PDL 803

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 803

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LUCASELLI, ALMICI, AMBROSI, AMORESE, BALDELLI, CANGIANO, CARETTA, COLOMBO, FRIJIA, KELANY, LA PORTA, LONGI, LOPERFIDO, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, ROSCANI, FABRIZIO ROSSI, ROTELLI, TREMAGLIA, URZÌ, VINCI

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Presentata il 24 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – In Italia sono oltre 35.000 i beni immobili confiscati alle mafie dal 1982 ad oggi; tra essi, circa 16.500 sono stati destinati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al perseguimento delle finalità istituzionali e sociali previste dalla legge, ma non sono disponibili dati certi sul numero di beni effettivamente utilizzati (si stima che si tratti di poche centinaia), nonostante i 21 milioni di euro destinati alla realizzazione di sistemi informatici telematici nati proprio allo scopo di garantire un continuo scambio di dati e informazioni sui sequestri, sulle confische e sulla gestione dei beni confiscati.
Da una ricognizione avviata nel corso del 2019 dall'Agenzia nazionale su un campione di indagine di circa 6.000 beni immobili destinati alle amministrazioni comunali, in base ai riscontri pervenuti su 2.600 beni, risulta che soltanto poco più della metà di essi è stata poi effettivamente riutilizzata. La maggior parte delle aziende confiscate giungono nella disponibilità dello Stato prive di reali capacità operative e sono spesso destinate alla liquidazione e alla chiusura, se non si interviene in modo efficace nelle fasi precedenti.
La legge «Rognoni-La Torre» (legge 13 settembre 1982, n. 646) ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un momento straordinariamente importante nella storia della nostra Repubblica. A più di quarant'anni dalla sua approvazione, tuttavia, il sistema di governo e di amministrazione della materia mostra una crescente inefficacia, sia per la dimensione del fenomeno (beni immobili, aziende, beni mobili, risorse finanziarie) sia perché, a consuntivo, i tentativi di «manutenzione» legislativa, amministrativa ed organizzativa hanno sortito effetti deludenti.
Come sottolineato da Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON il SUD «La gestione dei beni e dei patrimoni confiscati non è solo un potente strumento di contrasto alle mafie, simbolo di liberazione di intere comunità e segnale di speranza e giustizia. Può essere molto di più, la posta in gioco è ancora più alta: se il sistema funziona veramente può essere una importante leva di sviluppo economico e un micidiale ed efficace strumento di scardinamento della cultura mafiosa, che si nutre dei fallimenti dello Stato e sul territorio il risultato concreto si deve vedere».
Un bene confiscato è un bene comune, che i cittadini hanno diritto a non vedere deperire, ma, soprattutto, un bene confiscato alla proprietà di famiglie mafiose è un simbolo del sopruso e della violenza che si trasforma in presidio della comunità e opportunità di riscatto sociale.
Partendo da queste considerazioni, la presente proposta di legge evidenzia la necessità di una normativa che preveda procedure più semplici, pur nella consapevolezza del rigore e del controllo che devono essere garantiti su questioni di questo genere.
In particolare, la presente proposta di legge, che si compone di un articolo unico di modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, istituisce un apposito fondo presso l'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alimentato dalle risorse derivanti da sequestri e confische alla criminalità organizzata, da cui attingere per le necessità di funzionamento dell'Agenzia e di gestione dei beni (lettera f)). L'Agenzia può perseguire l'ambiziosa sfida della valorizzazione dei beni solo attraverso un sistema di risorse economiche che la renda quanto più capace di far fronte ad una programmazione organica. In questo modo sarebbe anche maggiormente agevole misurare l'efficacia del suo operato, rendendone evidenti entrate e uscite. Tra le criticità del sistema emerse in questi anni, la più insidiosa è, infatti, la mancanza di fondi pubblici dedicati alla ristrutturazione degli immobili confiscati e questa mancanza, unita al fatto che spesso gli immobili giungono a confisca definitiva ammalorati o gravati da abusi, rende gli immobili medesimi per nulla desiderabili. I soldi investiti per il recupero dei beni immobili confiscati sono, invece, soldi ben spesi e avrebbero un effetto moltiplicatore eccezionale, anche immateriale, andando a rafforzare quel patrimonio fondamentale per il Paese che è la fiducia nella legalità.
La lettera a) prevede forme di affidamento anche a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 48 del codice delle leggi antimafia, in considerazione del carattere temporaneo dell'assegnazione, già dalla fase del sequestro e fino alla confisca definitiva. Gli usi temporanei dovranno essere compatibili con la conservazione del bene e non compromettere i diritti dei terzi. L'affidamento anticipato produce il triplice beneficio di far fronte alle esigenze dei beneficiari, assicurare la manutenzione del bene con un notevole risparmio a carico della procedura e disincentivare fenomeni di degrado dell'area in cui è localizzato il bene.
Nella stessa ottica, la lettera e) modifica l'articolo 56, che prevede l'immediata sospensione dei rapporti contrattuali fino a quando l'amministratore dichiara di subentrare nel contratto, previa autorizzazione del giudice delegato. Alle volte il tempo necessario all'ottenimento dell'autorizzazione può pregiudicare l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Si prevede, pertanto, il subentro provvisorio da parte dell'amministratore giudiziario nei rapporti pendenti la cui sospensione potrebbe compromettere la prosecuzione dell'attività di impresa.
Al fine di garantire un efficace riutilizzo dei beni aziendali, immobili e mobili, la lettera d) prevede la costituzione presso l'Agenzia di un Osservatorio interattivo sulle pratiche di gestione, con la previsione dell'obbligo per gli assegnatari di pubblicare in quella sede tutte le informazioni sulla concreta utilizzazione del bene. Lo scambio di best practices potrebbe, infatti, supportare gli enti assegnatari nell'impiego dei beni.
Infine, la lettera b) prevede l'istituzione di un Registro unico dei beni confiscati contenente l'elenco dei beni immobili e mobili, comprese le aziende, confiscati alle mafie, fin dal momento del loro sequestro.
È giunto il momento di rendere effettivamente redditizie e utili alla collettività di oggi e di domani, specie a beneficio delle giovani generazioni, queste ricchezze, oltre ogni visione burocratica della loro gestione ragionieristica.
La mafia si combatte anche e soprattutto con l'esemplarità dei comportamenti, più incisiva di qualunque altra forma di lotta nella formazione delle coscienze civili dei giovani.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

«3-quinquies. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può concedere in affitto o comodato gratuito i beni immobili sequestrati anche a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), dal momento del sequestro e fino alla pronuncia della confisca definitiva. L'uso temporaneo del bene deve essere compatibile con la conservazione del bene medesimo e tale da non compromettere i diritti dei terzi»;

b) dopo l'articolo 45-bis è inserito il seguente:

«Art. 45-ter. – (Registro dei beni confiscati) – 1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Registro dei beni confiscati, contenente l'elenco dei beni immobili e mobili, comprese le aziende, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
2. Il Registro riporta tutti i dati identificativi dei beni, i dati relativi alla loro localizzazione e i dati relativi al valore economico.
3. Il Registro è gestito dall'Agenzia, che ne cura il periodico aggiornamento, anche facendo seguito a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 45.
4. Il Registro è reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'Agenzia. I termini previsti per i procedimenti di assegnazione o di alienazione dei beni confiscati decorrono dalla data della pubblicazione nel Registro dei dati ad essi relativi»;

c) all'articolo 48:

1) al comma 3:

1.1) alla lettera c):

1.1.1) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunicato al prefetto»;

1.1.2) al quinto periodo, le parole: «Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «Le decisioni in ordine all'assegnazione dei beni spettano al prefetto, il quale può assegnarli in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, agli stessi enti territoriali, anche consorziati o in associazione tra loro»;

1.1.3) al settimo periodo, dopo le parole: «possono essere utilizzati» sono inserite le seguenti: «, previa apposita richiesta,»;

1.1.4) all'ottavo periodo, le parole: «l'ente territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «il prefetto»;

1.1.5) i periodi nono e decimo sono sostituiti dai seguenti: «Alla scadenza di un anno il sindaco del comune nel cui territorio è situato il bene invia al prefetto e al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura, nonché sull'utilizzo del bene in oggetto e sul rispetto delle finalità previste al momento dell'assegnazione. Le informazioni sul reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche sono parte integrante della relazione; la relazione è pubblicata nei siti internet dell'Agenzia, del comune nel cui territorio è situato il bene e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il prefetto, sentita l'Agenzia, revoca l'assegnazione del bene qualora l'ente o il soggetto assegnatario non trasmettano i dati di cui al nono e al decimo periodo nel termine richiesto;»;

1.2) alla lettera d), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se entro due anni il prefetto non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi»;

2) al comma 4-bis, le parole: «l'ente territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «il prefetto»;

3) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. La revoca dell'assegnazione dei beni a enti o associazioni di cui al comma 3, lettera c), ne comporta l'esclusione da qualunque altra procedura di assegnazione»;

4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «sono destinati» sono inserite le seguenti: «, su indicazione del prefetto,»;

d) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-bis – (Istituzione dell'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati) – 1. Presso l'Agenzia è istituito l'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati, con il compito di favorire la condivisione delle informazioni concernenti le migliori prassi di gestione di tali beni da parte degli enti e delle associazioni cui essi sono assegnati, al fine di supportare tali enti e associazioni nell'impiego dei beni.
2. Gli assegnatari dei beni confiscati trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni sulla concreta utilizzazione dei beni ai fini della loro pubblicazione nel sito internet dell'Osservatorio di cui al comma 1»;

e) all'articolo 56, primo comma, le parole: «l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando» sono soppresse;

f) all'articolo 113, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Presso l'Agenzia è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le somme derivanti dai sequestri e dalle confische di beni della criminalità organizzata, per essere destinate alle necessità di funzionamento dell'Agenzia e di gestione, risanamento o miglioramento dei medesimi beni assegnati in concessione».

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