PDL 841

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 841

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RIZZETTO

Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti

Presentata il 30 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – I drammatici dati relativi al numero dei delitti violenti contro la persona e il patrimonio creano profondo allarme sociale e danno ai cittadini la sensazione di non essere adeguatamente protetti dallo Stato.
Questa sensazione si estende anche a una fase successiva, al momento in cui le vittime si trovano ad affrontare le conseguenze personali e sociali e i troppo spesso lunghissimi procedimenti penali dopo aver subìto un'aggressione, una violenza o la perdita di un familiare.
Appare, quindi, ineluttabile la necessità di introdurre una figura istituzionale che si renda interprete delle istanze delle vittime di reato ponendosi come un faro istituzionale e imparziale affinché alle stesse siano riconosciute una compiuta tutela e un'assistenza di lungo periodo.
Le vittime devono essere aiutate a superare le difficoltà derivanti dal crimine subito, poiché, oltre al danno materiale, esse soffrono quasi sempre di un danno morale che il risarcimento economico solo simbolicamente e in ritardo ripara nella sua interezza. In particolare, a queste persone è necessario garantire: sostegno emotivo e assistenza diretta; servizio di consulenza legale e psicologica; sostegno durante i procedimenti penali e dopo la sentenza.
Tale supporto spetta allo Stato, che deve assicurare un'assistenza specifica alle vittime, rispondendo alle loro esigenze fondamentali, attraverso un organo ad hoc che promuova i loro diritti in stretta collaborazione con il Ministero della giustizia e che garantisca, attraverso una specifica formazione professionale, che le vittime di reato ricevano idonei servizi di assistenza dalle strutture all'uopo esistenti nel territorio nazionale.
Bisogna, dunque, adottare politiche di intervento volte a combattere il sentimento di sfiducia, di isolamento e di insicurezza oggi tanto diffuso tra le persone che, in modo diretto o indiretto, sono stati vittime di un crimine.
Al fine di garantire la tutela di cittadini particolarmente indifesi e vulnerabili, appare dunque necessario un intervento legislativo volto a istituire un'autorità garante dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti. A parti inverse, del resto, il legislatore ha istituito, già dal 2013, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ossia un organo che tutela i diritti di chi i reati li ha commessi. Si ritiene, quindi, irragionevole che ancora non esista, a livello nazionale, una figura a cui possano rivolgersi le vittime delle condotte criminali.
Ciò premesso, la presente proposta di legge prevede l'istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti; all'articolo 1 si stabiliscono, inoltre, i criteri di nomina e si disciplinano i casi di incompatibilità; all'articolo 2 si introduce la definizione di «vittima del reato» ai fini della legge; all'articolo 3 sono definiti i compiti del Garante affinché sia assicurato il dovuto sostegno a coloro che hanno patito le conseguenze di un crimine.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti)

1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale è un organo monocratico, dura in carica cinque anni ed è nominato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.
3. Il Garante nazionale è scelto tra persone di comprovate professionalità ed esperienza nel settore dell'assistenza alle vittime dei reati intenzionali violenti.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Garante nazionale può avvalersi di personale del Ministero della giustizia.
5. Il Garante nazionale non può assumere o conservare cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici. Il Garante nazionale è sostituito senza ritardo in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto non colposo.

Art. 2.
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per vittima di reato intenzionale violento di cui all'articolo 1, si intende la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta in conseguenza del reato, i parenti entro il primo grado, il coniuge o l'altra parte dell'unione civile, nonché chi era con essa stabilmente convivente.

Art. 3.
(Compiti del Garante nazionale)

1. Il Garante nazionale esercita, in particolare, i seguenti compiti:

a) verifica l'adeguata distribuzione sul territorio, l'operatività e l'effettiva fruibilità di strutture incaricate dell'assistenza alle vittime dei reati intenzionali violenti;

b) promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali;

c) promuove l'istituzione di un servizio di assistenza gratuita che preveda la presenza di tutori per accompagnare la vittima e i suoi familiari nell'iter burocratico e giudiziario, anche mediante assistenza psicologica e legale;

d) assume le iniziative per garantire alla vittima e ai suoi familiari una corretta e completa informazione in merito ai loro diritti, anche ai fini dell'accesso all'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122;

e) effettua segnalazioni al Ministro della giustizia in caso di ritardi, rinvii o procedure incompatibili o gravemente lesive della vittima e dei suoi familiari.

2. Il Garante nazionale trasmette annualmente alle Camere e al Ministro della giustizia una relazione sull'attività svolta.

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