PDL 791

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 791

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LACARRA, FOSSI, BONAFÈ, BAKKALI, FURFARO, GIRELLI, LAI, TONI RICCIARDI, SCARPA

Introduzione dell'obbligo di formazione sulle tecniche di primo soccorso a carico del personale scolastico docente e non docente e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Presentata il 19 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – I dati della Fondazione Veronesi mostrano come in Italia siano sessantamila ogni anno i decessi provocati da arresto cardiaco improvviso. L'80 per cento di questi avviene fuori dalle strutture sanitarie, rendendo più arduo il compito di prestare tempestivamente soccorso ai pazienti in questione. Considerando però che oltre il 60 per cento di queste morti avviene in presenza di altre persone, le probabilità di sopravvivenza aumenterebbero di due o tre volte se almeno uno dei soggetti presenti conoscesse le tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
Un intervento immediato argina peraltro i danni cerebrali che incorrono già al quarto minuto di arresto cardiaco, per poi poter diventare irreversibili tra il sesto e il decimo.
Appare dunque evidente come sia importante che lo Stato introduca il dovere di prestare soccorso fornendo a tutti i cittadini, sin dagli anni della formazione scolastica, le competenze pratiche per intervenire immediatamente in caso di emergenza. Un tale investimento ridurrebbe drasticamente i decessi per arresto cardiaco e diminuirebbe sensibilmente i casi di danni cerebrali permanenti ad esso correlati.
Allo stesso modo, l'apprendimento delle manovre disostruttive non può essere facoltativo per chi opera nella comunità scolastica, in particolare nel contesto della scuola primaria, che vede i bambini particolarmente esposti al rischio di soffocamento.
Non è più pensabile negli anni Venti del nostro secolo che il dovere di prestare soccorso si esaurisca nell'atto di richiedere l'intervento di un sanitario. Costruire una assistenza sanitaria diffusa implica anche il dovere di responsabilizzare i cittadini a fare tutto ciò che sono stati messi nelle condizioni di fare per salvare una vita.
A tali fini, la presente proposta di legge si compone di sei articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità della proposta, stabilendo l'obbligo di formazione del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido e le scuole di infanzia, nonché degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in materia di tecniche di rianimazione cardio-polmonare e di manovre di disostruzione da corpo estraneo e prevenzione del soffocamento.
L'articolo 2 demanda, al comma 1, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione e del merito i compiti di promuovere e sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, i genitori e gli studenti sulle principali tecniche salvavita. L'articolo demanda altresì al Ministro dell'istruzione e del merito l'adozione di una circolare all'inizio di ciascun anno scolastico per informare gli istituti e i dirigenti scolastici della obbligatorietà per il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della partecipazione ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche citate tenuti dai centri di formazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 3.
L'articolo 3, infatti, dispone che i corsi di formazione devono essere realizzati dalle regioni, dalle aziende sanitarie locali e ospedaliere, dalle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, dalle università, dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, da ordini professionali sanitari e dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria riconosciuti dal Ministero della salute.
L'articolo 4 sancisce l'obbligo di esporre delle tabelle illustrative sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e degli alimenti tagliati correttamente nei locali adibiti a mense scolastiche nonché alla somministrazione e alla vendita di alimenti.
L'articolo 5 introduce delle sanzioni pecuniarie per i dirigenti scolastici che non ottemperano all'obbligo di formazione previsto dalla presente proposta di legge, e l'articolo 6 prevede la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge stabilisce l'obbligo di formazione del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido e le scuole di infanzia, nonché degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in materia di tecniche di rianimazione cardio-polmonare e di manovre di disostruzione da corpo estraneo e prevenzione del soffocamento.

Art. 2.
(Obbligo di formazione del personale docente e non docente e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado)

1. Il Ministero della salute, anche attraverso protocolli d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, promuove la frequenza obbligatoria di percorsi informativi e formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti tenuti dai centri di formazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 3.
2. Il Ministero della salute promuove campagne di comunicazione al fine di sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente, i genitori e gli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree, sulla rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso, con specifico riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il Ministro dell'istruzione e del merito, con apposita circolare, informa gli istituti e i dirigenti scolastici della obbligatorietà per il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della partecipazione ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche di cui al primo periodo del presente comma tenuti dai centri di formazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3.
(Centri di formazione riconosciuti)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, i corsi di formazione obbligatori sulle tecniche di primo soccorso sono realizzati dalle regioni, dalle aziende sanitarie locali e ospedaliere, dalle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, dalle università, dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, da ordini professionali sanitari e dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria riconosciuti dal Ministero della salute.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i requisiti per il riconoscimento dei soggetti che erogano la formazione di cui al comma 1.

Art. 4.
(Obbligo di esposizione delle tabelle illustrative sulle manovre di disostruzione delle vie aeree e degli alimenti tagliati correttamente)

1. È fatto obbligo ai gestori di mense scolastiche, ristoranti, fast-food e reparti alimentari dei supermercati, di esporre le tabelle illustrative delle corrette manovre di disostruzione delle vie aeree pediatriche e quelle raffiguranti i cibi maggiormente responsabili delle ostruzioni delle vie aeree se non tagliati correttamente.

Art. 5.
(Sanzioni)

1. Il dirigente scolastico che non ottempera all'obbligo di formazione previsto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 800 euro a 3.000 euro.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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