PDL 867

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 867

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CALDERONE, PATRIARCA

Modifica all'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di requisiti per l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

Presentata il 7 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede che solo gli avvocati iscritti nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato possano assumere incarichi inerenti ai soggetti ammessi al gratuito patrocinio, così come previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
Requisiti necessari per l'iscrizione al suddetto elenco sono, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 81: il possesso di attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; l'iscrizione nell'Albo degli avvocati da almeno due anni.
La previsione della necessaria iscrizione da almeno due anni nell'Albo degli avvocati pare irragionevole sol che si consideri che l'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento forense, consente al praticante avvocato, dopo sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, di patrocinare, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.
Dunque, se il praticante avvocato ha la possibilità di patrocinare clienti abbienti, seppure con i limiti previsti dall'articolo 41 dell'ordinamento forense, in vasta e delicata gamma di contenziosi, non pare irragionevole ritenere che il libero professionista, che abbia portato a termine il periodo di pratica legale, conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione forense, sia in possesso della necessaria esperienza per poter rappresentare in giudizio i propri clienti che, in ragione del proprio reddito, accedano al gratuito patrocinio.
Il requisito della necessaria iscrizione da almeno due anni all'Albo integra un'ingiusta e irrazionale limitazione nei confronti dei giovani avvocati, vieppiù se si considera che gli stessi possono patrocinare i propri clienti, abbienti, nei medesimi contenziosi.
Orbene, è assolutamente comprensibile la volontà del legislatore di affidare incarichi relativi al patrocinio a spese dello Stato ad avvocati che posseggano un certo e comprovato livello di esperienza, proprio in ragione del bilanciamento necessario tra l'economia pubblica ed il diritto a una valida difesa, ma ciò non verrebbe in alcun modo limitato dalla possibilità per il giovane avvocato di assumere incarichi a spese dello Stato.
Difatti, la necessaria presenza di «esperienza professionale specifica» al fine dell'inserimento nell'elenco, deliberato dal Consiglio dell'ordine, è espressamente prevista dall'articolo 81, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, laddove, come detto, prevede tra i requisiti necessari richiesti per l'iscrizione nell'elenco: «attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione».
Dunque, il valore della esperienza risulta già tutelato dalla norma, a prescindere dal dato temporale del biennio d'iscrizione che la presente proposta di legge intende abrogare.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 81, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la lettera c) è abrogata.

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