PDL 776

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 776

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PITTALIS

Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile in materia di idoneità delle fatture elettroniche, estratte dal sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate, a costituire prova scritta nei procedimenti di ingiunzione

Presentata il 17 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Il procedimento di ingiunzione è quel procedimento speciale sommario con il quale il titolare di un credito liquido, certo ed esigibile, fondato su prova scritta, può ottenere, mediante presentazione di un ricorso al giudice competente, un provvedimento (decreto ingiuntivo) con il quale ingiunge al debitore di adempiere l'obbligazione (di pagamento o di consegna) entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro il medesimo termine può proporre opposizione (trasformando così il procedimento da sommario in ordinario) e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.
Sono considerate prove scritte ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, ai sensi del primo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
Il secondo comma del medesimo articolo dispone che: «Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture».
Alla luce dell'introduzione della fatturazione elettronica, pare quanto mai necessario che all'articolo 634 del codice di procedura civile si aggiunga, quale prova scritta idonea ai fini dell'emissione dell'ingiunzione, anche la fattura emessa in formato elettronico.
Il sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate garantisce, al pari e forse più della copia autentica del registro dell'IVA, la valenza probatoria richiesta dall'articolo 634 del codice di procedura civile nell'attuale formulazione.
Tale fattura, infatti, è compilata tramite un software di fatturazione elettronica, è firmata digitalmente – tramite firma elettronica certificata – dall'emittente o dal suo intermediario, garantendo l'origine e il contenuto, ed è inviata al destinatario tramite il SID che, per legge, è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche emesse verso la pubblica amministrazione e verso i privati.
Dopo i controlli tecnici automatici, il SID recapita il documento alla pubblica amministrazione o al soggetto privato a cui è indirizzato e funge quindi da snodo tra gli interessati con il compito di verificare, altresì, che il formato del documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano completi.
La fattura, peraltro, una volta formata e inviata, perviene direttamente all'Agenzia delle entrate.
La presente proposta di legge, dunque, al fine di adeguare lo strumento procedurale al mutato sostrato normativo, all'articolo 1 inserisce tale tipologia di fatture, estratte dal sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate, nell'elenco delle prove scritte idonee all'emissione del provvedimento monitorio.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nonché gli estratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli estratti»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le fatture emesse in formato elettronico estratte dal sistema di interscambio flussi dati dell'Agenzia delle entrate».

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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