PDL 851

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 851

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DAVIDE BERGAMINI, MOLINARI, CARLONI,
BRUZZONE, PIERRO

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari

Presentata il 1° febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'aumento dei prezzi internazionali delle materie prime energetiche e agricole ha comportato un generalizzato aggravio dei costi a carico delle aziende agricole italiane già a partire dalla seconda metà del 2021 e per tutto il 2022.
In tutte le filiere si avvertono grosse preoccupazioni per la situazione dei costi correnti, che viene indicata dalla stragrande maggioranza degli agricoltori come un elemento di forte difficoltà gestionale, nonché per l'innalzamento dei prezzi delle materie prime (agricole e no) e per le difficoltà di approvvigionamento delle stesse, compresi i materiali per il confezionamento dei prodotti (carta, cartone, vetro e altro).
Le spese totali sostenute dall'impresa per l'acquisto dei mezzi correnti di produzione sono aumentate, a parità di produzione realizzata.
Il 2022 è stato un «anno nero» per le coltivazioni (-2,2 per cento in volume), causato da eventi climatici manifestatisi attraverso un aumento dell'intensità e della frequenza di eventi meteorologici estremi, con basse temperature primaverili, eccezionali ondate di calore nel periodo estivo e pressoché totale assenza di precipitazioni, che hanno condizionato le produzioni e influenzato l'offerta dei prodotti agricoli a livello prima di tutto nazionale, poi europeo e mondiale. Inoltre, nel 2022 il terribile conflitto, ancora in corso, ha acuito le crisi già in atto nel settore. Nell'Unione europea a 27 Stati membri, l'incremento medio dei costi di produzione delle aziende agricole, sulla base della stima preliminare dei conti economici dell'agricoltura compiuta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è stato del 23,1 per cento, con valori al rialzo di almeno il 10 per cento in tutti gli Stati. Secondo i dati dell'ISTAT, nel 2022 sono aumentati sensibilmente i prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori (+23,6 per cento), con balzi che riguardano i fertilizzanti (+63,4 per cento), i prodotti energetici (+49,7 per cento) e gli alimenti per animali (+25,1 per cento). Il comparto agricolo nell'Unione europea ha registrato anche un calo del volume della produzione nella misura del 3 per cento.
Gli imprenditori agricoli, preoccupati per la crescente instabilità delle condizioni meteorologiche, hanno dovuto rivedere le proprie scelte gestionali per contenere le spese, diminuendo l'utilizzo o rimandando l'acquisto di alcuni beni e cambiando, in alcuni casi, il piano colturale. La redditività delle aziende agricole è messa in difficoltà dall'impossibilità di trasferire a valle gli aumenti dei costi per evitare una insostenibile compressione dei margini operativi.
Su questo fronte, tuttavia, ci sono vari elementi da considerare, come l'eventuale esistenza di contratti di fornitura in corso, oltre che, evidentemente, la necessità di contrattare con l'acquirente.
Se il tema dei costi di produzione ha assunto una rilevanza probabilmente mai raggiunta prima, sono comunque alcuni anni che il legislatore ha individuato la necessità di creare condizioni tali affinché nelle relazioni tra i diversi anelli della filiera i rapporti di forza contrattuale non possano trasformarsi in vere e proprie pratiche sleali. Nell'ultimo decennio anche al livello dell'Unione europea il clima è cambiato sostanzialmente e le relazioni commerciali sono divenute oggetto della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, che i singoli Stati dell'Unione hanno recepito.
In un decennio si è passati dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la cui applicazione è certamente piuttosto complessa, al più recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, che ha recepito la citata direttiva. In quest'ultimo e in diversi atti normativi precedenti, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è stato spesso indicato come l'ente deputato a fornire i valori di riferimento per quanto riguarda i costi di produzione nel settore agricolo.
Nell'ultimo decennio, nell'Unione europea i prezzi agricoli non sono stati al riparo dalle fluttuazioni del mercato internazionale delle materie prime e dagli impatti degli shock economico-finanziari globali; nel lungo periodo, infatti, come conseguenza della riduzione del sostegno di mercato della politica agricola comune, il divario tra i prezzi agricoli nell'Unione europea e i prezzi mondiali si è ridotto per effetto della maggiore apertura commerciale. L'Unione europea, se da un lato ha offerto grandi opportunità in termini di sbocchi di mercato per i prodotti agroalimentari europei, dall'altro lato ha reso i prezzi interni all'Unione più soggetti all'instabilità dei mercati mondiali; un'instabilità che nell'ultimo decennio risulta anche amplificata dagli effetti del cambiamento climatico, manifestatosi attraverso un aumento dell'intensità e della frequenza di eventi meteorologici estremi e una maggiore esposizione della produzione a rischi sanitari e fitosanitari, influenzando l'offerta dei prodotti agricoli a livello mondiale, europeo e nazionale.
Grandi fluttuazioni dei prezzi e delle produzioni possono determinare vincoli nei flussi di cassa o problemi di liquidità, mentre l'incertezza riguardo al reddito atteso, insieme con la bassa redditività, possono portare a bassi investimenti, con conseguente perdita di competitività e capacità di innovazione nel lungo termine.
La finalità di questa proposta di legge è quella di tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo criteri che stabiliscano chiaramente quali siano i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione, anche alla luce del considerando (6) della direttiva (UE) 2019/633, il quale rileva che, sebbene il rischio commerciale sia un dato di fatto implicito in qualunque attività economica, la produzione agricola è caratterizzata anche da un'estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all'esposizione ai fattori meteorologici. Per esempio, nel comparto ortofrutticolo, le condizioni meteorologiche di questi ultimi anni, che vedono un'alternanza tra periodi di siccità anche fuori stagione, seguiti da alluvioni anche queste fuori stagione, che rovinano intere colture, nel contratto di cessione tra fornitore e acquirente, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, si deve necessariamente tenere conto di questi fattori per poter stabilire un prezzo che non faccia ricadere sul fornitore questi fattori imprevedibili.
L'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta in generale gli accordi tra imprese che limitano la concorrenza, ad esempio quelli tra concorrenti che hanno come effetto l'aumento dei prezzi o la diminuzione dei quantitativi disponibili. Tuttavia, l'articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (cosiddetto «regolamento OCM»), esclude da tale divieto alcuni accordi restrittivi del settore agricolo se tali accordi sono indispensabili per conseguire «norme di sostenibilità».
La presente proposta di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, con il quale è stata recepita la direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali. Il comma 1 introduce nell'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto legislativo, che reca le definizioni, la lettera o-bis), la quale fornisce la definizione dei «costi di produzione», stabilendo una serie di elementi che portano a tale definizione. Il comma 2 introduce nell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo, relativo agli elementi essenziali del contratto di cessione, la specificazione secondo cui, nello stabilire i prezzi, che possono essere fissi o determinabili, nei rapporti tra il fornitore e l'acquirente, questi devono tenere conto dei costi di produzione, come definiti dalla modifica apportata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge.
L'articolo 2 reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Con il comma 1 si delega il Governo ad emanare un decreto legislativo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, che, in conformità all'articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, disciplini le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano i parametri di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economico, di riduzione dell'uso di pesticidi e di salute e benessere animale. Il comma 2 fissa una serie di criteri e princìpi ai quali dovrà attenersi il decreto legislativo. Il comma 3 prevede che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 4 prevede che il suddetto decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Infine, il comma 5 stabilisce che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di criteri per la definizione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari)

1. Al fine di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

«o-bis) “costi di produzione”: i costi elaborati sulla base del costo delle materie prime, del costo dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali»;

b) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente devono tenere conto dei costi di produzione».

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alla normativa europea vigente e all'articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica, riduzione dell'uso dei pesticidi, salute e benessere animale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, all'uso dei pesticidi e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti agroalimentari;

b) introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla lettera a), in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell'ambiente e della salute;

c) previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere di cui al comma 1.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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