PDL 793

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 793

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MARATTIN, RICHETTI

Soppressione di alcune imposte, tasse e diritti di entità minore

Presentata il 20 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – In Italia esiste una moltitudine di «microprelievi» (imposte, tasse, diritti) singolarmente di ammontare inferiore allo 0,01 per cento del totale delle entrate tributarie per lo Stato e allo 0,1 per cento per le regioni e i comuni. La presente proposta di legge, che consta di due soli articoli, si propone di iniziare ad eliminarne alcuni, al fine di avviare un'opera di semplificazione del sistema fiscale a beneficio di famiglie e imprese.
I prelievi sono stati individuati sulla base dei capitoli del bilancio dello Stato, degli effetti finanziari stimati dalla legge di bilancio 2023 e delle voci degli incassi registrati dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), per disporre del gettito delle singole tasse. Ciò comporta che: da un lato, non è stato possibile analizzare alcune voci residuali, in particolare per le regioni e i comuni, che verosimilmente comprendono altri prelievi bagatellari; dall'altro, non vi è sempre corrispondenza tra la singola voce contabile e il singolo prelievo, potendo la prima comprendere quelli che sono considerati più prelievi (ad esempio, diritti doganali e altre accise comunali).
Dalla proposta di legge sono stati esclusi i prelievi, in particolare le accise, che colpiscono beni succedanei di quelli tassati da analoghi prelievi con gettito superiore. Non sono state incluse le pur numerosissime imposte sostitutive e ritenute (oltre 100 codici tributo) e sovraimposte di confine (almeno 10 codici tributo), per le quali è necessario un intervento più mediato di riordino e accorpamento, rispettivamente, in materia di tassazione d'impresa e del risparmio e di imposte di fabbricazione; non sono nemmeno stati compresi prelievi di rilevante importo (in particolare, imposte d'atto, come registro, bollo e concessioni), per i quali è pure possibile immaginare un processo strutturale di accorpamento. Per i prelievi di tipo ambientale l'abrogazione può essere prodromica alla creazione di un prelievo più organico e ordinato che rimpiazzi l'attuale sistema, stratificatosi nel tempo con interventi estemporanei e tra loro slegati.
Nel dettaglio, all'articolo 1, comma 1, si dispone l'abrogazione delle disposizioni che dispongono i seguenti microprelievi:

lettera a): l'articolo 200 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, inerente alle tasse di pubblico insegnamento (capitolo 1227), ovvero la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza, la tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione e la tassa di rilascio dei relativi diplomi; relativamente a tale capitolo, sulla base di calcoli che tengono in considerazione il numero di studenti iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado e gli importi delle tasse scolastiche, ai sensi della tabella E, allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, come adeguata dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 18 maggio 1990, la stima di gettito è di 44 milioni di euro;

lettera b): l'articolo 152 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e la annessa tabella H, inerente alle tasse universitarie (capitolo 1228), che includono nello specifico: le tasse e sopratasse per ciascuna facoltà; le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e sopratasse di ripetizione di esami (devolute all'Università o Istituto); le tasse di laurea e diploma (devolute all'erario); le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea o diploma e le tasse di licenza dal biennio propedeutico. Per questo capitolo di entrata, lo stato di previsione dell'entrata riportato nell'ultima legge di bilancio indica un gettito di 1 milione di euro;

lettera c): il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli e gli intrattenimenti (capitolo 1230), su cui lo stato di previsione dell'entrata riportato nell'ultima legge di bilancio indica un gettito di 26,5 milioni di euro;

lettera d): l'articolo 63, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inerente ai diritti di licenza dovuti in applicazione delle leggi che disciplinano le accise e le imposte erariali di consumo (capitolo 1419), su cui lo stato di previsione dell'entrata riportato nell'ultima legge di bilancio indica un gettito complessivo di 4 milioni di euro comprendente gli importi relativi a:

depositi fiscali per fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento, pari a 258,23 euro;

depositi fiscali per impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, pari a 103,29 euro;

depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati, pari a 51,64 euro;

impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcol e di prodotti alcolici, depositi di alcol denaturato e depositi di alcol non denaturato, assoggettato o esente da accisa, pari a 51,64 euro;

esercizi di vendita di prodotti alcolici, pari a 33,57 euro;

officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta o acquistata ad altri fabbricanti, pari a 23,24 euro;

officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale, pari a 77,47 euro;

lettera e): l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1785, inerente ai diritti di contratto sul risone da versare all'Ente nazionale risi, il cui bilancio riferito all'anno 2021 indica un gettito di 5,1 milioni di euro;

lettera f): i commi da 692 a 697 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inerenti all'imposta sull'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, su cui il Rapporto annuale sulle spese fiscali 2022 indica un gettito di 1,2 milioni di euro;

lettera g): l'articolo 10, comma 1, numero 20), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inerente all'imposta sul valore aggiunto per l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Su questa voce, la relazione tecnica allegata al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha introdotto all'articolo 32 proprio questo ambito di mancata esenzione IVA, stimava un gettito di 66 milioni di euro;

lettera h): i commi 15 e 16 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, inerenti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di locazione finanziaria, noto anche come «leasing». Su questa voce, la relazione tecnica allegata alla legge di bilancio 2011 stimava un gettito di 160 milioni di euro;

lettera i): l'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, inerente alla tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale e al contributo speciale per opere sportive e assistenziali, con un incasso nel 2021 indicato dal SIOPE di 2,5 milioni di euro;

lettera l): l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, inerente all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, con un incasso nel 2021 indicato dal SIOPE di 18,5 milioni di euro.

Con il successivo comma 2 si stabilisce l'abolizione di tutti i diritti doganali diversi dai diritti di confine, comprese le somme riscosse a vario titolo dalle dogane, quali, ad esempio, il diritto di magazzinaggio e il diritto per contrassegni apposti alle merci, previsti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ricompresi nel capitolo 1471 delle entrate tributarie. Su questo capitolo, lo stato di previsione dell'entrata riportato nell'ultima legge di bilancio indica un gettito di 1,3 milioni di euro.
Al comma 3 si provvede al ristoro per il mancato gettito alle regioni, agli enti pubblici e agli enti locali interessati direttamente dall'abrogazione dei prelievi di cui alle lettere c), e), i) e l) del comma 1, con l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 52,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da ripartire secondo un decreto ministeriale a cui si rimanda nel successivo comma 4.
Infine, l'articolo 2 reca le coperture finanziarie della legge, stimate in 330,1 milioni di euro complessivi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abolizione di microprelievi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti disposizioni sono abrogate e, pertanto, i diritti, le tasse e le addizionali ivi previsti, non sono dovuti:

a) l'articolo 200 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di tasse di pubblico insegnamento;

b) l'articolo 152 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e, conseguentemente, la tabella H annessa al medesimo regio decreto, in materia di tasse e sopratasse universitarie;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli e gli intrattenimenti;

d) l'articolo 63, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di diritto annuale per i titolari di licenze di esercizio, in applicazione delle leggi che disciplinano le accise e le imposte erariali di consumo;

e) l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1785, in materia di diritti di contratto sul risone;

f) l'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di imposta sull'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30;

g) l'articolo 10, comma 1, numero 20), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta per l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;

h) l'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di locazione finanziaria (leasing);

i) l'articolo 190 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in materia di tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale e al contributo speciale per opere sportive e assistenziali;

l) l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, sono aboliti i diritti doganali diversi dai diritti di confine, ivi comprese le somme riscosse a vario titolo dalle dogane, quali, a titolo esemplificativo, il diritto di magazzinaggio, il diritto per contrassegni apposti alle merci e gli interessi moratori e per pagamenti differiti e gli analoghi diritti di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2023, sono individuati i diritti oggetto di abolizione ai sensi del primo periodo.
3. Al fine di fornire ristoro per il mancato gettito alle regioni, agli enti pubblici e agli enti locali interessati dall'abrogazione delle imposte di cui alle lettere c), e), i) e l) del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 52,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, sono stabiliti l'elenco delle amministrazioni interessate dai ristori, il loro importo annuale e le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 3.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 330,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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