PDL 808

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 808

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DEIDDA, ALMICI, AMICH, CERRETO, CIABURRO, FRIJIA, GARDINI, KELANY, LAMPIS, LA PORTA, LONGI, LOPERFIDO, MAIORANO, MURA, PADOVANI, POLO, FABRIZIO ROSSI, ROTELLI, VINCI

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Presentata il 25 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! — La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992 e sottoscritta da 33 Stati membri, con lo scopo di tutelare le lingue storiche regionali o minoritarie d'Europa.
Il trattato, entrato ufficialmente in vigore il 1° marzo 1998, risulta attualmente ratificato da soli 24 Stati, mentre i restanti non hanno ancora avviato o esaurito le relative procedure.
L'Italia ha sottoscritto il trattato il 27 giugno 2000 senza tuttavia aver provveduto alla successiva ratifica.
Il recepimento della Carta è una delle condizioni richieste dalle istituzioni europee, segnatamente dal Consiglio d'Europa, per l'adesione di nuovi Paesi al contesto comunitario. È dunque opportuno che un Paese fondatore del Consiglio d'Europa, quale è l'Italia, provveda alla ratifica di tale atto.
La Carta mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di usare tali lingue nell'ambito delle attività pubbliche o private.
Peraltro, l'utilizzo di una lingua regionale o minoritaria rappresenta un diritto inalienabile dell'uomo contemplato dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e altresì conforme alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.
La ratifica del trattato in questione mira alla conservazione e allo sviluppo delle tradizioni linguistiche e del patrimonio culturale locale al fine di sostenere in modo attivo l'utilizzo e l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie attraverso ogni canale praticabile.
Lo scopo prefissato dal trattato in oggetto è quello di perseguire la massima integrazione di ciascuna minoranza linguistica presente sul territorio nazionale per promuovere una più stretta comprensione fra i vari gruppi di popolazione esistenti, al fine di creare, stabilire e mantenere solidamente rapporti più sinergici fra cittadini dello stesso Paese e realizzare nel concreto il concetto di interculturalità.
In tale prospettiva, la Carta chiarisce quali debbano essere gli obiettivi e i princìpi ai quali gli Stati firmatari sono tenuti ad adeguare la propria legislazione.
In primo luogo, riconoscere le lingue regionali come espressione di ricchezza culturale; rispettare l'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria; agevolare e incoraggiare l'uso, orale e scritto, delle lingue in questione, sia nella vita privata che in quella pubblica; nonché prevedere forme e mezzi per l'insegnamento e lo studio di tali idiomi, promuovere studi e ricerche nelle università o presso istituti equivalenti.
Va dato atto che il nostro Paese, ancora prima di sottoscrivere la Carta nel 2000, ne aveva già dato di fatto un'attivazione sostanziale, approvando la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
Visto pertanto che l'Italia si è dotata di un corpo legislativo proprio che garantisce le minoranze linguistiche storiche si tratta ora di perfezionarlo attraverso l'autorizzazione parlamentare alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, i cui Paesi firmatari si impegnano, congiuntamente, a rispettare, con criteri comuni, le lingue regionali o minoritarie, operando a livello europeo per il loro potenziamento.
È, peraltro, opportuno evidenziare che già nelle ultime cinque legislature analoghe proposte di legge sono state presentate senza che i relativi iter parlamentari venissero portati a compimento.
Vista l'importanza della presente proposta di legge, ormai non più procrastinabile, si auspica un rapido svolgimento e la conclusione del suo iter parlamentare.
Per tali ragioni si chiede una rapida approvazione della proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata «Carta».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni in essa contenute si applicano in tutto il territorio nazionale alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto previsto nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 4.
(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, è fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato A
(Articolo 3)

DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA DELLE
LINGUE REGIONALI O MINORITARIE

Articolo 8, paragrafo 1:

a (i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

b (ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

b (iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

b (iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

c (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

c (ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

c (iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

c (iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

d (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

d (ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese;

d (iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino;

f (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f (iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 9, paragrafo 1:

a (i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

a (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a (iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;

a (iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

b (i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

b (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b (iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c (i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

c (ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

c (iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol;

d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol.

Articolo 9, paragrafo 2:

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

Articolo 10, paragrafo 1:

a (i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

a (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

a (iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino;

a (iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e ii sardo;

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 2:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 3:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese;

b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino.

Articolo 10, paragrafo 4:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 5:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 1:

a (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

a (iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e (i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

e (ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 2:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche; greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 1:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

Articolo 12, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 1:

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 2:

a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

b: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

c: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol.

Articolo 14:

a: lingue delle popolazioni slovene e croate, rom e sinti;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, rom e sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

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