PDL 800

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 800

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GEBHARD

Modifica all'articolo 192 del codice civile, in materia di rimborsi nel regime di comunione legale tra i coniugi

Presentata il 23 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è finalizzata a risolvere la controversa questione della tutela del coniuge in regime di comunione legale dei beni nel caso, assai diffuso, della costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due. Come noto, l'acquisto durante il matrimonio di un immobile da parte di un coniuge in regime di comunione legale determina automaticamente, con l'unica eccezione dei casi previsti dall'articolo 179, primo comma, lettera f), del codice civile, l'acquisto di metà della proprietà dell'immobile in favore dell'altro coniuge. La caduta in comunione legale degli acquisti è stato lo strumento di giustizia scelto dal legislatore, in sede di approvazione della legge n. 151 del 1975, di riforma del diritto di famiglia, per perequare quelle situazioni economiche tra i coniugi all'interno della famiglia che vedono un coniuge, solitamente la moglie, dedicarsi ai figli e al lavoro casalingo e l'altro, prevalentemente il marito, dedicarsi all'attività lavorativa remunerata.
Al quesito se l'acquisto automatico della metà della proprietà dell'immobile in regime di comunione legale si verifichi anche in caso di costruzione dell'immobile sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi ha risposto la Corte Suprema di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 651 del 27 gennaio 1996. Dal punto di vista strettamente giuridico, la problematica è se, in una simile fattispecie, debba applicarsi, per analogia, l'istituto della comunione legale dei beni o se debba, invece, prevalere l'istituto dell'accessione ex articoli 934 e seguenti del codice civile, secondo il quale la costruzione realizzata su un fondo appartiene necessariamente al proprietario del fondo stesso. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è poi divisa.
Ponendo fine al conflitto giurisprudenziale, la Suprema Corte, con la predetta sentenza n. 651 del 1996, ha ritenuto di attribuire prevalenza all'istituto dell'accessione, escludendo quindi l'automatico acquisto di metà della proprietà dell'immobile costruito da parte dell'altro coniuge e riconoscendo tuttavia a quest'ultimo una tutela sul piano obbligatorio, consistente in un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. Nella citata sentenza, in particolare, la Corte ha riconosciuto alla ricorrente il suddetto diritto di credito – sebbene la stessa fosse casalinga e priva di reddito lavorativo – ritenendo che i materiali da costruzione, una volta acquistati sul mercato, fossero entrati a far parte della comunione legale. Sulla base dello stesso principio, la giurisprudenza successiva ha esteso siffatto diritto di credito anche alle spese per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi (Cassazione, Sentenza n. 2680 del 2000).
In sostanza, si è scelto di optare per una soluzione che recupera, sul piano del diritto delle obbligazioni, quella funzione di perequazione, propria della comunione legale, che veniva inibita sul piano del diritto reale.
Sul filone di tale principio di diritto si è successivamente innestata una giurisprudenza che, cercando soluzioni a casi concreti, ha introdotto variabili sempre diverse, variegando il panorama delle pronunce di diritto a tal punto da rendere assai meno nitida e da indebolire la certezza della soluzione approntata dalla sentenza delle sezioni unite del 1996.
Vi sono state, ad esempio, sentenze che hanno escluso il diritto alla metà del valore della manodopera, altre che hanno previsto una regula juris diversa nel caso di costruzione realizzata attraverso il conferimento di un appalto a un'impresa costruttrice, altre, infine, che hanno introdotto la condizione di un apporto economico alla costruzione da parte del coniuge non proprietario come presupposto necessario per fondare una pretesa da parte di quest'ultimo (Cassazione, sentenza n. 16670 del 2013).
È evidente, però, che vi è la doverosa esigenza di massima chiarezza e certezza del diritto in una materia così delicata come la tutela del coniuge economicamente più debole, all'interno del regime della comunione legale scelto dai coniugi all'atto del matrimonio.
È opportuno, quindi, riordinare normativamente la materia, allo scopo di garantire la realizzazione dei princìpi di pari dignità del lavoro casalingo rispetto all'attività lavorativa esterna remunerata, nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura della prole, sanciti non solo dall'articolo 143 del codice civile, ma anche dall'articolo 155 del medesimo codice (oggi articolo 337-ter), così come novellato dall'articolo 1 della legge n. 54 del 2006, accedendo altresì all'ovvia considerazione che la possibilità per un coniuge di destinare le proprie risorse economiche alla realizzazione di una propria costruzione poggia inevitabilmente sul sacrificio offerto dall'altro coniuge nel lavoro casalingo e nella cura della prole.
Da quanto esposto nasce l'esigenza di inserire un nuovo comma nell'articolo 192 del codice civile, per far rientrare nella comunione, al momento dello scioglimento della stessa, quanto speso dal coniuge durante il matrimonio per la costruzione di un immobile sopra un fondo di sua proprietà.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 192 del codice civile è inserito il seguente:

«È tenuto inoltre a rimborsare alla comunione le somme spese durante il matrimonio per la realizzazione o la ristrutturazione di una costruzione realizzata sul suolo di sua proprietà esclusiva».

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche nei procedimenti giurisdizionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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