PDL 843

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 843

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CONGEDO, MATERA, DE BERTOLDI, LA SALANDRA, MAIORANO,
MATTEONI, TESTA

Disposizioni per agevolare il recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto

Presentata il 31 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ripropone le disposizioni contenute nel disegno di legge presentato al Senato, (atto Senato n. 788) nella XVIII legislatura, nella convinzione che le misure indicate, siano in grado di riformare, migliorandolo, il quadro regolatorio del mercato degli NPL, acronimo che esprime la locuzione inglese «Non performing loans», attraverso l'introduzione di regole semplici ed efficienti. Al riguardo, il provvedimento, contiene disposizioni concernenti le operazioni di cessione di crediti deteriorati, per le quali il soggetto cedente sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In particolare, in presenza di alcune condizioni, viene accordata al debitore ceduto, persone fisiche o imprese di micro, piccola o media dimensione, l'opzione di estinguere una o più delle proprie esposizioni verso il soggetto cessionario mediante pagamento di una somma pari al prezzo di acquisto corrisposto dal cessionario alla banca o all'intermediario finanziario cedente, aumentato di un margine di profitto (mark up) del 20 per cento. La proposta di legge inoltre, impone al cedente e al cessionario di comunicare al debitore l'avvenuta cessione, informandolo contestualmente del relativo prezzo, entro dieci giorni dal momento in cui l'operazione si è perfezionata; se il debitore intende esercitare l'opzione, deve darne notizia al cessionario o ai suoi aventi causa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Illustrando il contenuto della presente iniziativa legislativa in maniera più dettagliata, si segnala che con l'articolo 1, comma 1, si definisce la finalità dell'intervento e il suo ambito di applicazione. In particolare, l'obiettivo è quello di agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e di favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore la cui posizione sia stata oggetto di cessione, con il duplice effetto di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico e di favorire la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia. Rientrano nell'ambito di applicazione della proposta di legge in esame, come previsto dal comma 2, i crediti qualificati come deteriorati, in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi (società cessionarie) da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico (TUB). Tale ambito di applicazione viene limitato dalla definizione di tre condizioni applicabili a tali cessioni. Nello specifico, il credito ceduto deve essere stato classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018; il titolare della posizione debitoria ceduta (debitore) deve essere una persona fisica o una piccola e media impresa (PMI); la posizione debitoria deve essere stata ceduta nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione entro il 31 dicembre 2022.
L'articolo 2, comma 1, stabilisce invece che, per le cessioni di crediti che rispondono a tali requisiti, è previsto un diritto di opzione del debitore ceduto, per effetto del quale quest'ultimo può estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, per un valore comunque non superiore a 25 milioni di euro, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo di esercizio pari al prezzo di acquisto della posizione da parte di detta società cessionaria, aumentato del 20 per cento. Il successivo comma 2 definisce, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, il valore delle posizioni debitorie e il prezzo di acquisto della posizione. In particolare: il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria; il prezzo di acquisto della posizione è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.
L'articolo 3 dispone, con il comma 1, gli obblighi informativi a carico del soggetto cedente e cessionario, finalizzati a consentire l'esercizio del diritto di opzione, nonché la procedura mediante la quale tale diritto può essere esercitato. Il cedente e il cessionario sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità della stessa. In mancanza di tale comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il debitore può esercitare l'opzione comunicando tale volontà per iscritto alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di avvenuta cessione, secondo quanto recita il comma 2. La comunicazione con cui viene manifestata la volontà di esercizio dell'opzione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento dell'importo di esercizio, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.
L'articolo 4 detta poi norme transitorie, volte ad adeguare la procedura appena descritta con riferimento alle cessioni già avvenute alla data di entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 5 dispone, infine, che l'avvenuto pagamento del debito a seguito dell'esercizio dell'opzione comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla centrale dei rischi della Banca d'Italia.
In conclusione, attraverso le misure contenute nella presente proposta di legge, s'intende introdurre un nuovo quadro normativo in materia di NPL, in grado di rimuovere gli ostacoli che gravano attualmente sulle esposizioni deteriorate e consentire al sistema bancario una maggiore capacità di erogare prestiti all'economia reale e in particolare alle PMI, salvaguardando gli interessi dei creditori e tutelando al contempo anche la posizione dei debitori.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale, anche attraverso misure che favoriscano, tra l'altro, la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2022.

Art. 2.
(Diritto di opzione del debitore ceduto)

1. Al ricorrere dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.
2. Ai fini di cui al comma 1:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

Art. 3.
(Esercizio del diritto di opzione)

1. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
2. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui all'articolo 2, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

Art. 4.
(Norme transitorie)

1. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 1, è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 5.
(Cancellazione dall'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia)

1. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

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