PDL 827

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 827

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Presentata il 26 gennaio 2023

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Onorevoli Deputati! – Con la presente proposta di legge si propone alla Camera dei deputati la modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, di seguito «testo unico delle leggi sanitarie».
I cimiteri per come li conosciamo oggi prendono forma a seguito dell'emanazione dell'editto di Saint-Cloud da parte di Napoleone Bonaparte nel 1804, applicato in Italia dal 1806, in considerazione della necessità di individuare una soluzione ai problemi igienico-sanitari che derivavano dalla decomposizione delle salme nelle chiese. I cimiteri dovevano essere costruiti fuori dalle mura cittadine, distanziati di almeno 35-40 metri, possibilmente su terreni soleggiati e arieggiati. Queste porzioni di territorio nel tempo sono state incluse nell'ambito urbano per effetto dell'espansione urbana.
Oggi, i cimiteri e le pratiche di sepoltura sono sottoposti a una rigida disciplina giuridica nell'interesse generale della salute e dell'igiene pubblica. In particolare l'attuale assetto normativo, anche a livello regionale, si rifà alle disposizioni di cui all'articolo 338 del citato testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166, in materia igienico-sanitaria.
Il testo unico delle leggi sanitarie introdusse, all'articolo 338, una prescrizione, che oggi definiamo «vincolo» e più precisamente «fascia di rispetto», il cui effetto è il divieto di costruire nuovi edifici e di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno ai cimiteri.
La ratio della norma persegue una molteplicità di interessi pubblici:

la tutela di esigenze sanitarie;

la tutela della sacralità del luogo;

la preordinazione dell'area alla possibile espansione del plesso cimiteriale.

Tuttavia, con la citata legge n. 166 del 2002, il legislatore decise di moderare le restrizioni agli edifici esistenti situati all'interno di queste fasce per vari motivi, tra cui la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di plessi esistenti, eccetera, consentendo alcune tipologie di intervento di recupero, in particolare quelle previste al primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ossia la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione edilizia.
Essendo i cimiteri sorti in un periodo storico antecedente l'espansione urbana di città e di comuni ed essendo stato possibile ridurre la «fascia di rispetto» cimiteriale, e conseguentemente programmare interventi urbanistici fino a 50 metri dal perimetro esterno i cimiteri medesimi per un certo periodo storico, a seguito di parere in materia igienico-sanitaria e di successiva deliberazione del consiglio comunale, oggi le aree intorno ai cimiteri risultano spesso caratterizzate da un'urbanizzazione diffusa e dispersa, talvolta frammentata, lasciando spazio ad ambiti incompiuti se non degradati.
Inoltre, vi sono casi in cui i cimiteri esistenti in ambito storico e urbano non sono più suscettibili di utilizzo o di ampliamento, trattandosi di cimiteri esauriti o di cimiteri che rivestono esclusivamente una funzione di memoria, quale cimiteri storici testimoniali. In tali contesti la «fascia di rispetto» di 200 metri dalle mura perimetrali risulta alquanto restrittiva rispetto al contesto e alla possibilità di utilizzo.
La presente proposta di legge interviene nella definizione dei vincoli cimiteriali relativi ai cimiteri esistenti, inglobati ormai nelle città o nelle zone periferiche, prevedendo altresì una distanza minima per eventuali nuovi cimiteri o forni crematori pari ad almeno 200 metri dai centri abitati.
Si stabilisce una fascia di inedificabilità di nuovi edifici di 50 metri dal perimetro cimiteriale per i piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti e di 100 metri dal medesimo perimetro per i comuni maggiori. Restano ferme le possibilità di recupero edilizio già previste dalla normativa vigente come modificata dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Rispetto al testo vigente del citato articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, la presente proposta di legge aggiorna i riferimenti normativi per l'individuazione delle categorie di intervento consentite nelle fasce di rispetto cimiteriali, operando un rinvio al richiamato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
In quest'ottica è dunque fondamentale assicurare anche che tutti gli immobili esistenti possano essere assoggettati ai necessari interventi di adattamento agli standard energetici ed antisismici, che in molti casi consistono in ristrutturazioni edilizie e necessitano di innovazioni od incrementi volumetrici per il raggiungimento degli standard più recenti. Per questo motivo la presente proposta di legge innalza al 20 per cento la percentuale massima di ampliamento volumetrico degli edifici ricadenti all'interno del vincolo cimiteriale. Trattandosi di materia attribuita alla competenza statale, la presente proposta di legge rientra nell'ambito dell'iniziativa legislativa regionale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La proposta di legge in oggetto propone di novellare l'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, che sottopone i cimiteri e le pratiche di sepoltura a una rigida disciplina giuridica nell'interesse generale della salute e dell'igiene pubblica.
Come già detto nella relazione illustrativa, la presente proposta di legge interviene nella ridefinizione dei vincoli cimiteriali relativi ai cimiteri già esistenti, inglobati ormai nelle città o nelle sue zone periferiche, prevedendo, invece, di mantenere una distanza minima per eventuali nuovi cimiteri o forni crematori pari ad almeno 200 metri dai centri abitati.
Ne consegue che si stabilisce una fascia di inedificabilità di nuovi edifici di 50 metri dal perimetro cimiteriale per i piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti e una fascia di 100 metri per i comuni più grandi. Restano ferme le possibilità di recupero edilizio già previste dalla normativa vigente come modificata nel testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (con aggiornamento, rispetto all'attuale testo dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, dei riferimenti normativi delle categorie di intervento consentite nelle fasce di rispetto cimiteriali, rinviando al testo unico in materia edilizia). Si determinano così le condizioni per assicurare che tutti gli immobili esistenti possano essere assoggettati ai necessari interventi di adattamento agli standard energetici e antisismici, che in molti casi consistono in ristrutturazioni edilizie e necessitano di innovazioni o incrementi volumetrici per il raggiungimento degli standard più recenti. A tal fine si prevede di innalzare al 20 per cento la percentuale massima di ampliamento volumetrico per gli edifici ricadenti all'interno del vincolo cimiteriale, mantenendo la limitazione al 10 per cento per le destinazioni d'uso non residenziali.
Dal punto di vista finanziario si attesta la neutralità finanziaria delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge, alla cui attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifiche dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«I nuovi cimiteri e forni crematori devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato»;

b) al quinto comma sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal settimo comma,»;

c) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«All'interno delle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentiti interventi di recupero, di installazione di servizi tecnici e di abbattimento delle barriere architettoniche funzionali all'utilizzo dell'edificio esistente, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 20 per cento, ridotta al 10 per cento per le destinazioni d'uso non residenziali, della volumetria esistente e i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 2.
(Disposizioni per i cimiteri esistenti)

1. Ferma restando la disciplina prevista ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati dall'articolo 1 della presente legge, per i cimiteri esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale;

b) per i comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri dal medesimo perimetro;

c) è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale non più suscettibile di ampliamento futuro e dichiarato cimitero esaurito o avente valore storico testimoniale, con delibera del consiglio comunale.

2. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto delle fasce di rispetto cimiteriale di cui al comma 1.
3. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora presentino distanze inferiori a quelle previste dal presente articolo.

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