PDL 817

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 817

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GRAZIANO, FASSINO, CARÈ, DE MARIA

Disposizioni perequative in materia di calcolo del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 25 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha lo scopo di adattare l'attuale disciplina pensionistica alle specificità del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico di cui fanno parte le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il nostro ordinamento, in particolare con la legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico di tale personale, in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti.
Tale personale risulta però svantaggiato sul versante previdenziale in conseguenza dell'introduzione del metodo di calcolo contributivo. In tale sistema, infatti, l'importo lordo annuo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale con un coefficiente di trasformazione che aumenta in proporzione all'età di pensionamento. I coefficienti attualmente in vigore sono articolati in funzione dei requisiti anagrafici previsti per l'accesso al pensionamento da parte della generalità dei dipendenti pubblici. Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per le quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori. Tra questi vi è il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i cui ordinamenti prevedono per il pensionamento cosiddetto «di vecchiaia» limiti di età diversi in relazione al grado rivestito, ma comunque più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità del pubblico impiego. Ne deriva che, anche restando in servizio fino al limite massimo di età previsto da ciascun ordinamento, tale personale non riesce a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli che la legge fissa al raggiungimento di età avanzate. Questa circostanza, aggravata dalla mancata istituzione di forme di previdenza compensativa, crea una situazione di estremo svantaggio per il personale del comparto nel momento del pensionamento dopo una carriera professionale dedicata alla difesa dello Stato e dei cittadini. Il personale che accede attualmente alla pensione, essendo stato assunto prima del 1996, può ancora beneficiare di una quota del trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo, circostanza che in parte allevia la penalizzazione prodotta dalle regole di calcolo secondo il sistema contributivo. La quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo è però destinata, negli anni, ad assottigliarsi sempre di più, rendendo la penalizzazione sempre maggiore. Per il personale di nuova assunzione in servizio dal 1° gennaio 1996, a cui sarà applicato il calcolo secondo il sistema contributivo «puro», la situazione sarà davvero critica, considerando che non sarà garantita neppure la percentuale del 60 per cento dell'ultimo stipendio già individuata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) quale limite minimo insuperabile nel rapporto tra pensione e ultima retribuzione percepita, cosiddetto «tasso di sostituzione». Non è d'altro canto ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale del citato comparto. Risulta pertanto urgente e non più rinviabile una ridefinizione dei coefficienti di trasformazione applicabili a tale categoria di personale all'atto del pensionamento «per vecchiaia» in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali. Si tratta quindi di intervenire con una norma di equità contributiva, disponendo l'equiparazione al coefficiente di trasformazione previsto per il pubblico impiego al momento dell'accesso al pensionamento per limiti di età.
L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce una specifica modalità di computo della pensione annua per il personale di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. In particolare, per tale personale l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, moltiplicando il montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole che coincide con quello previsto per l'età anagrafica utile all'accesso alla pensione di vecchiaia della generalità dei dipendenti pubblici.
L'articolo 2, allo scopo di mantenere il necessario adeguamento del coefficiente introdotto per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico rispetto a quello generale previsto per il pubblico impiego, dispone l'aggiornamento automatico di tale coefficiente in caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici, nonché della misura dei coefficienti stessi definiti nelle tabelle di riferimento.
L'articolo 3, infine, individua la copertura finanziaria del provvedimento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Coefficiente di trasformazione)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall'articolo 992 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, applicando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella «A» dell'allegato 2 annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella «A» annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 2.
(Adeguamento automatico)

1. In caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di revisione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella «A» dell'allegato 2 annesso alla legge n. 247 del 2007 e alla tabella «A» annessa alla legge n. 335 del 1995, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale di cui all'articolo 1 della presente legge è automaticamente adeguato al coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento di vecchiaia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 62.340.000 euro per l'anno 2023, in 93.510.000 euro per l'anno 2024, in 124.680.000 euro per l'anno 2025, in 155.850.000 euro per l'anno 2026, in 187.020.000 euro per l'anno 2027, in 218.190.000 euro per l'anno 2028, in 249.360.000 euro per l'anno 2029, in 280.530.000 euro per l'anno 2030 e in 311.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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