PDL 802

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 802

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GEBHARD

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo per la malattia del figlio

Presentata il 23 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! — Nel nostro Paese è sempre più sentita la necessità di ripristinare gli spazi per la famiglia che negli ultimi decenni sono stati praticamente cancellati da quella che potremmo definire come un'insensata «corsa economica» e, successivamente, dalla crisi che dal 2008 in avanti ha colpito gran parte della popolazione italiana. Nelle passate legislature sono state attuate iniziative volte ad estendere gli ammortizzatori sociali, riattivando, inoltre, quei diritti di pari opportunità la cui non applicazione concreta non consente alle famiglie, e in particolare alle donne, di vivere una vita completa e non legata solo alle necessità finanziarie e lavorative.
Le statistiche mondiali ricordano che l'Italia è uno dei Paesi a natalità negativa; si tratta certamente di una situazione comune ai Paesi sviluppati, ma per quanto riguarda l'Italia si aggiunge anche il fatto che le tutele della maternità e della cura dei figli sono state via via, nei decenni, cancellate o ignorate, a causa di tagli drastici e non sempre fondati. Spetta, dunque, a noi legislatori agire concretamente in modo che ci si possa riappropriare di adeguati spazi per le famiglie, tenendo ben presente che sulla cura della famiglia e dei figli si costruisce già oggi la futura struttura della nostra coscienza nazionale.
A questo riguardo, un piccolo passo può essere compiuto anche grazie a questa proposta di legge, volta a eliminare le differenze di trattamento tra i lavoratori pubblici e privati, come invece accade oggi; non esistono, infatti, genitori di serie A e di serie B, ma genitori con problemi e necessità comuni.
In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge prevede, per tutte le categorie di lavoratori aventi diritto al congedo per malattia del figlio, la possibilità per ciascun genitore di astenersi alternativamente dal lavoro per venti giorni lavorativi all'anno (attualmente sono solo cinque) nella fascia di età dei figli compresa fra i tre e gli otto anni. L'articolo 2 parifica il trattamento economico dei lavoratori pubblici e privati, facendo rientrare i giorni di congedo per malattia del figlio nel computo dell'anzianità di servizio, nel computo per il conteggio dei giorni di ferie e nel computo per il calcolo della tredicesima o della gratifica natalizia. Con l'articolo 3 si estende la copertura della contribuzione figurativa ai fini dei trattamento previdenziale per i giorni di congedo per malattia presi dai genitori fino agli otto anni del figlio, anziché solo fino ai tre anni del bambino come attualmente previsto. All'articolo 4, alla luce dell'analisi dei dati della Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono elevati i limiti di età del bambino nell'arco dei quali i genitori adottivi o affidatari possono usufruire dei congedi per malattia. L'articolo 5 precisa che l'applicabilità delle norme si estende anche ai lavoratori privati, qualora queste norme siano più favorevoli di quelle già esistenti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di categoria. L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle nuove norme, quantificati in 4 milioni di euro annui, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ampliamento del congedo per la malattia del figlio)

1. Al comma 2 dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di venti giorni lavorativi all'anno».

Art. 2.
(Computo del congedo per la malattia del figlio ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli effetti della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia».

Art. 3.
(Computo del congedo per la malattia del figlio ai fini della contribuzione figurativa per il trattamento previdenziale)

1. L'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. – (Trattamento previdenziale). – 1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25».

Art. 4.
(Ampliamento del congedo per la malattia del figlio in caso di adozioni e affidamenti)

1. All'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «Fino al compimento dell'ottavo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al compimento del decimo anno di età»;

b) al comma 3, le parole: «è fruito nei primi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è fruito nei primi sei anni».

Art. 5.
(Applicabilità)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano a tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, qualora non risultino più favorevoli le norme stabilite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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