PDL 815

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 815

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE BERTOLDI

Modifiche al codice civile in materia di disciplina del contratto di agenzia nel settore assicurativo e di durata dei contratti di assicurazione, per la promozione della concorrenza e della trasparenza nei rapporti contrattuali con i consumatori

Presentata il 25 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ripropone sostanzialmente il contenuto del disegno di legge AS 856 della XVIII legislatura in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori. Al riguardo, occorre ribadire come la figura dell'agente assicurativo costituisce un elemento centrale nel panorama dell'intermediazione assicurativa e necessita pertanto di una più adeguata regolamentazione sul piano normativo. Le peculiarità di tale figura si riconnettono ad un sistema distributivo che, in campo assicurativo, ha sempre attribuito caratteristiche e incombenze specifiche agli agenti, differenziandoli dagli agenti di commercio. Le particolarità sul piano economico-sociale degli agenti assicurativi sono state intuite ed evidenziate sin dall'epoca dell'entrata in vigore del codice civile; già allora infatti il legislatore individuava negli accordi collettivi di settore la fonte regolatrice primaria dei rapporti degli agenti assicurativi, ponendo le norme del codice (articoli da 1742 a 1752) in una posizione gerarchicamente sotto-ordinata rispetto agli accordi collettivi e agli usi propri del settore. In tale ambito l'attuale quadro legislativo, riferito agli agenti assicurativi, titolari di agenzie in gestione autonoma (che nel nostro Paese risultano essere circa 20.000 e per i quali operano circa 30.000 lavoratori dipendenti subordinati e circa 200.000 collaboratori autonomi titolari di partita IVA), risulta nel nostro ordinamento attualmente incompleto, creando squilibri tra le parti sociali e lasciando eccessivo spazio a forme di negoziazione all'interno delle singole imprese assicurative che riflettono posizioni di forza non paritetiche tra intermediari e imprese stesse. Quanto premesso influisce in senso negativo sul mercato assicurativo e in particolare sulla concorrenza che deve in esso generarsi, quale fondamentale principio ispiratore per un corretto sviluppo dei prodotti assicurativi, in risposta alle esigenze dei clienti. La presente iniziativa legislativa, in coerenza con le più recenti riforme del mercato della intermediazione assicurativa, conseguenti all'applicazione in Italia della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, recepita con il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, e in coerenza con l'istituto dell'equo compenso (istituito con il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) interviene attraverso la revisione di alcune norme del codice civile, al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei rapporti contrattuali e di garantire conseguentemente ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza e di tutela, applicando una serie di disposizioni normative alla distribuzione di polizze relative a tutti i rami danni, vita e previdenza, in grado di migliorare l'attività degli operatori del settore. La proposta di legge, attraverso la modifica delle norme del codice civile in materia di contratto di agenzia, compresa quella di assicurazioni, intende, pertanto, valorizzare la figura dell'agente di assicurazione, con l'auspicio di definire meglio il suo ruolo, importante e delicato, che si fonda su un rapporto di fiducia con gli assicurati e su un rapporto di paritetica cooperazione con le imprese. Per tali ragioni si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1743 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In deroga alla disposizione del primo comma, per gli agenti assicurativi è vietata qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n.1), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 2.

1. All'articolo 1745 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«All'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la stipulazione dei contratti assicurativi».

Art. 3.

1. All'articolo 1750 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel rapporto di agenzia assicurativa, il termine di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso immediato per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente. Ogni patto contrario è nullo».

Art. 4.

1. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1753. – (Agenti di assicurazione). – Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.
Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, fino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti».

Art. 5.

1. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1899. – (Durata dell'assicurazione). – L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni».

Art. 6.

1. Gli agenti assicurativi sono titolari in via esclusiva dei dati dei clienti, che sono tenuti a trattare nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. È nullo ogni patto contrario.

Art. 7.

1. L'articolo 132-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è abrogato.

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