PDL 838

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 838

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE BERTOLDI

Delega al Governo per l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale

Presentata il 30 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Gli effetti determinati dalla pandemia e dal conflitto bellico in corso in Ucraina hanno inciso fortemente sul tessuto economico e sociale nazionale, determinando gravissime ripercussioni sulla fiducia delle famiglie e delle imprese e deprimendo ulteriormente la già fragile domanda interna. Le misure adottate dai Governi nella scorsa legislatura, in particolare dai Governi Conte I e Conte II, frammentarie e limitate principalmente a determinate categorie di lavoratori (gli autonomi e i professionisti sono stati, infatti, fortemente penalizzati), nonché i tempi di attuazione delle stesse, che si sono dimostrati confusi ed esageratamente prolungati, non hanno certamente contribuito a fronteggiare le conseguenze economiche e finanziarie causate in primo luogo dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successivamente dagli effetti causati dall'aggressione della Russia all'Ucraina. In tale scenario, appare urgente e necessario prevedere politiche d'espansione in grado d'introdurre nel sistema economico un maggiore potere d'acquisto a disposizione degli operatori che si muovono nell'ambito dell'economia reale, ovvero le famiglie e le imprese, attraverso una netta diminuzione del carico fiscale, aumentando al contempo i trasferimenti o incrementando la spesa pubblica statale diretta. La presente proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura (Atto Senato n. 2012), si pone l'obiettivo di trovare soluzioni alle predette criticità, attraverso l'istituzione dei buoni digitali di sconto fiscale, quale strumento per rilanciare l'economia italiana nel pieno rispetto delle vigenti regole europee. Le misure previste dai decreti d'urgenza legati all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, introdotte negli anni 2020 e 2021, come i crediti d'imposta, che consentono ai contribuenti di trasformarli, insieme alle agevolazioni fiscali, in moneta attraverso la cessione di questi ultimi ai terzi (inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari), nonché le detrazioni fiscali sugli immobili invece dello sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, o la cessione del credito a terzi o, ancora, le norme sulle cosiddette tax credit vacanze, solo per citare alcuni esempi, evidenziano l'intenzione del legislatore di favorire l'introduzione di nuove misure di natura fiscale e finanziaria, che si pongono la finalità d'interrompere la stagnazione economica che affligge il Paese da almeno due decenni. Una congiuntura molto negativa che, unitamente al fardello del debito pubblico, rischia di accentuare la recessione economica in modo catastrofico, analogamente soltanto alle flessioni registrate nel periodo compreso tra la prima guerra mondiale e la fine della Grande depressione.
Gli interventi introdotti dai decreti-legge adottati nel corso della passata legislatura, rappresentano, al riguardo, un esempio significativo e costituiscono un importantissimo passo in avanti, in grado di aprire la strada all'emissione di nuovi titoli, come i buoni digitali di sconto fiscale, che rappresentano uno strumento nuovo e delicato da valutare nei risvolti macroeconomici e finanziari. In proposito, l'emissione di tali titoli, dei quali si discute da anni tra gli economisti in quanto in grado di determinare effetti positivi già nel breve periodo, potrà attivare, pur in assenza di risorse finanziarie tradizionali, un circolo virtuoso nell'economia reale, anche attraverso l'istituto della compensazione tra crediti certificati e debiti d'imposta verso la pubblica amministrazione. Il ritardo con il quale le amministrazioni pubbliche continuano a pagare le imprese che forniscono beni e servizi al settore pubblico costituisce indubbiamente un elemento di debolezza dell'economia del Paese, poiché la massa di risorse sottratte alle imprese ne rende difficile sia la gestione ordinaria che i piani di investimento, oltre a generare costi connessi alla ricerca di fonti alternative di finanziamento. Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge intervengono, di conseguenza, in tale ambito, consentendo su base volontaria l'utilizzo del meccanismo della compensazione da parte delle imprese e dei professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, attraverso il pagamento dei titoli di sconto fiscale digitale. Analizzando l'articolato del testo, esso risulta così composto: l'articolo 1 detta i princìpi e le finalità, stabilendo che il provvedimento legislativo proposto, è volto a promuovere l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale, attraverso l'emissione di titoli di credito aventi forma dematerializzata, quale strumento finanziario a sostegno del sistema produttivo e commerciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni e degli indirizzi di politica monetaria. L'articolo 2 definisce in maniera più dettagliata, attraverso il comma 1, i buoni digitali di sconto fiscale, da intendersi come qualunque titolo al portatore che lo Stato s'impegna ad accettare anche in forma compensativa, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni fiscali, contributive e previdenziali, nonché per i pagamenti relativi alle prestazioni di servizi sanitari. I buoni digitali di sconto fiscale rappresentano un diritto alla riduzione degli importi dovuti da parte del possessore, ad uno sconto fiscale o all'utilizzo del meccanismo della compensazione da parte delle imprese e dei professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, come definita ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le persone fisiche. Si chiarisce, inoltre, che i buoni digitali di sconto fiscale sono erogati in forma gratuita e aggiuntiva, ossia non sostitutiva rispetto ai redditi percepiti in euro, al fine di consentire l'espansione del potere d'acquisto e stimolare la domanda interna del sistema economico e finanziario nazionale. Il comma 2 del medesimo articolo 2 precisa che, dopo due anni dalla loro emissione, i buoni digitali di sconto fiscale possono essere utilizzati sia delle persone fisiche che dalle imprese per ottenere una corrispondente riduzione di obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche senza che lo Stato sia tenuto a rimborsarli in euro alla scadenza, essendo non payable tax assets ovvero attività fiscali non pagabili, mentre il successivo comma 3 chiarisce altresì che i buoni digitali di sconto fiscale non hanno corso legale all'interno dell'Eurozona, né tanto meno è obbligatoria la loro accettazione come mezzo di pagamento, a condizione che la cessione avvenga con il consenso del creditore. I successivi commi 4 e 5 stabiliscono, rispettivamente, che lo Stato non assume nessun impegno, in qualsiasi forma, a convertire i buoni digitali di sconto fiscale in banconote o monete metalliche in euro, che costituiscono comunque le uniche aventi corso legale nell'Eurozona, e che i buoni digitali di sconto fiscale non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'articolo 3, comma 1, rappresenta il caposaldo della proposta di legge, in quanto prevede la delega al Governo per l'istituzione effettiva dei buoni digitali di sconto fiscale, intesi quali strumenti finanziari scambiabili in forma libera sul territorio nazionale, attraverso l'istituzione della piattaforma digitale unificata prevista dal successivo articolo 7, al fine d'incentivare le transazioni, ovvero l'ampliamento delle fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, nonché l'introduzione di nuove misure di pagamento complementare tra soggetti in forma privata. Il comma 2 del medesimo articolo 3 elenca i princìpi e i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nella predisposizione dei decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, fra i quali si segnalano: l'elaborazione di strumenti di pagamento elettronici tracciabili da utilizzare ai fini delle compensazioni da parte delle imprese e dei professionisti, titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, incluse le persone fisiche, attraverso la piattaforma digitale unificata; la regolamentazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate e l'Associazione bancaria italiana, del conto corrente elettronico fiscale; la definizione delle modalità di attuazione per l'utilizzo dei buoni digitali di sconto fiscale nell'ambito delle disposizioni previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto «decreto Rilancio» in materia di cessione dei crediti d'imposta per ecobonus e sismabonus. Con l'articolo 4, si stabiliscono le misure relative alla circolazione e alla gestione dei buoni digitali di sconto fiscale. In particolare, al comma 1, al fine di assicurare la necessaria liquidità al tessuto economico nazionale, si prevede che lo Stato tenderà a stabilizzare la parità di uno a uno dei buoni digitali di sconto fiscale con l'euro attraverso la corresponsione sul titolo di un adeguato tasso di interesse variabile. Il successivo comma 2 stabilisce che i buoni digitali di sconto fiscale sono emessi in forma dematerializzata e accreditati su una scheda elettronica ricaricabile dotata di codice identificativo, in grado di consentirne l'uso per le compensazioni da qualunque applicazione digitale o dispositivo elettronico. Il comma 3 chiarisce che nelle transazioni tra soggetti privati è consentito il libero uso dei buoni digitali di sconto fiscale, come strumento di pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all'autonomia privata dalla normativa in materia.
L'articolo 5 reca misure di attuazione, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di definire la struttura incaricata dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 6 chiarisce che i buoni digitali di sconto fiscale rilevano ai fini della contabilità di Stato esclusivamente alla data della compensazione e per la quota di effettivo utilizzo.
Con l'articolo 7 s'introducono una serie di misure volte all'istituzione della piattaforma digitale unificata e alla realizzazione di un sito internet istituzionale in cui confluiscono tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione del ricorso ai buoni digitali di sconto fiscale, su scala nazionale, nonché i dati delle transazioni avvenute su base volontaria. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la piattaforma digitale unificata gestisca i conti degli operatori economici residenti nel Paese, intesi quali persone fisiche, professionisti, titolari di imprese di qualsiasi natura e dimensione, istituti di credito e di intermediazione finanziaria, enti e associazioni, nonché soggetti istituzionali disponibili a effettuare transazioni attraverso i buoni digitali di sconto fiscale. Il comma 3 precisa, altresì, che l'accesso alla piattaforma digitale unificata e ai conti correnti elettronici fiscali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), può avvenire mediante l'utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4.
Infine l'articolo 8 reca l'introduzione di una clausola di salvaguardia che prevede la variazione automatica di specifiche voci di tasse e imposte (IVA e accise sui carburanti) che entrerebbero in vigore nel caso e nella misura in cui non si produca una crescita dell'economia e, quindi, delle entrate fiscali in grado di compensare la riduzione di gettito che avviene quando i buoni fiscali vengono utilizzati (dopo due anni dall'emissione). Al riguardo, si precisa che, l'impianto normativo descritto elimina qualsiasi obiezione in merito alla possibilità che l'assegnazione dei buoni fiscali produca maggiore debito. Viene infatti attuata, contemporaneamente, un'azione di riduzione della fiscalità (l'assegnazione dei buoni fiscali) e un'azione di uguale importo e di segno opposto sui conti pubblici (le clausole di salvaguardia). Entrambe le azioni hanno la stessa decorrenza temporale, due anni, riguardo al loro effetto diretto sulle finanze dello Stato. È quindi totalmente e inequivocabilmente garantita la copertura finanziaria dell'operazione. In conclusione, la proposta di legge in titolo, si pone come obiettivo principale la circolazione e quindi l'utilizzo di mezzi di pagamento complementari al contante e ai pagamenti digitali in euro, rispondendo a due criteri fondamentali: da un lato, il caso in cui le parti contrattuali, nell'esercizio della loro autonomia privata, abbiano convenuto liberamente l'utilizzo di altri mezzi di pagamento diversi dall'euro, ovvero i buoni digitali di sconto fiscale; e dall'altro, il caso in cui uno Stato membro dell'Unione europea, nell'esercizio delle proprie competenze diverse da quelle di politica monetaria, abbia adottato una normativa che, in ragione del suo obiettivo e contenuto, non costituisce una disciplina del corso legale, ma prevede, per motivi d'interesse o di necessità pubblica (ad esempio, l'urgente bisogno di aumentare il potere d'acquisto per finanziare la ripresa, senza il ricorso a prestiti sui mercati finanziari) limitazioni all'uso delle banconote in euro come mezzo di pagamento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche e finanziarie derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal conflitto bellico in corso in Ucraina, incentivando al contempo il meccanismo di compensazione tra crediti commerciali e debiti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la presente legge detta disposizioni finalizzate a promuovere l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale di cui all'articolo 2, consistenti in titoli di credito aventi forma dematerializzata, quale strumento finanziario a sostegno del sistema produttivo e commerciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni e degli indirizzi di politica monetaria, previsti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 2.
(Buoni digitali di sconto fiscale)

1. Per buono digitale di sconto fiscale s'intende il titolo al portatore, frazionabile fino al centesimo di euro, che lo Stato s'impegna ad accettare dopo due anni dall'emissione, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni fiscali, contributive e previdenziali nonché per i pagamenti relativi alle prestazioni dei servizi sanitari. I buoni digitali di sconto fiscale danno diritto al possessore di ridurre gli importi dovuti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di utilizzare il meccanismo della compensazione da parte delle imprese, dei professionisti e delle persone fisiche titolari di crediti nei confronti delle medesime pubbliche amministrazioni. I buoni digitali di sconto fiscale sono erogati in forma gratuita e aggiuntiva, ossia non sostitutiva rispetto ai redditi percepiti in euro, al fine di consentire l'espansione del potere d'acquisto e stimolare la domanda interna nel sistema economico e finanziario nazionale.
2. Dopo due anni dalla loro emissione, i buoni digitali di sconto fiscale possono essere utilizzati per ridurre le obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, senza che lo Stato sia tenuto a rimborsarli in euro ovvero a convertirli in moneta legale.
3. I buoni digitali di sconto fiscale non hanno corso legale all'interno dei Paesi aderenti all'Unione economica e monetaria europea, né comportano un obbligo di accettazione come mezzo di pagamento.
4. I buoni digitali di sconto fiscale non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 3.
(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di definire le modalità e le procedure di emissione dei buoni digitali di sconto fiscale, intesi quali strumenti finanziari scambiabili in forma libera sul territorio nazionale, attraverso l'istituzione della piattaforma digitale unificata di cui all'articolo 7, al fine d'incentivare le transazioni effettuate tramite i buoni digitali di sconto fiscale, di ampliare le fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, nonché di introdurre nuove misure di pagamento complementari tra soggetti in forma privata.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione di sistemi di negoziazione, trasferimento e scambio, tra soggetti disponibili ad accettare o a compensare i buoni digitali di sconto fiscale, nelle transazioni finanziarie;

b) elaborazione di strumenti di pagamento elettronici tracciabili, da utilizzare ai fini delle compensazioni da parte delle imprese, dei professionisti e delle persone fisiche titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, trasferibili attraverso la piattaforma digitale unificata di cui all'articolo 7;

c) adozione di adeguata regolamentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate e l'Associazione bancaria italiana, ai fini dell'apertura di un conto corrente elettronico fiscale, per consentire il deposito dei crediti d'imposta maturati, nonché di ogni misura agevolativa da applicare all'atto della riscossione, sia delle imposte dirette sia delle imposte indirette, equivalente al conto corrente bancario nel quale sono depositate le banconote, comprese quelle metalliche in euro;

d) attribuzione ai titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, siano essi persone fisiche o titolari d'impresa di qualsiasi dimensione e tipologia, della possibilità di compensare su base volontaria il pagamento delle imposte mediante la piattaforma digitale unificata di cui all'articolo 7;

e) elaborazione di convenzioni per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei titolari di impresa creditori nei confronti della pubblica amministrazione, ad accettazione su base volontaria dei buoni digitali di sconto fiscale, anche attraverso il pagamento in forma mista ovvero in parte in euro e in parte in buoni digitali di sconto fiscale;

f) definizione delle modalità di attuazione per l'utilizzo dei buoni digitali di sconto fiscale, nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di tre mesi dalla loro trasmissione. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei suddetti pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal primo periodo o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.
(Circolazione e gestione dei buoni digitali di sconto fiscale)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità dei buoni digitali di sconto fiscale, può essere applicato su di essi un tasso di interesse variabile al fine di sostenere il rapporto di uno a uno rispetto all'euro.
2. I buoni digitali di sconto fiscale sono emessi in forma dematerializzata e accreditati su scheda elettronica ricaricabile dotata di un codice identificativo in grado di consentirne l'uso per le compensazioni da qualunque applicazione digitale o dispositivo elettronico.
3. Nelle transazioni tra soggetti privati è consentito il libero uso dei buoni digitali di sconto fiscale, come strumento di pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all'autonomia privata e della normativa vigente.

Art. 5.
(Gestione e struttura incaricata)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione della struttura incaricata dell'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge e, in particolare dell'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
(Contabilità)

1. A fini contabili, all'atto dell'emissione i buoni digitali di sconto fiscale sono crediti d'imposta non pagabili, ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, e quindi non determinano un incremento del debito pubblico, ma rilevano ai fini della contabilità di Stato esclusivamente alla data della compensazione e per la quota di effettivo utilizzo.

Art. 7.
(Piattaforma digitale unificata)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'istituzione della piattaforma digitale unificata e la realizzazione del relativo sito internet istituzionale, in cui confluiscono tutte le informazioni necessarie ai fini della realizzazione dei buoni digitali di sconto fiscale su scala nazionale, nonché i dati delle transazioni avvenute su base volontaria con le modalità di cui alla presente legge.
2. La piattaforma digitale unificata gestisce i conti degli operatori economici residenti nel Paese, intesi quali persone fisiche, professionisti, titolari di imprese di qualsiasi natura e dimensione, istituti di credito e di intermediazione finanziaria, enti e associazioni, nonché soggetti istituzionali disponibili a effettuare transazioni attraverso i buoni digitali di sconto fiscale.
3. L'accesso alla piattaforma digitale unificata e ai conti correnti elettronici fiscali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), può avvenire anche mediante l'utilizzo di qualunque dispositivo elettronico.

Art. 8.
(Clausola di salvaguardia finanziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni della presente legge e fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2:

a) l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è incrementata di due punti percentuali dalla data in cui i buoni digitali di sconto fiscale possono essere utilizzati a compensazione degli obblighi fiscali e, comunque, dopo due anni dall'emissione degli stessi;

b) l'aliquota ordinaria dell'IVA è incrementata di due punti percentuali dalla data in cui i buoni digitali di sconto fiscale possono essere utilizzati a compensazione degli obblighi fiscali e, comunque, dopo due anni dall'emissione degli stessi;

c) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aumentate in misura tale da compensare integralmente il minore gettito derivante dall'utilizzo del meccanismo di compensazione degli sconti fiscali; il provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ovvero estensioni su base volontaria delle scadenze di utilizzo dei buoni digitali di sconto fiscale, offrendo al possessore un incremento del valore nominale dello sconto d'imposta, se utilizzato dopo la scadenza originaria, ovvero collocamenti di buoni digitali di sconto fiscale di lunga scadenza per rimborsare il debito in euro.

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