PDL 861

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 861

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BATTILOCCHIO

Istituzione della qualifica di veterano

Presentata il 3 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Nell'antica Roma, con la parola «veterano» si qualificava il soldato al termine del suo servizio, in qualunque corpo avesse militato. Oggi il veterano è colui che ha partecipato direttamente ad operazioni militari per un lungo periodo di tempo; si tratta, dunque, di un soggetto che ha rischiato la vita per la propria Nazione, per difendere i propri connazionali e per cercare di lasciare ai propri figli un mondo migliore. Donne e uomini coinvolti in attività pericolose il cui contributo va riconosciuto.
La presente proposta di legge è volta, pertanto, all'istituzione della qualifica di veterano, da attribuire: agli insigniti di ricompense al valor militare di cui all'articolo 1411 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; agli insigniti di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1444 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; alle vittime del terrorismo, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206; a coloro che hanno prestato servizio nelle Forze speciali e nelle Forze per le operazioni speciali come operatori per almeno cinque anni; a coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate per almeno dieci anni e a coloro che sono stati impiegati nelle missioni internazionali di cui alla legge 21 luglio 2016, n. 145, per almeno diciotto mesi, purché non abbiano avuto provvedimenti disciplinari. La qualifica di veterano è, altresì, attribuita ai militari vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si tratta di un riconoscimento fondamentale per coloro che hanno lodevolmente prestato servizio nelle Forze armate operando per la risoluzione di situazioni di estrema importanza per la Nazione.
La presente proposta di legge, che si compone di sette articoli, prevede, all'articolo 1, che i criteri per l'attribuzione della qualifica di veterano siano stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Considerata la significativa esperienza dei veterani, si ritiene, altresì, necessario prevedere adeguati sgravi contributivi per incentivare le imprese ad assumere tali soggetti che, grazie alle loro competenze, possano contribuire in maniera definitiva alla crescita del sistema Paese (articolo 2). A tal fine, l'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della difesa, un organismo di valutazione delle politiche in materia di inserimento nel mondo del lavoro dei veterani, prevedendo che l'organismo medesimo proceda al monitoraggio annuale dell'attuazione della legge e, sulla base dei dati raccolti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle altre informazioni disponibili in materia, promuova misure e iniziative volti a stabilizzare forme di partecipazione dei veterani al mercato del lavoro.
La presente proposta di legge prevede, inoltre, l'istituzione dell'Ordine al merito dei veterani. Si tratta di un riconoscimento fondamentale che spetta a soggetti che hanno onorato e onorano il nostro Paese. Il requisito per ottenere l'onorificenza e il numero massimo delle onorificenze che possono essere concesse annualmente sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio dell'Ordine (articolo 4).
L'articolo 5 prevede poi il diritto dei veterani a un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico riabilitativo, a cura del Servizio sanitario nazionale, e l'articolo 6 il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza.
Infine, allo scopo di rendere il giusto merito alle attività svolte quotidianamente dalle numerose associazioni di veterani esistenti, si prevede il loro riconoscimento da parte dello Stato quali associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro (articolo 7).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della qualifica di veterano)

1. La presente legge istituisce la qualifica di veterano, che è attribuita:

a) agli insigniti di ricompense al valor militare, di cui all'articolo 1411 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) agli insigniti di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1444 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) ai militari vittime del terrorismo, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206;

d) ai militari riconosciuti vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

e) a coloro che hanno prestato servizio nelle Forze speciali e nelle Forze per le operazioni speciali per almeno cinque anni;

f) a coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate per almeno dieci anni e che sono stati impiegati nelle missioni internazionali di cui alla legge 21 luglio 2016, n. 145, per almeno diciotto mesi, purché non abbiano avuto provvedimenti disciplinari di stato ai sensi dell'articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1.

Art. 2.
(Incentivi in materia di occupazione)

1. Al fine di valorizzare l'esperienza acquisita dai soggetti di cui all'articolo 1, ai datori di lavoro che negli anni 2023 e 2024 assumono veterani è riconosciuto, a richiesta, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo annuo di 6.000 euro, applicato proporzionalmente su base mensile. L'importo dell'incentivo è commisurato al profilo professionale e alla tipologia contrattuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3.
(Istituzione di un organismo di valutazione)

1. Presso il Ministero della difesa è istituito un organismo di valutazione delle politiche in materia di inserimento dei veterani nel mondo del lavoro.
2. L'organismo di cui al comma 1 del presente articolo procede, in particolare, al monitoraggio annuale sull'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 e, sulla base delle informazioni rilevate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle altre informazioni disponibili in materia, promuove interventi e iniziative volti a stabilizzare le forme di partecipazione dei veterani al mercato del lavoro.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministero della difesa provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il Ministro della difesa trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'organismo di cui al comma 1.

Art. 4.
(Istituzione dell'Ordine al merito dei veterani)

1. È istituito l'Ordine al merito dei veterani, di seguito denominato «Ordine», destinato a dare una particolare attestazione ai veterani.
2. Il capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
3. L'Ordine è retto da un Consiglio composto da un cancelliere, che lo presiede, e da dieci membri. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa.
4. Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. I requisiti per ottenere l'onorificenza e il numero massimo delle onorificenze che possono essere concesse annualmente sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio dell'Ordine.
6. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
7. I soggetti insigniti dell'onorificenza, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza stessa, hanno il diritto di fregiarsene in occasione delle festività nazionali e di altri importanti eventi.
8. Fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
9. Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 5.
(Assistenza medico-psicologica riabilitativa)

1. I veterani hanno diritto a un'assistenza medico-psicologica riabilitativa, a cura del Servizio sanitario nazionale, e sono esentati dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

Art. 6.
(Esenzione dalle spese sanitarie)

1. I veterani hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle spese sanitarie per le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Art. 7.
(Riconoscimento delle associazioni dei veterani)

1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza le associazioni dei veterani quali associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico.
2. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento di cui al comma 1.

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