XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 819
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato NAZARIO PAGANO
Modifica all'articolo 24-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di ripetibilità delle somme corrisposte per le prestazioni rese dai medici di continuità assistenziale
Presentata il 25 gennaio 2023
Onorevoli Colleghi! – L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, introduce una norma transitoria che esclude la ripetibilità degli emolumenti corrisposti fino al 31 dicembre 2020 in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza.
Sono esclusi dalla norma transitoria i casi di dolo o colpa grave. La norma solo in parte ha risolto il problema della restituzione delle somme erogate ai medici a fronte delle prestazioni lavorative rese nell'ambito degli accordi collettivi nazionali di lavoro o degli accordi collettivi integrativi regionali regolarmente sottoscritti.
La stessa appare intesa ad affrontare il problema di un'asserita illegittimità delle previsioni di alcuni accordi regionali e, in base alla formulazione letterale, trascura casi del tutto sovrapponibili.
Infatti, la disposizione si rivolge esclusivamente ai medici convenzionati addetti al servizio di emergenza-urgenza (118), tralasciando, incomprensibilmente, i medici di continuità assistenziale.
La presente proposta di legge si pone, quindi, l'obiettivo di prevedere analoga soluzione anche per il personale medico convenzionato addetto al servizio di continuità assistenziale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: «le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza» sono inserite le seguenti: «e di continuità assistenziale».