PDL 821

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 821

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZARATTI

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

Presentata il 26 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta «legge Delrio») ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.
Prima della citata riforma, con i decreti-legge n. 201 del 2011 e n. 95 del 2012, sull'onda della «montiana» spending review, nella convinzione che le province rappresentassero soggetti istituzionali troppo onerosi per la finanza pubblica, si è intervenuti su due aspetti: dal lato della rappresentanza, le province sono state trasformate in enti locali di secondo grado, mentre, dal lato funzionale, si è proceduto alla sottrazione delle funzioni amministrative precedentemente attribuite ad esse e al conseguente trasferimento delle citate funzioni alle regioni, con parallelo svilimento degli organi della rappresentanza provinciale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 220 del 2013, cassò la riforma Monti, giudicandola incostituzionale, e, successivamente, il 3 aprile 2014, venne approvata la legge 7 aprile 2014, n. 56, sopra ricordata, proposta dal Ministro Graziano Delrio, che confermò la trasformazione delle province in enti amministrativi di secondo livello, stabilì la mutazione di dieci di esse in città metropolitane a capo delle quali fu posto, per principio e di diritto, il sindaco del capoluogo.
Pertanto, le province furono sistematicamente svuotate delle prerogative e delle funzioni che aveva loro attribuito la legge 25 marzo 1993, n. 81, che stabilì, tra l'altro, l'elezione diretta a suffragio universale dei presidenti.
A distanza di dieci anni dalla riforma Delrio, se si fa una attenta riflessione, non si può che constatare l'assenza di quel legame imprescindibile che dovrebbe sussistere tra le funzioni del decentramento amministrativo e la relativa rappresentanza democratica di quei territori che oggi sono rappresentati o da enti di secondo livello o dagli organi della città metropolitana, quest'ultimi di fatto espressione quasi esclusiva delle città capoluogo. Manca ad entrambi gli organi un elemento essenziale: l'elezione diretta da parte dei cittadini amministrati. Carenza democratica che la presente proposta di legge intende colmare, ripristinando il sistema di elezione a suffragio universale diretto del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali, nonché introducendo il medesimo sistema elettorale anche per il sindaco e per il consiglio metropolitano.
L'articolo 1 prevede l'elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali ai sensi degli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
All'articolo 2 si prevede l'elezione, con il medesimo sistema elettorale, del sindaco e dei consiglieri metropolitani.
Infine, all'articolo 3, si prevede una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

Art. 2.
(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano e loro funzioni)

1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e i commi da 25 a 39 sono abrogati.
3. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

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