PDL 845

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 845

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GIAGONI, MIELE

Divieto dell'uso della catena per gli animali di affezione

Presentata il 31 gennaio 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è finalizzata ad introdurre il divieto di detenere gli animali di affezione legati alla catena o a qualunque altro analogo strumento di contenzione, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un medico veterinario con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. Detenere un cane alla catena è una vera e propria forma di maltrattamento e rappresenta una privazione della libertà che può risultare talvolta fatale per l'animale, come dimostrano, solo per fare un esempio, le numerose vittime registrate durante gli incendi che hanno colpito la Sardegna nell'estate 2021, a causa dei quali hanno perso la vita o sono stati gravemente feriti centinaia di cani tenuti alla catena.
L'articolo 1 della presente proposta di legge, quindi, introduce il divieto di tenere il proprio animale di affezione legato alla catena, se non in casi specificamente previsti, mentre l'articolo 2 stabilisce che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1 siano comminate sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Divieto di utilizzo della catena e di analoghi strumenti di contenzione)

1. Salvo che per necessità di carattere sanitario previamente certificate dal medico veterinario, ovvero per motivi contingibili ed urgenti di sicurezza, è vietato al detentore e al proprietario di animali di affezione l'uso delle catene o di analoghi strumenti di contenzione che vincolino l'animale ad una postazione fissa.

Art. 2.
(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro.

torna su