PDL 851-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                      Articolo 3  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 851-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DAVIDE BERGAMINI, MOLINARI, CARLONI,
BRUZZONE, PIERRO

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari

Presentata il 1° febbraio 2023

(Relatrice: MARINO )

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 13 marzo 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 851 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

la procedura di delega di cui al comma 4 dell'articolo 2 prevede, al secondo periodo, che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 4, secondo periodo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari;

rilevato che:

il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione XIII, è costituito da tre articoli, il primo dei quali modifica in più punti il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, al fine di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole;

l'articolo 2 delega il Governo ad adottare – entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e in conformità all'articolo 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

il medesimo articolo 2, oltre a stabilire criteri e princìpi direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, definisce la procedura per l'adozione del decreto legislativo;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 2 prevede che il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

l'articolo 2-bis prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari;

considerato che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge appare prevalentemente riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e alla materia «agricoltura», di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

la giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato che la tutela della concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è una materia di estensione certa o delimitata, ma è configurabile come trasversale, «corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni»;

la materia non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, ma anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle regioni nelle materie di rispettiva competenza;

alla tutela della concorrenza è inoltre sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (Corte costituzionale, sentenza n. 14 del 2004);

alla luce di questo intreccio di competenze, il comma 3 dell'articolo 2 della proposta di legge prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali mediante la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

premesso che la proposta di legge è volta a tutelare la redditività delle imprese agricole, individuando i fattori che concorrono al prezzo di cessione, anche tenuto conto della vulnerabilità della produzione agricola rispetto agli eventi atmosferici eccezionali;

considerato che l'articolo 2 reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano determinati parametri di qualità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

valutato che tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega si prevedono, tra l'altro, l'individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale delle filiere nonché l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità che rispettano i predetti criteri in conformità, tra l'altro, alla disciplina nazionale ed europea in materia di tutela dell'ambiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere anche il concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'esercizio della delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 2.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari;

sottolineato, in particolare, l'articolo 2-bis, che prevede campagne informative istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore, promosse dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato che la finalità della proposta di legge in esame è quella di tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo criteri che stabiliscano chiaramente quali siano i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione;

preso atto, per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, che l'articolo 2, nel delegare il Governo a disciplinare le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, prevede, tra i princìpi e criteri direttivi, alla lettera a) del comma 1, quelli volti all'individuazione dei criteri per la definizione di tali parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con particolare attenzione, tra l'altro, al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela della salute degli stessi e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

rilevato altresì che, tra gli altri princìpi e criteri direttivi, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, si prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i sopra richiamati criteri di sostenibilità, in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell'ambiente e della salute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari;

rilevato che il legislatore europeo, con la direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese della filiera agricola e alimentare, ha posto in evidenza la necessità di creare condizioni tali affinché nelle relazioni tra i diversi anelli della filiera agroalimentare i rapporti di forza contrattuale non si trasformino in pratiche sleali;

considerato che nelle premesse della citata direttiva (UE) 2019/633 si osserva che nell'ambito della filiera agricolo-alimentare sono comuni gli squilibri nel potere contrattuale tra i fornitori e gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari e che le disposizioni ivi introdotte nascono dall'esigenza di introdurre nell'Unione un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali, al fine di ridurne la frequenza, in quanto possono avere effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola;

considerato che il richiamato decreto legislativo n. 198 del 2021 ha dato attuazione in Italia alla direttiva (UE) 2019/633 sopra citata;

preso atto che la finalità della proposta di legge in esame consiste nel tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo criteri che stabiliscano quali siano i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione, anche alla luce del considerando (6) della richiamata direttiva (UE) 2019/633, il quale rileva che, sebbene il rischio commerciale sia un dato di fatto implicito in qualunque attività economica, la produzione agricola è altresì caratterizzata da un'estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all'esposizione di fattori merceologici;

evidenziato che il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di criteri per la definizione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari)

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di criteri per la definizione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari)

1. Al fine di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al fine di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, nonché di tutelare le filiere connesse, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

a) identico:

«o-bis) “costi di produzione”: i costi elaborati sulla base del costo delle materie prime, del costo dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali»;

«o-bis) “costi di produzione”: i costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo e alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali»;

b) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente devono tenere conto dei costi di produzione».

b) identica;

c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei costi di produzione»;

d) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutte le informazioni necessarie» sono inserite le seguenti: «, in particolare con l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi,».

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari)

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alla normativa europea vigente e all'articolo 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica, riduzione dell'uso dei pesticidi, salute e benessere animale.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alla normativa europea vigente e all'articolo 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, all'uso dei pesticidi e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti agroalimentari;

a) individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela della salute degli stessi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, alla lavorazione, alla trasformazione, al confezionamento e alla fornitura dei prodotti agroalimentari. Ai fini del miglioramento dei parametri di sostenibilità ambientale, sono utilizzabili le tecniche di editing genomico di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, secondo le modalità ivi previste;

b) introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla lettera a), in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell'ambiente e della salute;

b) identica;

c) previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere di cui al comma 1.

c) identica;

d) assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio (Classyfarm), di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, di Sistema di qualità nazionale zootecnia, di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2023, e di Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, di cui al citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 2 agosto 2022.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy , con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

4. Identico.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Identico.

Art. 3.
(Campagne informative istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione del consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi compresi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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