PDL 794

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 794

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DE BERTOLDI, CONGEDO, MATERA, TESTA

Agevolazione tributaria per i proventi reinvestiti nell'attività professionale dalle persone fisiche esercenti arti e professioni

Presentata il 20 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Gli interventi normativi introdotti nel recente passato, in particolare nella scorsa legislatura da parte del Governo Conte I e II durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei confronti dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei titolari di partita IVA sono stati caratterizzati da disposizioni nel complesso vessatorie e spesso penalizzanti che non hanno certamente favorito le attività e gli interessi di tali categorie di lavoratori autonomi. Le agevolazioni fiscali e gli aiuti «a pioggia» previsti dai diversi decreti in materia di COVID-19 che hanno spesso escluso a priori i titolari di partita IVA dai beneficiari e le restrizioni fiscali che non hanno certamente favorito le attività dei professionisti, soprattutto nella durissima fase legata alla diffusione della pandemia che ha causato il lockdown in tutto il territorio nazionale, con un inevitabile e fortissimo ridimensionamento del fatturato dei professionisti medesimi (nel 2020, oltre 38.000 studi professionali hanno cessato la propria attività con un calo del 2,7 per cento rispetto al 2019), evidenziano un quadro complessivamente sfavorevole per le citate categorie di lavoratori. In particolare, i criteri adottati dal legislatore negli anni scorsi non sono stati evidentemente orientati a esigenze di razionalità e di ragionevolezza nell'attribuzione degli aiuti e dei sostegni ai liberi professionisti. In tale ambito, la presente proposta di legge interviene al fine di tutelare i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i titolari di partita IVA e di colmare le numerose disparità di trattamento nei riguardi di tali soggetti derivanti da disposizioni normative che hanno spesso precluso l'accesso a forme di aiuto e di sostegno e inasprito l'imposizione fiscale, penalizzandoli. La presente proposta di legge, composta da tre articoli, reca pertanto disposizioni per incentivare il reinvestimento dei proventi derivanti dall'attività dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti attraverso una parziale detassazione dei redditi di lavoro autonomo, a condizione che tali redditi siano reinvestiti nell'attività medesima. L'introduzione di tale misura consentirà d'incentivare il reinvestimento dei compensi netti nella stessa attività lavorativa che li ha generati, a beneficio dell'emersione dell'economia sommersa, garantendo al contempo un miglioramento della crescita dell'economia reale. Analizzando nel dettaglio le disposizioni previste dall'articolato si segnala che l'articolo 1 della proposta di legge reca i princìpi e le finalità, in relazione alle considerazioni sopra richiamate. L'articolo 2, comma 1, esclude dall'imposizione ai fini del reddito di lavoro autonomo il 50 per cento dei redditi percepiti dalle persone fisiche esercenti arti e professioni nel corso dell'anno precedente, a condizione che tali proventi siano reinvestiti nell'attività professionale svolta e a condizione che i predetti investimenti siano effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. Il successivo comma 2 precisa che rientrano nell'agevolazione consistente nell'esclusione dell'imposizione fiscale, gli investimenti effettuati anche per la digitalizzazione degli studi e le ricerche, l'ammodernamento delle attrezzature informatiche e no, nonché la formazione del lavoratore autonomo o del professionista, dei dipendenti e dei collaboratori. Il comma 3 prevede che l'agevolazione si applica esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi o, su opzione del contribuente, può essere fruita in rate di pari importo, nel limite massimo di dieci periodi di imposta successivi a quello dell'effettuazione dell'investimento, da versare contestualmente al saldo delle imposte sui redditi. La medesima agevolazione inoltre non è cumulabile con altri incentivi agli investimenti, anche disposti da norme regionali, comunque definiti. Il comma 4 esclude dai benefìci previsti dal medesimo articolo 2 i contribuenti che aderiscono al regime forfetario. Il comma 5 rinvia, invece, a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tipologie di spese ammissibili all'agevolazione nonché le ulteriori modalità applicative dell'articolo 2. Infine, l'articolo 3 reca le necessarie norme di copertura finanziaria. In definitiva, le disposizioni contenute nella presente proposta di legge, intendono riequilibrare le decisioni di politica economica e fiscale adottate nel recente passato che hanno pesantemente penalizzato i lavoratori autonomi, i titolari di partita IVA e i liberi professionisti, in particolare durante la fase d'emergenza nazionale causata dalla pandemia di COVID-19, nella convinzione che il trattamento ad essi riservato ha contribuito ad ampliare il divario tra gli interventi previsti in favore dei lavoratori dipendenti e quelli in favore degli autonomi e dei professionisti, in considerazione peraltro delle funzioni d'utilità economica e sociale indispensabile che questi ultimi svolgono per il nostro Paese.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni in favore dell'attività delle persone fisiche esercenti arti e professioni al fine di incentivare i reinvestimenti dei proventi derivanti dall'attività svolta, a beneficio dell'emersione delle attività sommerse e per incentivare la crescita economica.

Art. 2.
(Esclusione dal reddito di lavoro autonomo dei proventi reinvestiti nell'attività professionale)

1. Non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo, nella misura del 50 per cento, i proventi delle persone fisiche esercenti arti e professioni percepiti nell'anno precedente che siano reinvestiti nell'attività professionale svolta, a condizione che gli investimenti siano effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. L'agevolazione di cui al presente comma non spetta qualora la quota dei proventi di cui al primo periodo sia utilizzata per finalità diverse dal finanziamento dell'attività svolta.
2. Ai sensi della presente legge, rientrano nell'agevolazione di cui al comma 1 anche gli investimenti effettuati per la digitalizzazione degli studi e ricerche, l'ammodernamento delle attrezzature informatiche e no, la formazione del lavoratore autonomo o del professionista e dei rispettivi dipendenti e collaboratori.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi o, su opzione del contribuente, in rate di pari importo, nel limite massimo di dieci periodi di imposta successivi a quello dell'effettuazione dell'investimento, da versare contestualmente al saldo delle imposte sui redditi. L'agevolazione non è cumulabile con altri incentivi agli investimenti, anche previsti da norme regionali, comunque definiti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tipologie di spese ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 e le modalità di attuazione della medesima legge.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 500 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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