevedeva la continuità didattica per almeno due anni con i docenti supplenti, nel rispetto delle graduatorie, ai fini delle nomine su posti di sostegno, ma derogando alla priorità di scelta della sede, che per il secondo anno rimaneva coperta dal docente supplente in continuità.
Purtroppo, su tale bozza di regolamento il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso un parere negativo e da allora il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università non si è più occupato del tema, anche a causa della pandemia di COVID-19.
Nulla comunque è stato fatto sino ad ora per garantire la continuità educativa e didattica nemmeno dei docenti a tempo indeterminato i quali vengono nominati su posti di sostegno a domanda, se in possesso della corrispondente specializzazione. Tali docenti spesso riescono ad essere immessi in ruolo su posto di sostegno se vincitori di concorso per una qualunque disciplina, mancando un'apposita cattedra di sostegno. Pertanto gli stessi docenti, appena immessi in ruolo con vincolo nella sede di assunzione in servizio, oggi ridotto a tre anni per i docenti della scuola secondaria immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, trascorso il periodo obbligatorio di permanenza quinquennale su posto di sostegno, chiedono il trasferimento su posto comune, determinando una forte discontinuità didattica. I medesimi docenti peraltro possono chiedere il trasferimento su altro posto di sostegno anche durante il periodo obbligatorio di permanenza, riconducendo in tal modo la continuità a mero obbligo di permanenza su posto di sostegno nell'interesse dell'amministrazione, e non nella medesima sede, che è il vero interesse degli alunni alla continuità didattica.
Negli ultimi anni la Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) ha chiesto insistentemente l'istituzione di apposite classi di concorso per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, ma non si è ancora avuto nessun intervento legislativo in materia.
Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge introducono modifiche, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017.
L'attuale formulazione dei citati articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 66 del 2017 presenta elementi contraddittori ed è in contrasto con l'orientamento culturale che si è affermato in Italia ormai da più di quaranta anni. Infatti, mentre il testo vigente dell'articolo 1, comma 1, lettera a), afferma correttamente che l'inclusione riguarda in sostanza tutti gli alunni e risponde ai differenti bisogni educativi di ciascuno, l'articolo 2 restringe il campo di applicazione della disciplina ai soli alunni con certificazione rilasciata ex lege n. 104 del 1992. Tale passaggio è stato criticato da molti come «un passo indietro» rispetto all'evoluzione del concetto di integrazione, prima, e di inclusione, poi, che non riguarda il mero inserimento fisico di alunni «handicappati» in una classe, ma tocca i concetti più profondi di accoglienza, di partecipazione e di promozione di un armonioso sviluppo della persona anche mediante la «rimozione degli ostacoli» che limitano il pieno accrescimento delle potenzialità di ciascuno, come sancito dalla nostra Carta costituzionale. L'inclusione scolastica ha fondamenti culturali e pedagogici e non può essere interpretata in termini esclusivamente clinici, come di fatto l'articolo 2 attualmente prevede.
Inoltre, appare evidente una netta contraddizione tra i prìncipi espressi all'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 2017 e altri articoli successivi del medesimo decreto, in particolare, l'articolo 4 concernente la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, l'articolo 8 concernente il Piano per l'inclusione, gli articoli 12 e 13 sulla formazione iniziale e in servizio e, più in generale, le altre disposizioni collegate, in primis, quelle del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
Appare dunque opportuno che nel decreto legislativo n. 66 del 2017 siano previsti riferimenti più ampi esplicativi del concetto di inclusione e ambiti di applicazione che diano il senso della pluralità delle modalità di intervento e delle strategie educativo-didattiche rivolte a tutti gli alunni.
Per tali motivi, si propone l'inserimento, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 2017, di un riferimento ai princìpi costituzionali, in particolare all'articolo 3 della Costituzione che sancisce la piena eguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini, nel rispetto di ogni differenza, affermando altresì l'impegno della Repubblica a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire il pieno sviluppo della persona. Tale principio costituzionale rivela una profonda affinità con i princìpi della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la prospettiva adottata dall'ICF, mostrando, ancora una volta, la perenne attualità e la modernità della Carta costituzionale.
Peraltro, appare più consono e pertinente lo spostamento del vigente riferimento all'inclusione riguardante tutti gli alunni dai princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2017 all'ambito di applicazione di cui all'articolo 2.
Sempre per quanto riguarda l'ambito di applicazione, si ritiene opportuno indicare con chiarezza le diverse strategie di intervento e le eventuali provvidenze previste, rispettivamente, per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e con altri bisogni educativi speciali, la cui definizione, per questi ultimi, è contenuta soltanto nella normazione secondaria emanata sino ad oggi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
L'articolo 3 della proposta di legge prevede, al comma 1, l'istituzione di nuove quattro classi di concorso, una per ciascun grado di istruzione, che possono essere ricoperte solo da docenti per il sostegno specializzati a tempo indeterminato.
Al comma 2 si prevede che tali docenti, in sede di prima applicazione della legge, diventino titolari nella stessa sede posseduta alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Il comma 3 viene incontro a chi, immesso in ruolo definitivamente su posto di sostegno, desideri spostarsi su cattedra curricolare per la quale sia abilitato.
Molti degli attuali docenti per il sostegno che godono, unici nel corpo docente, del «privilegio» di poter indifferentemente occupare sia i posti curricolari per i quali hanno vinto il concorso sia quelli di sostegno, si oppongono all'istituzione di classi di concorso specifiche per il sostegno con la motivazione che, qualora esse venissero istituite, essi sarebbero «condannati a vita» a svolgere attività di sostegno, subendo così un logorio psicologico e professionale.
Tale obiezione può essere superata sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente proposta di legge che dispone per tutti i docenti di ruolo l'applicabilità dell'istituto della «mobilità professionale», cioè del passaggio di cattedra da posto di sostegno a cattedra comune, purché siano in possesso dell'abilitazione e sulla base dei concorsi annuali.
Il comma 4 dell'articolo 3 garantisce i diritti quesiti dei docenti che sino ad oggi hanno avuto il «privilegio» di poter insegnare su due cattedre, sostegno e curricolare, e che non intendano per tutta la vita essere assegnati su posto di sostegno.
La norma prevede che essi possano dichiarare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la propria volontà di essere assegnati su posto comune; conseguentemente, gli uffici scolastici regionali sono tenuti ad inserire tali docenti in una graduatoria ad esaurimento dalla quale gli stessi possono essere trasferiti a domanda o utilizzati a domanda o assegnati provvisoriamente con priorità sulle altre operazioni di mobilità, mano a mano che si rendano disponibili, a seguito dell'espletamento di concorsi, i docenti che possano occupare la loro sede. Per il trasferimento da posto di sostegno a posto comune devono quindi verificarsi due condizioni: la prima è che si renda disponibile una cattedra su posto comune, la seconda è che sia prevista un'autorizzazione di spesa dai Ministeri competenti per la copertura del posto che si renderebbe conseguentemente vacante e che sia presente un aspirante per tale incarico collocato in posizione utile nella graduatoria di merito.
Il comma 5 introduce il portfolio professionale del docente, che permette ai docenti di documentare la propria storia formativa operando direttamente su una piattaforma on line. L'elaborazione del portfolio aiuterà i docenti a riflettere sulla propria attività didattica e sul proprio modo di progettare e di realizzare l'insegnamento, consentendo a ciascuno di individuare e descrivere i campi di attività e le competenze professionali attraverso cui fornire il maggiore apporto all'istituzione scolastica, in relazione alla specifica realtà in cui essi svolgono l'attività didattica. Il portfolio costituisce inoltre l'ambiente digitale in cui sono documentate le unità formative acquisite, anche per valutarne l'efficacia. Esso diventa quindi lo strumento per riconoscere e valorizzare ogni passaggio della storia formativa e professionale di ciascun docente, dentro e fuori la classe, nella comunità scolastica allargata e ai diversi livelli nel sistema scolastico.
In sintesi, il portfolio, inizialmente composto da un diverso insieme di informazioni strutturate e no, a partire da quelle contenute nel sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, consente al docente di:

descrivere il proprio curriculum professionale, comprensivo anche della propria «storia formativa»;
mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum come supporto alla scelta nella chiamata per competenze per l'assegnazione dell'incarico triennale;
elaborare un bilancio delle competenze e pianificare il proprio sviluppo professionale;
raccogliere e documentare le fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte e delle azioni di verifica intraprese.

Dal punto di vista amministrativo, il portfolio rappresenta quindi parte integrante del fascicolo digitale del docente, permettendo all'amministrazione, alle scuole e ai dirigenti scolastici di ricostruire e comprendere la storia professionale del docente e di disporre di tutte le informazioni di carattere amministrativo relative al percorso professionale.
Dal punto di vista tecnico, esso prevede una parte pubblica che troverà spazio in un'applicazione informatica in corso di sviluppo da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, che permetterà di indicare i riferimenti, le risorse e i collegamenti esterni, e una parte riservata, che sarà disponibile e gestita internamente dal docente stesso. Il Ministero fornirà indicazioni operative e strumenti per il concreto avvio del portfolio professionale del docente a partire dall'anno scolastico 2023/2024.
Il portfolio consente di valutare la qualità della formazione effettuata, attraverso un'analisi delle seguenti caratteristiche:

la tipologia dei percorsi frequentati (monte ore, fonti formative, traguardi raggiunti, e altro);

le modalità di formazione (peer to peer, lezioni, laboratori pratici, approcci on the job, azioni di accompagnamento, e altro);

i contenuti della formazione;

i percorsi di formazione all'estero;

l'utilizzo delle risorse economiche, professionali, materiali, strumentali, e altro;

la progettualità conseguente alla formazione;

il report narrativo del percorso formativo svolto e delle considerazioni relative allo svolgimento, quali la positività, gli elementi critici, le perplessità, l'inapplicabilità, e altro, e la ricaduta sulle pratiche in classe e nell'istituzione;

la presentazione pubblica della progettualità e del percorso formativo;

l'autovalutazione del percorso;

la partecipazione al progetto formativo della scuola.

L'articolo 4 risolve l'annoso problema della discontinuità didattica, almeno per gli alunni con disabilità, in attuazione del principio di continuità educativa e didattica loro garantito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 2) della citata legge n. 107 del 2015.
Si prevede, infatti, al comma 1 che i docenti specializzati per il sostegno a tempo indeterminato non possano chiedere il trasferimento o godere di altri provvedimenti di mobilità prima che l'alunno con disabilità abbia completato il triennio o il biennio di un determinato grado di istruzione, fatti salvi i casi eccezionali di assegnazioni provvisorie per gravi motivi di salute o di famiglia.
Quanto ai docenti nominati a tempo determinato, il comma 2 prevede un incarico biennale così da assicurare almeno per un biennio la continuità didattica e ovviare al problema delle graduatorie, posto che il diritto al lavoro correlato alla posizione in graduatoria sembra prevalere su quello degli alunni con disabilità che invece dovrebbe essere prevalente.
Inoltre, qualora il triennio non sia stato completato con lo stesso docente per il sostegno a tempo determinato e non siano intervenute assegnazioni di personale a tempo indeterminato, lo stesso comma 2 prevede che, a richiesta delle famiglie e dopo la valutazione del dirigente scolastico, i docenti a tempo determinato già nominati per un biennio possano essere confermati nell'anno successivo con lo stesso alunno e nella stessa sede, in coerenza con la loro posizione in graduatoria ovvero a parità di punteggio. Pertanto, non si impedisce a quanti sono situati positivamente in graduatoria per gli incarichi e le supplenze di ricevere la nomina, ma si prevede che per quell'anno essi debbano accettare una sede diversa, in quanto quella da loro prescelta deve essere assegnata al docente che, in base alla disposizione speciale, può assicurare il rispetto del principio della continuità didattica previsto dalla citata legge n. 107 del 2015.
Il comma 3 dell'articolo 2 dispone che i dirigenti scolastici, titolari del potere di assegnazione alle classi dei docenti in servizio presso l'istituto da loro diretto, tengano conto del principio della continuità didattica e non operino spostamenti di classe nei periodi previsti al comma 1.
L'articolo 5 interviene sui tempi delle procedure amministrative concernenti l'individuazione e l'assegnazione del personale docente. Secondo la normativa vigente, le procedure per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento ai docenti per il sostegno vengono avviate a partire dal 1° settembre. Nelle scuole situate nelle province più piccole si riesce ad assicurare la copertura delle cattedre con nomine effettuate entro i primi quindici giorni del mese, mentre nelle città metropolitane si assiste ad una «girandola» di nomine sullo stesso posto di sostegno tanto che alcuni alunni vedono il proprio docente nel mese di novembre, cioè due o tre mesi dopo l'inizio delle lezioni, avendo assistito nel periodo di tempo intermedio all'assegnazione di diverse figure che si alternano nella stessa cattedra in attesa dell'avente diritto.
La possibilità di anticipare di un paio di mesi l'iter, con l'avvio delle procedure nel mese di giugno, ossia al termine delle lezioni, e di terminare le stesse entro la fine del mese di agosto, consentirebbe di assegnare il docente che dovrà occuparsi della presa in carico dell'alunno con disabilità sin dai primi giorni di lezione.
Tale anticipazione comporta di conseguenza la necessità di riprogrammare tutte le operazioni preliminari, ossia la mobilità e i pensionamenti. Le disposizioni contenute nel presente articolo rideterminano pertanto anche le suddette procedure.
L'articolo 6 dispone l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 che non prevedono nuovi o maggiori oneri.
L'articolo 7 dispone in materia di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, integrando e modificando l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017.
In primis, si prevede che oltre ai profili professionali di tali assistenti ne sia definito anche lo status giuridico.
Inoltre, si stabilisce che gli enti territoriali competenti curino anche l'adeguata formazione iniziale e in servizio degli stessi assistenti.
Infine, sono riconosciute le modalità di comunicazione correlate alle specifiche disabilità dell'udito, della vista e intellettive, quali la lingua italiana dei segni, il codice Braille e la comunicazione aumentativa, garantendo la continuità e l'aggiornamento permanente nella formazione professionale degli assistenti.
Da ultimi, gli stessi enti sono tenuti a garantire la continuità educativa per la durata del grado di istruzione dell'alunno con disabilità.
Gli articoli 8, 9 e 10 intervengono sul tema della formazione iniziale e in servizio del personale scolastico.
In particolare, l'articolo 8 reca disposizioni in materia di formazione iniziale del personale docente.
Il comma 1 rinvia alle disposizioni contenute all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017 concernenti i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
Il comma 2 anticipa all'anno accademico 2023/24 l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 12 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017 che si ritiene non più differibile, onde assicurare il miglioramento delle competenze professionali per il futuro personale docente, nell'ambito della formazione iniziale.
Il comma 3 introduce un nuovo requisito per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie, prevedendo l'obbligo del possesso di sessanta crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico disciplinare M-PED/03 «Didattica e pedagogia speciale», di cui almeno quindici CFU dedicati alle tematiche dell'inclusione scolastica, in aggiunta alle specifiche competenze di carattere disciplinare già previste per ciascuna classe di concorso, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, in analogia a quanto previsto per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
L'articolo 9 disciplina la formazione in servizio del personale docente.
Al comma 1 è previsto lo svolgimento di attività formative obbligatorie in servizio concernenti l'inclusione scolastica, obbligatorie per tutti i docenti impiegati nelle classi in cui sono presenti alunni con bisogni educativi speciali. Tali attività sono progettate dalle scuole nell'arco di un triennio e si articolano in base ai fabbisogni formativi con livelli modulari e differenziati. Tale obbligo era già previsto dall'articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ma per un solo anno.
Il comma 2 mira a risolvere il contenzioso esistente con le organizzazioni sindacali, accogliendo la proposta di inserire la formazione in servizio nelle ore funzionali all'insegnamento, di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009.
Il comma 3 si occupa della formazione in servizio dei docenti della scuola secondaria, prevedendo che nelle dieci ore di formazione di cui al comma 1 siano comprese solo le attività di programmazione, tra cui rientrano la progettazione didattica e la valutazione congiunta.
Gli articoli 10 e 11 disciplinano la formazione iniziale e in servizio, rispettivamente, del personale dirigenziale, ovvero dei dirigenti tecnici e dei dirigenti scolastici, e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), prevedendo specifici percorsi.
L'articolo 12 dispone che le norme sulla formazione siano recepite nel citato contratto collettivo nazionale di lavoro nell'ambito di apposite sessioni negoziali.
L'articolo 13 dispone l'istituzione delle scuole di specializzazione per il sostegno didattico e per l'inclusione scolastica presso le università.
È nota la carenza di docenti specializzati per il sostegno didattico, pari a circa 27.000 docenti, ossia a un terzo degli attuali posti a tempo determinato, che si accresce di anno in anno sia per effetto dei pensionamenti sia per il problema sopra richiamato del trasferimento da posto di sostegno su posto comune degli stessi docenti specializzati; nell'anno 2021 sono state registrate oltre 12.000 domande e più di 4.000 sono state accolte.
Alla carenza strutturale di docenti specializzati non sopperisce la formazione di nuovi docenti da parte delle università in quanto i corsi istituiti ad hoc per il tirocinio formativo attivo (TFA) soggiacciono all'autorizzazione congiunta del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali autorizzazioni, rilasciate sempre tardivamente, creano intervalli di tempo insostenibili tra un TFA e il successivo, aggravando la carenza di posti. Peraltro, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 dicembre 2020, n. 95, che autorizzava l'attivazione dell'ultimo ciclo dei percorsi di formazione per la specializzazione, ha previsto poco meno di 20.000 posti disponibili, ma il ritardo delle procedure burocratiche ha ridotto la durata dei corsi da otto mesi, la durata minima prevista, a cinque mesi, con un grave danno alla qualità dell'offerta formativa.
La presente proposta di legge prevede invece la possibilità di istituire scuole di specializzazione per il sostegno didattico e per l'inclusione scolastica presso le università dove è attivo un dipartimento di scienze della formazione, al fine di garantire una formazione continuativa di docenti specializzati per il sostegno didattico che potranno essere immessi in ruolo sulla base delle facoltà assunzionali determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione e del merito, assicurando la disponibilità continuativa di professionalità competenti.
Tali scuole di specializzazione diventeranno anche punti di riferimento per la formazione in servizio, oltre che per la formazione iniziale, contribuendo a potenziare le competenze di docenti, dirigenti scolastici e personale ATA sia attraverso corsi di alta formazione, master di I e II livello, già svolti con successo a seguito di singole iniziative ministeriali sia attraverso interventi mirati e diffusi rivolti a tutto il personale docente, come le unità formative non inferiori a venticinque ore di impegno complessivo previste al citato articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L'aumento dell'offerta formativa, già stabilito in sessanta CFU aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017, cui si somma l'impegno per lo svolgimento a ciclo continuo dei corsi di specializzazione, pari sempre a sessanta CFU nell'ambito della formazione iniziale, oltre all'ulteriore carico didattico per le attività formative brevi rivolte al personale docente in servizio, rende assolutamente necessario il potenziamento dell'organico dei docenti universitari nel settore scientifico disciplinare competente M-PED/03. Per l'attuazione di tale disposizione, il cui onere è quantificabile in 10 milioni di euro annui, si provvede con i fondi appositamente stanziati, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
L'articolo 14 prevede la possibilità di impiegare fino a quattrocento docenti presso i centri territoriali di supporto (CTS) e i gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), con esonero parziale dalle attività didattiche. L'onere complessivo per l'attuazione di tale disposizione è quantificato in misura pari a 15,11 milioni di euro (come precedentemente previsto dal citato decreto legislativo n. 66 del 2017, ma successivamente ridotto nel 2019 con successivi interventi legislativi) ed è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della citata legge n. 107 del 2015.
L'articolo 15 reca disposizioni in materia di personale inidoneo da destinare a funzioni connesse con l'inclusione scolastica.
L'articolo 16 istituisce il punto unico di accesso per la disabilità (PUAD), ossia uno sportello per il cittadino che rappresenta un riferimento unico di contatto, con il coordinamento dei diversi soggetti istituzionali per l'erogazione dei servizi.
Il PUAD, peraltro, già opera in alcune regioni e province, e andrebbe quindi esteso nell'intero territorio nazionale, essendo stato validamente sperimentato.
Tale sportello risponde al principio secondo cui le famiglie non devono recarsi negli uffici che erogano servizi pubblici, ma è la pubblica amministrazione che deve andare incontro alle famiglie, offrendo loro le informazioni necessarie, semplificando le procedure burocratiche ed erogando i servizi scelti.
L'articolo 17 introduce l'obbligo di informazione alle famiglie sull'inclusione scolastica, che dovrà essere adempiuto attraverso attività a sportello, anche tramite i CTS, ovvero mediante l'elaborazione di appositi vademecum a stampa da consegnare a ciascuna famiglia interessata o pubblicati on line.
L'articolo 18 prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione finalizzato ad abbattere il contenzioso tra le famiglie e le scuole. Infatti, secondo alcuni dati dell'Istituto nazionale di statistica e della Corte dei conti, nelle precedenti annualità scolastiche circa il 6 per cento delle famiglie è stato impegnato in ricorsi contro l'amministrazione volti a ottenere misure di maggior tutela per i propri figli. La disposizione prevede un collegio di conciliazione, costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata munito di poteri decisionali, dalla famiglia che ha diritto ad essere accompagnata da un rappresentante di un'associazione di persone con disabilità o da loro familiari di propria scelta e dal dirigente scolastico della scuola interessata, che lo presiede. Si ritiene che molte delle questioni per cui viene attivato contenzioso siano risolvibili in via extragiudiziale con conseguente risparmio sia in termini finanziari, atteso che l'amministrazione nella gran parte dei casi è soccombente ed è condannata al pagamento delle spese legali, sia in termini temporali per quanto riguarda i tempi di risoluzione della vicenda, comportando notevoli benefìci nella gestione generale e nei rapporti scuola-famiglia. Si precisa che per la durata del tentativo di conciliazione la decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale è sospesa.
L'articolo 19 modifica l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017 introducendo, contestualmente all'attività di valutazione, anche quella di monitoraggio. Tale attività, operata dal Ministero dell'istruzione e del merito, è condivisa con l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica «al fine di ottenere un costante miglioramento della qualità dell'inclusione, attraverso l'individuazione di punti critici, che devono costituire elementi di riflessione posti alla base di puntuali strategie di miglioramento». Alla valutazione delle scuole, che dovrà riguardare il servizio complessivamente erogato, sono chiamate a partecipare anche le famiglie degli alunni. Essa diviene funzionale alla stesura del Piano per l'inclusività di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2017.
Gli articoli 20 e 21 prevedono modifiche e abrogazioni, rispettivamente, al citato decreto legislativo n. 62 del 2017 e al citato decreto legislativo n. 66 del 2017.
In particolare, l'articolo 20, alla lettera a) del comma 1 fornisce chiarimenti in merito al rilascio dell'attestato conclusivo in luogo del diploma allo studente con disabilità. Alla lettera b) del medesimo comma 1 è abrogato il comma 13 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 62 del 2017 che aveva introdotto la possibilità dell'esonero per alunni con grave disturbo dell'apprendimento, in contraddizione con la precedente disciplina, creando non pochi problemi interpretativi alle scuole e all'amministrazione scolastica. Sul punto si era registrata una netta opposizione da parte di varie associazioni, quali l'Associazione italiana dislessia (AID) e la FISH, degli Ordini professionali, in particolare il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi-CNOP, e delle società scientifiche, come la Società italiana di pedagogia speciale – SIPeS, che concordano sull'abrogazione del citato articolo.
All'articolo 21, il comma 1 precisa le dimensioni da considerare nell'elaborazione del Piano educativo individualizzato (PEI) e più in generale nella valutazione multidimensionale della persona. Tale individuazione è stata elaborata con il contributo delle società scientifiche competenti, quali la Società Italiana di neuropsichiatria infantile – SINPIA e la citata SIPeS, e con il CNOP, nell'ambito delle consultazioni dell'Osservatorio nazionale per l'inclusione scolastica.
Il comma 2 sancisce l'obbligo, per il docente per il sostegno, di prestare il proprio servizio presso il domicilio dell'alunno per il quale sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, per cause patologiche certificate. Si dispone, inoltre, che tale norma sia recepita nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il comma 3 prevede che, in fase di redazione del PEI, in caso di divergenze su un punto dei contenuti oggetto delle sue competenze, come ad esempio il numero di ore di sostegno, che di solito sono richieste in numero massimo dalla famiglia e in numero inferiore dai docenti, si ricorra al tentativo di conciliazione di cui all'articolo 18 della presente proposta di legge, anche sulla base del principio di accomodamento ragionevole, di cui all'articolo 2, comma 4, della citata Convenzione delle Nazioni Unite del 2006, ratificata ai sensi dalla legge n. 18 del 2009.
L'articolo 22, infine, contiene le disposizioni di attuazione.
I commi 1 e 2 affrontano il problema della somministrazione di farmaci a scuola, risolvendo i bisogni connessi alle somministrazioni che non richiedono competenze specialistiche. Per quelle che necessitano di competenze e di professionalità sanitarie si procede secondo la normativa vigente.
Il comma 3 stabilisce che i capitolati di affidamento di lavori per la realizzazione di prodotti informatici ad uso gestionale o didattico o per il loro acquisto debbano contenere l'esplicito richiamo al rispetto delle norme sull'accessibilità, pena la nullità del contratto.
Il comma 4 prevede disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il comma 5 stabilisce che gli studenti con disabilità ultra diciottenni iscritti ai Centri per l'istruzione degli adulti abbiano diritto al docente per il sostegno loro assegnato in base al PEI anche durante la frequenza presso tali centri.

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PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I
DEFINIZIONE
DI INCLUSIONE SCOLASTICA

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «L'inclusione scolastica si ispira ai princìpi costituzionali di eguaglianza e di pari dignità sociale di ogni cittadino, rendendo attuale l'impegno dell'intera comunità al pieno sviluppo della persona umana e alla effettiva partecipazione alla vita scolastica, nella prospettiva e con l'obiettivo della piena inclusione sociale e lavorativa. Essa:»;

b) alla lettera a), le parole: «riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza» sono sostituite dalle seguenti: «si attua».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Ambito di applicazione) – 1. L'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti e risponde ai differenti bisogni educativi di ciascuno.
2. Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli interventi di inclusione scolastica sono definiti attraverso l'elaborazione e la condivisione del Piano educativo individualizzato di cui all'articolo 7, che è parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 6.
3. Per gli alunni e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inclusione è attuata attraverso l'attivazione delle misure educative e didattiche di supporto previste nella citata legge n. 170 del 2010.
4. Per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES), non soggetti alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 8 ottobre 2010, n. 170, sono attivati percorsi individualizzati e personalizzati, nonché sono adottate le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, per il tempo necessario al superamento delle difficoltà».

CAPO II
CLASSI DI CONCORSO
E CONTINUITÀ DIDATTICA

Art. 3.
(Istituzione di classi di concorso per il sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. A partire dall'anno scolastico 2023/2024 sono istituite quattro classi di concorso, una per ciascun grado di istruzione, per le attività di sostegno didattico per l'inclusione degli alunni con disabilità certificata nelle classi comuni del sistema nazionale di istruzione.
2. I docenti su posto di sostegno didattico a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, transitano nei ruoli delle nuove classi di concorso, mantenendo la sede di titolarità attualmente posseduta e i punteggi fino ad allora maturati.
3. Sono fatti salvi i diritti per la mobilità professionale tramite concorso per il passaggio di cattedra, purché i richiedenti siano in possesso dei requisiti richiesti per l'insegnamento in altre classi di concorso.
4. I docenti titolari su posto di sostegno di cui al comma 2 che non intendano transitare nella nuova classe di concorso, possono chiedere all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti in un'apposita graduatoria regionale; il predetto ufficio scolastico regionale provvede prioritariamente ad effettuare, a domanda, le operazioni di mobilità sulle cattedre curricolari disponibili nell'anno 2024/2025 e, in mancanza, nell'anno scolastico successivo, mediante scorrimento delle relative graduatorie. Il passaggio da posto di sostegno a posto comune è in ogni caso consentito solo se contestualmente alla richiesta presentata dal docente che intende trasferirsi è presente un aspirante candidato collocato in posizione utile nella graduatoria di merito ed è autorizzata l'immissione in ruolo dello stesso ai sensi della normativa vigente, in sostituzione del docente che richiede il trasferimento su posto comune.
5. Al fine di valorizzare la professionalità e le competenze del personale docente è istituito il portfolio professionale del docente, quale parte integrante del fascicolo digitale del docente, previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esso è formato da una parte pubblica, che trova spazio in un'applicazione informatica inserita nel portale web del Ministero dell'istruzione e del merito, e da una parte riservata, a disposizione del docente che ne cura la gestione. Il portfolio professionale del docente deve consentire al docente di descrivere il proprio curriculum professionale, nonché di mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum medesimo come supporto alla scelta per l'assegnazione alla classe. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono elaborati i modelli nazionali di portfolio professionale delle competenze, uno per ciascun grado di istruzione, e sono regolate le modalità di implementazione del sito internet istituzionale del medesimo Ministero volte alla realizzazione di un sistema on line di documentazione del percorso professionale di ciascun docente al fine di valorizzarne ogni passaggio della storia formativa e professionale a diversi livelli nel sistema scolastico.

Art. 4.
(Continuità didattica)

1. I docenti con contratto a tempo indeterminato specializzati per le attività di sostegno non possono fruire di operazioni di mobilità sino a quando l'alunno con disabilità loro assegnato abbia completato il triennio della scuola dell'infanzia ovvero il primo triennio o il successivo biennio della scuola primaria ovvero il triennio della scuola secondaria di primo grado ovvero il primo triennio o il successivo biennio della scuola secondaria di secondo grado.
2. Qualora il docente specializzato per le attività di sostegno segua più alunni con disabilità che frequentano classi diverse, il dirigente scolastico, raccolto il parere del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) a livello di istituzione scolastica e tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole, assegna il docente medesimo all'alunno con disabilità che abbia maggiore necessità di continuità, ai sensi del comma 1.
3. Al fine di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 2), della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'incarico di supplenza su posto di sostegno dei docenti con contratto a tempo determinato specializzati per le attività di sostegno ha validità biennale, salvo eccezioni debitamente motivate alle famiglie. La nomina ha validità annuale qualora l'alunno debba frequentare l'ultimo anno dei periodi temporali di cui al comma 1. Qualora, al termine del biennio l'alunno non abbia completato il triennio della scuola dell'infanzia, il primo triennio della scuola primaria o il triennio della scuola secondaria di primo o di secondo grado, l'incarico di supplenza è prorogato di un anno; in caso di parità di punteggio della relativa graduatoria con aspirante a supplenza annuale, la priorità è riconosciuta al docente che completa la continuità didattica.
4. Nell'assegnazione dei docenti alle classi, i dirigenti scolastici sono tenuti a garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità.
5. Sulla base di motivate e comprovate esigenze, dopo la valutazione di un dirigente tecnico dell'amministrazione scolastica territorialmente competente, le famiglie possono chiedere la sostituzione del docente per le attività di sostegno, inoltrando specifica istanza all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente.

Art. 5.
(Procedure di nomina)

1. Le procedure di nomina dei docenti per il sostegno a tempo determinato e indeterminato sono avviate al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, nel seguente ordine: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola dell'infanzia e scuola secondaria di secondo grado. Le stesse procedure devono essere concluse obbligatoriamente entro il 31 agosto o, nelle città metropolitane, per comprovati motivi, non oltre il 10 settembre. Sono conseguentemente anticipati le procedure di mobilità professionale e i termini per le domande di pensionamento.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di mobilità professionale.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di pensionamento e la messa in quiescenza del personale docente.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto agli stanziamenti di bilancio già destinati al personale scolastico.

CAPO III
ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA
E LA COMUNICAZIONE

Art. 7.
(Assistenti per l'autonomia
e la comunicazione)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale della definizione» sono inserite le seguenti: «dello status giuridico e»;

b) al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) la formazione iniziale e obbligatoria in servizio agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, idonea allo svolgimento proficuo dei loro compiti educativi secondo i diversi bisogni segnalati dalla scuola, dai servizi e dalla famiglia»;

c) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Nell'ambito dell'accordo di cui al comma 5-bis è data priorità al riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e, conseguentemente, vengono assicurati gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, preparati sulle modalità di comunicazione correlate alle specifiche disabilità dell'udito, della vista e intellettive, quali la lingua italiana dei segni, il codice Braille, la comunicazione aumentativa, garantendo la continuità e l'aggiornamento permanente, anche se forniti da enti in convenzione con gli enti locali.
5-quater. Gli enti che forniscono gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 5-ter, anche in convenzione con altri soggetti, sono tenuti a garantirne la continuità educativa per la durata del grado di istruzione frequentato dall'alunno con disabilità».

CAPO IV
FORMAZIONE INIZIALE E IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 8.
(Formazione iniziale dei docenti)

1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria è disciplinata dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal presente articolo.
2. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024».
3. Ai fini dell'accesso alla qualifica di docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado è richiesto il possesso di sessanta crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico disciplinare M-PED/03 «Didattica e pedagogia speciale», di cui almeno quindici CFU dedicati alle tematiche di inclusione scolastica, in aggiunta alle specifiche competenze di carattere disciplinare già previste per ciascuna classe di concorso, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, e il superamento di un esame conclusivo avente valore abilitante.

Art. 9.
(Formazione in servizio dei docenti)

1. Al fine di assicurare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e di garantire il principio di contitolarità nella presa in carico degli alunni stessi, è disposta la formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso della specializzazione per il sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a venticinque ore annue di impegno complessivo, nonché i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma. Ai fini di cui al primo periodo, ciascuna istituzione scolastica è tenuta a progettare, singolarmente o in rete, in accordo con il direttore del corso, nominato dall'ufficio scolastico regionale, un piano formativo triennale sulle tematiche inclusive speciali articolato in tre moduli: di base, intermedio e avanzato. La direzione scientifica dei corsi, a livello provinciale o di città metropolitana, è affidata a un docente universitario esperto in tematiche inclusive speciali o a un dirigente tecnico competente in tematiche inclusive speciali. La formazione si conclude con una valutazione accertata e certificata dalla direzione scientifica del corso.
2. Le attività di formazione in servizio rientrano nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009.
3. I docenti di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, a tempo indeterminato e determinato, che abbiano in classe alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con ulteriori bisogni educativi speciali (BES), sono tenuti annualmente, a seguito di apposita sequenza negoziale, ad effettuare sei ore di programmazione, da svolgere all'inizio dell'anno scolastico, preferibilmente prima dell'inizio delle lezioni, finalizzato alla lettura comune della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale o del profilo di funzionamento dell'alunno con disabilità, alla formulazione e alla verifica comune del Piano educativo individualizzato (PEI), nonché del progetto didattico personalizzato degli alunni con DSA e con ulteriori bisogni educativi speciali; inoltre al termine di ogni quadrimestre i medesimi docenti sono tenuti a svolgere due ore per la valutazione congiunta dello svolgimento del PEI e la formulazione di proposte migliorative; le dieci ore complessive, rientranti nelle ore funzionali all'insegnamento, di cui all'articolo 29 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro, debbono comprendere una parte teorica e una laboratoriale incentrate sui documenti di cui al presente comma.
4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

Art. 10.
(Formazione iniziale e in servizio
dei dirigenti tecnici e dei dirigenti scolastici)

1. Nei bandi di concorso o dei corsi-concorso per l'accesso alla carriera di dirigente scolastico e di dirigente tecnico deve essere prevista un'area specifica concernente l'inclusione scolastica con riguardo ai princìpi specifici di carattere pedagogico-didattico, normativo e organizzativo delle scuole singole e associate, anche nei loro rapporti convenzionali con gli enti pubblici, privati e del Terzo settore, operanti o che intendono operare nel territorio delle scuole stesse. Lo stato giuridico dei dirigenti scolastici e dei dirigenti tecnici deve inoltre prevedere l'obbligo di aggiornamento permanente sui princìpi di cui al presente comma.

Art. 11.
(Formazione iniziale e in servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

1. La formazione iniziale e obbligatoria in servizio dei collaboratori scolastici deve prevedere gli aspetti concernenti l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Nei bandi di concorso o di corsi-concorso per l'accesso alla carriera di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) deve essere prevista un'area specifica concernente la formulazione, la gestione e il monitoraggio dei progetti relativi alla scuola, ivi compresa l'inclusione scolastica, il relativo monitoraggio e la documentazione, con sostegno finanziario nazionale, europeo o internazionale, pubblico e privato.
3. Lo stato giuridico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario deve inoltre prevedere l'obbligo di aggiornamento permanente sugli aspetti di cui al presente articolo.

Art. 12.
(Recepimento delle norme sulla formazione
e sullo
status giuridico dei docenti nel contratto collettivo nazionale di lavoro)

1. Le disposizioni della presente legge concernenti lo status giuridico del personale scolastico e la formazione sono recepite nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola nell'ambito di apposite sessioni negoziali.

Art. 13.
(Scuole di specializzazione
sui bisogni educativi speciali)

1. Presso i dipartimenti di scienze della formazione delle università italiane afferenti alla Conferenza universitaria nazionale di scienze della formazione sono istituite, su proposta dei singoli atenei che ne fanno richiesta e sulla base del possesso dei requisiti di cui al comma 2, le scuole di specializzazione sui bisogni educativi speciali.
2. Le scuole di specializzazione sui bisogni educativi speciali sono destinate alla formazione iniziale e in servizio del personale scolastico. In particolare, sono attivati presso le stesse scuole:

a) i corsi di specializzazione per il sostegno didattico previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

b) i master di I e II livello sull'inclusione scolastica, destinati al personale docente e ai dirigenti scolastici e tecnici;

c) i corsi di formazione in servizio per i docenti, i dirigenti scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario su tematiche afferenti l'inclusione scolastica di alunni e studenti con bisogni educativi speciali.

3. Per l'istituzione delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) la presenza nella dotazione organica di almeno un docente ordinario, due docenti associati e tre ricercatori nel settore scientifico disciplinare M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale);

b) il possesso, adeguatamente documentato, di aule e di strumentazione didattica per lo svolgimento dei corsi.

4. La direzione delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo è affidata esclusivamente a docenti ordinari nel settore scientifico disciplinare M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale).
5. I requisiti di accesso alle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo sono fissati dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
6. Al fine di assicurare il funzionamento delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo, le università sono autorizzate a incrementare di un punto l'organico dei docenti, con riferimento alle figure professionali di cui alla lettera a) del comma 3.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
8. Con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le modalità di individuazione e di funzionamento, i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del presente articolo.

CAPO V
SUPPORTO DELL'AUTONOMIA E GOVERNANCE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Art. 14.
(Personale docente da destinare al supporto dell'autonomia per l'inclusione scolastica)

1. L'amministrazione scolastica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia per l'inclusione scolastica, di docenti forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali nei limiti di un contingente non superiore a quattrocento unità, determinato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo l'assegnazione degli stessi docenti presso i centri territoriali di supporto (CTS) e i gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) di cui, rispettivamente, al decreto del Ministro dell'istruzione 19 novembre 2021, n. 328, e all'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai docenti assegnati ai CTS e ai GIT ai sensi del presente comma è concesso l'esonero dalle attività didattiche per metà dell'intero orario di servizio ed è prevista la permanenza nella sede di titolarità, per il restante orario.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei CTS e dei GIT, pari a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 15.
(Utilizzazione del personale docente
dichiarato inidoneo)

1. I docenti collocati fuori ruolo ai sensi del contratto collettivo nazionale integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, di cui agli articoli 4, comma 2, e 17, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, in possesso della specializzazione per il sostegno didattico, di titoli culturali e di esperienze pregresse possono, a domanda, assumere incarichi presso i CTS per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) supporto tecnico e organizzativo a iniziative legate alle tematiche dell'inclusione scolastica;

b) progettazione e realizzazione di sussidi didattici ad alta e bassa tecnologia per l'autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento degli alunni con disabilità, nelle discipline di propria competenza con la supervisione dei docenti e degli operatori specializzati di riferimento.

2. Senza limiti di contingentamento e mantenendo gli accomodamenti ragionevoli previsti nel contratto di lavoro individuale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, i docenti di cui al comma 1 possono concorrere, a pieno titolo, alla realizzazione della progettualità inclusiva pianificata dall'istituto di titolarità o di assegnazione, dai CTS, dalle «scuole polo» per l'inclusione e dalle «scuole polo» per la formazione del territorio, dagli uffici scolastici provinciali e regionali e dagli uffici ministeriali competenti.

Art. 16.
(Punto unico di accesso per la disabilità)

1. Al fine di facilitare l'accesso unificato alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, sociali e scolastiche e di garantire una progettualità unitaria, i punti unici di accesso per la disabilità (PUAD) assicurano il coordinamento dei servizi integrati per le persone con disabilità, svolgendo funzioni di accoglienza, di orientamento e di progettazione per l'accesso alla rete integrata dei servizi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Nelle more della progressiva diffusione dei PUAD nell'intero territorio nazionale, i PUAD medesimi sono istituiti nell'ambito della programmazione regionale per la definizione del progetto individuale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) la durata e le modalità di funzionamento dei PUAD;

b) i criteri di composizione dei PUAD, con l'indicazione di almeno un componente per l'istituzione scolastica, per le aziende sanitarie locali e per gli enti locali di riferimento dell'alunno con disabilità;

c) le modalità di partecipazione della famiglia;

d) la predisposizione di linee guida nazionali per l'elaborazione del progetto individuale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Art. 17.
(Obbligo di informazione alle famiglie)

1. Le scuole, all'atto dell'iscrizione degli alunni con disabilità, sono tenute a consegnare alle famiglie interessate una guida recante i diritti e gli obblighi degli alunni con disabilità e delle loro famiglie contenente i pertinenti riferimenti normativi o a rendere disponibile tale guida mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale della scuola.
2. Per lo svolgimento dell'attività informativa alle famiglie, le scuole possono avvalersi dei CTS che operano quali punti di riferimento a livello provinciale e svolgono attività di coordinamento tra le scuole stesse e gli uffici scolastici regionali.

Art. 18.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. In caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, al trasporto gratuito e comunque concernenti il diritto allo studio degli alunni con disabilità, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione con l'amministrazione interessata presso un collegio di conciliazione.
2. Il collegio di conciliazione è costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata munito di poteri decisionali, dai membri della famiglia che hanno il diritto di essere accompagnati da un rappresentante di un'associazione di persone con disabilità o da loro familiari di propria scelta e dal dirigente scolastico della scuola interessata. Il collegio di conciliazione è presieduto dal presidente del consiglio d'istituto o suo delegato.
3. Il collegio si riunisce presso la scuola dell'alunno entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta della famiglia.
4. Qualora le parti in conflitto non raggiungano una conciliazione entro quindici giorni dalla data del primo incontro, la famiglia, ricevuto il verbale di mancata conciliazione, che deve essere consegnato entro e non oltre lo stesso termine, può proporre ricorso in sede giurisdizionale.
5. Per la durata del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al presente articolo la decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione del ricorso è sospesa.

CAPO VI
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Art. 19.
(Monitoraggio e valutazione della qualità dell'inclusione scolastica)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione assumono priorità il monitoraggio e la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica nelle singole classi, nelle singole istituzioni scolastiche e nell'intero sistema di educazione, di istruzione e formazione, al fine di ottenere un costante miglioramento della qualità dell'inclusione attraverso l'individuazione di punti critici che devono costituire elementi di riflessione posti alla base di puntuali strategie di miglioramento. In particolare, la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I risultati delle attività di monitoraggio, disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono condivisi, periodicamente, con il comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15.
2-ter. L'autovalutazione e la valutazione delle singole scuole, cui partecipano anche i familiari degli alunni, è funzionale alla stesura del Piano per l'inclusione di cui all'articolo 8, da formulare annualmente dal collegio dei docenti al termine delle lezioni»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Monitoraggio e valutazione della qualità dell'inclusione scolastica».

CAPO VII
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Art. 20.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esonero dallo svolgimento dell'esame, anche da una sola disciplina, comporta il rilascio del solo attestato conclusivo»;

b) il comma 13 è abrogato.

Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e disposizioni in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per promuovere lo sviluppo nelle dimensioni della relazione, dell'interazione e della socializzazione, della comunicazione e del linguaggio, dell'orientamento e delle autonomie, cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati»;

b) al comma 2-ter, dopo la parola: «adottare» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»;

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-quater. I docenti per il sostegno didattico, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza e degli accorgimenti di natura igienico-sanitaria, sono tenuti a prestare il proprio servizio presso il domicilio dell'alunno per il quale sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, per cause patologiche certificate. In alternativa, se previsto dal PEI, il servizio di cui al primo periodo può essere prestato anche in modalità a distanza. La presente disposizione è recepita nel contratto collettivo nazionale di lavoro nell'ambito di apposite sessioni negoziali».

3. Qualora in fase di definizione del PEI di cui al comma 10 dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pervenga al consenso condiviso nell'ambito del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, il dissenso va sottoposto al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 18 della presente legge, anche sulla base del principio dell'accomodamento ragionevole, di cui all'articolo 2, comma 4, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 22.
(Disposizioni di attuazione)

1. La somministrazione di farmaci ad alunni in orario scolastico, nonché l'imboccamento e gli interventi riguardanti alunni cateterizzati o stomizzati, sono attivati dalla scuola su richiesta della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla base di una certificazione medica che:

a) non preveda l'intervento di personale sanitario;

b) non richieda il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto;

c) riporti, tra l'altro, le modalità, i tempi e il dosaggio della somministrazione.

2. Il dirigente scolastico, predisponendo un'adeguata formazione, attiva gli interventi di cui al comma 1 verificando la disponibilità del personale scolastico e, in caso di indisponibilità, degli enti del Terzo settore. Nel caso di richiesta della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale, ne autorizza all'uopo l'ingresso nella scuola. Qualora verifichi l'impossibilità di attivare gli interventi di cui al comma 1, è tenuto a darne formale e immediata comunicazione alla famiglia e al sindaco del comune di residenza dell'alunno.
3. Al fine di assicurare il diritto di tutti gli alunni, con disabilità o no, all'accessibilità e alla fruibilità degli strumenti informatici, nel rispetto della legge 9 gennaio 2004, n. 4, della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i capitolati per l'affidamento di lavori per la realizzazione di strumenti informatici ad uso gestionale o didattico o per il loro acquisto devono contenere un esplicito richiamo al rispetto delle norme sull'accessibilità, pena la nullità del contratto. Il dirigente preposto nell'emissione dell'ordine si assicura che lo stesso contenga il suddetto richiamo e, prima di procedere al pagamento del servizio o dello strumento informatico, richiede al fornitore il rilascio dell'attestato di accessibilità, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75. Parimenti non possono essere adottati libri di testo digitali, né libri digitali ad uso scolastico, per i quali l'editore non fornisca la certificazione di conformità alle norme sull'accessibilità.
4. Al fine di assicurare l'accessibilità e la fruibilità di tutti gli spazi scolastici, deve essere garantita, anche tramite l'adozione di un apposito piano interistituzionale, l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensopercettive.
5. Al fine di garantire la qualità dell'inclusione tra i coetanei, gli alunni con disabilità e no che compiono diciotto anni di età prima della data di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di secondo grado sono tenuti all'iscrizione ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nei quali, agli alunni con disabilità sono garantiti gli stessi diritti riconosciuti agli alunni con disabilità frequentanti i corsi in orario antimeridiano, ivi compresi i docenti per il sostegno didattico, secondo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997.

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