PDL 777

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 777

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MANZI, TONI RICCIARDI

Disposizioni per la conservazione della memoria della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti presso i giovani mediante la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi collegati a tali eventi

Presentata il 17 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Il 27 gennaio la Repubblica italiana celebra il «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti. La data è stata scelta perché il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli del campo di Auschwitz-Birkenau. La data della liberazione di quel campo è stata giudicata la più adatta a simboleggiare la Shoah e la sua fine. La Giornata della Memoria è stata istituita, in Italia, dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, «al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati».
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 60/7 del 1° novembre 2005, ha designato la stessa data come Giornata internazionale di commemorazione delle vittime della Shoah. Shoah è un vocabolo ebraico che significa catastrofe, distruzione. È utilizzato per definire ciò che accadde agli ebrei d'Europa dalla metà degli anni trenta al 1945 e in particolar modo nell'ultimo quadriennio, caratterizzato dall'attuazione da parte del Terzo Reich del progetto di sistematica uccisione dell'intera popolazione ebraica: la cosiddetta «soluzione finale». E non fu solo il nazismo, non fu solo la Germania hitleriana, a macchiarsi del peggiore crimine mai compiuto nella storia dell'umanità. Perché le leggi razziali del 1938 fecero entrare a pieno titolo l'Italia dentro questa pagina terribilmente buia. Mai era accaduto che persone che abitavano in diversi Paesi d'Europa venissero cercate, arrestate e deportate in luoghi – Auschwitz e gli altri campi di sterminio – appositamente destinati ad assassinarle con modalità tecnologicamente evolute. Per questo si parla di «unicità» della Shoah. Ovviamente la Shoah fu un evento comunque collegato ai concomitanti avvenimenti storici. Per questo la legge italiana n. 211 del 2000 indica altri gruppi di persone, altre vittime, la cui memoria va mantenuta viva, nonché coloro che, a rischio della propria sorte, combatterono il fascismo e il nazismo o comunque contrastarono lo sterminio e salvarono delle vite. La stessa legge n. 211 del 2000 stabilisce anche che in occasione del Giorno della Memoria siano organizzati «cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere». Il Governo si è adoperato per la sensibilizzazione e il rafforzamento della memoria della Shoah, soprattutto rispetto alle giovani generazioni, attraverso il Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah, da ultimo ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2022, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.
Preme evidenziare che nel corso delle precedenti legislature il gruppo parlamentare Partito Democratico è sempre stato in prima fila sia nella cura della memoria e nel sostegno di chi la promuove sia nel contrasto ad ogni possibile nuova forma di antisemitismo, di razzismo, di odio e di intolleranza.
In particolare, nella XVII legislatura è stato raggiunto un risultato importante, in questo senso, con l'approvazione della legge 16 giugno 2016, n. 115, per il contrasto del reato di «negazionismo» e per colpire chi, in nome di teorie di questo tipo – che negano la realtà storica della Shoah, nonostante i documenti, le testimonianze e le prove materiali del tutto evidenti e inoppugnabili – istiga alla violenza o commette atti di violenza. Principio di fondo della citata legge n. 115 del 2016 è che colpire il negazionismo significa prevenire e contrastare meglio fenomeni che si verificano oggi, non settantacinque o ottant'anni fa. In particolare, è stata integrata la disposizione dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. In modo analogo, al fine di contrastare ogni forma di violenza e di intolleranza legata alla ricostituzione di organismi politico-ideologici aventi comune patrimonio ideale con il disciolto partito fascista o altre formazioni politiche analoghe, è stata presentata la proposta di legge, approvata in prima lettura alla Camera il 12 settembre 2017, che introduceva il nuovo reato di propaganda del regime fascista e nazifascista (atto Camera n. 3343). A seguito dell'approvazione del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103, il citato articolo 3 della legge n. 654 del 1975 è stato abrogato ed è stato inserito il nuovo articolo 604-bis del codice penale concernente il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.
Per quanto riguarda il sostegno di chi promuove il lavoro della memoria, invece, si ricorda che nella legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) sono stati destinati 1,25 milioni di euro nel triennio 2018-2020 per le spese di funzionamento del Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, nonché è stata autorizzata, a decorrere dal 2018, la spesa di 1,5 milioni di euro annui a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica. Inoltre, il 12 gennaio 2018 è stato firmato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo un decreto che stanzia 3 milioni di euro per il finanziamento del progetto di recupero e valorizzazione del binario 21 della stazione centrale di Milano che tra il 1943 e il 1945 fu il punto di partenza dei deportati verso i campi di concentramento. Sempre nella XVII legislatura, ancora per iniziativa del gruppo parlamentare Partito Democratico si è giunti all'approvazione della legge 18 luglio 2017, n. 114, che ha conferito la medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, formazione militare costituita nel 1944, inquadrata nell'esercito britannico e attiva nei combattimenti che portarono alla Liberazione del nostro Paese.
Avere memoria di quel che accadde allora, ricordarsi delle vittime della Shoah e contrastare con fermezza ogni possibile ritorno, anche sotto forme nuove, di ideologie antisemite, razziste e intolleranti è un obiettivo ed è uno dei compiti che deve sentire su di sé chiunque voglia costruire un futuro migliore, libero dall'odio e dalla violenza, rispettoso dei diritti e della libertà di ognuno. La presente proposta di legge intende, per le finalità suesposte, intervenire al fine di sensibilizzare e coinvolgere i giovani studenti attraverso la promozione di viaggi di studio nei luoghi della memoria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Viaggi di istruzione nei luoghi della memoria della Shoah)

1. Al fine di sensibilizzare e coinvolgere i giovani studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove viaggi di istruzione nei luoghi della memoria, anche presenti nel territorio nazionale, che testimoniano storie di deportazione e di sopraffazione collegati alla persecuzione e allo sterminio del popolo ebraico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo denominato «Giovani per la Memoria», con una dotazione di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 nonché la tipologia delle spese ammissibili.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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