PDL 774

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 774

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ORFINI

Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale e delega al Governo per l'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni fiscali e misure di sostegno indiretto in favore del medesimo settore

Presentata il 16 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! — Gli obiettivi della presente proposta di legge sono la definizione in maniera limpida del perimetro e delle finalità delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale e la creazione di un contesto normativo e di un'organizzazione pubblica funzionali, strutturali e di sistema per il segmento produttivo del citato settore.
Si tratta apparentemente di finalità ovvie e di problematiche che sembrano risolte dalle disposizioni vigenti che tuttavia disciplinano il settore in maniera frammentaria e disorganica anche riguardo alle risorse finanziarie pubbliche ad esso destinate.
Mentre si continua a celebrare il «gigantismo» culturale dell'Italia, talvolta anche con riferimenti, citazioni e dati irreali, la legislazione italiana non mette a disposizione della creatività e della cultura strumenti finanziari, normativi e organizzativi efficaci e adeguati ai bisogni del sistema produttivo e delle imprese che operano in tali ambiti, né si sono mai gettate le basi di una politica industriale per lo sviluppo di tale settore.
A questo limite della legislazione nazionale, le imprese del settore, che peraltro come noto sono molto spesso micro o piccole imprese, hanno pagato e pagano un prezzo altissimo in termini di competitività, di mortalità e di abbandono di mercati che prevedono anche un confronto con soggetti aventi forza contrattuale ed economica decisamente maggiori. Tali imprese, frequentemente, non vengono neppure comprese nel settore di attività al quale appartengono e perciò non hanno la possibilità di avvalersi delle risorse e degli interventi pubblici a disposizione del comparto o di accedere a bandi e gare a causa di procedure, strumenti e informazioni insufficienti, inadeguati o difformi per una loro corretta individuazione. Si pensi, a titolo di esempio, al sistema dei codici ATECO applicato al settore creativo e culturale che spesso non permette di determinare con certezza l'appartenenza delle imprese del settore creativo o culturale al proprio comparto produttivo a causa della complessità, della molteplicità o della difformità delle attività svolte dalle medesime imprese, che non concordano con un sistema di classificazione rigido. Tale problema, tra l'altro, ha reso impossibile per molte imprese e professionisti del settore l'accesso agli aiuti erogati dallo Stato durante l'emergenza conseguente all'epidemia da COVID-19.
Le politiche pubbliche per la creatività e la cultura e la visione alla quale esse sono orientate incidono su aspetti che costituiscono i cardini stessi della vita democratica, a partire dall'offerta concreta di pari opportunità e di pluralismo fino all'effettiva esigibilità dei diritti sociali e civili, e agiscono sulla qualità del lavoro, sulla produttività complessiva del sistema, sulla qualità delle produzioni e sulla capacità di innovazione. Dunque, la produzione culturale e creativa e il sistema delle imprese che appartengono a tale settore, il loro stato di salute e le opportunità concrete per la loro crescita, costituiscono certamente un interesse generale e collettivo.
Definire l'identità del settore creativo e culturale presuppone prima di tutto il riconoscimento dell'indipendenza, della specificità e della funzione di motore di crescita, di benessere, di innovazione, di valore aggiunto per gli standard di qualità del lavoro e delle produzioni e poi la dotazione degli strumenti necessari per coltivarlo e farlo crescere, a partire dai processi creativi, artistici, culturali, intellettuali, che sono il fondamento del sistema e si realizzano attraverso il lavoro, l'organizzazione e la creazione di un'impresa.
Le imprese creative e della cultura, così come i professionisti che operano in questo settore, hanno bisogno, come più volte ricordato anche nei dibattiti e negli atti dell'Unione europea, di condizioni favorevoli: di un contesto normativo che ricompensi la creazione, di un accesso migliore ai finanziamenti, di opportunità per la crescita e l'internazionalizzazione e di un'offerta di competenze specifiche. E, alla pari di ogni altro settore economico e attività produttiva e imprenditoriale, necessita di un'organizzazione pubblica adeguata, competente ed efficiente rispetto ai bisogni e alle caratteristiche del settore: tra queste vi è che l'osmosi di conoscenze e competenze peculiari del settore creativo e della cultura con quelle di altri settori – fra cui, a solo titolo esemplificativo, le tecnologie, l'informazione e la comunicazione, il turismo, i servizi e il settore pubblico e le attività produttive – favorisce la generazione di soluzioni innovative. Ed è in considerazione di questi tratti caratteristici che il quadro normativo e le azioni pubbliche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese creative e culturali debbono a loro volta essere studiate e orientate. È quindi indispensabile un congruo investimento pubblico in termini di risorse finanziarie, ma anche di disciplina organica e stabile, di un'organizzazione omogenea ed efficiente e di un migliore e più efficace coordinamento tra i diversi livelli di governo competenti.
L'altro aspetto di una riflessione che coinvolge il sistema produttivo della creatività e della cultura riguarda la domanda e i consumi culturali, in particolare in un Paese come l'Italia in cui i dati sui consumi culturali, soprattutto quelli che implicano la partecipazione in presenza, come cinema, musei, teatri, ci dicono chiaramente che essi stagnano da circa tre decenni, con indici che non segnalano significative crescite, né l'allargamento della domanda. È noto, inoltre, quanto la pandemia da COVID-19 abbia influito negativamente e certamente la grave crisi internazionale in corso, gli aumenti dei costi dell'energia e la crescita dell'inflazione non contribuiranno a migliorare l'andamento della spesa culturale delle famiglie italiane.
A queste ultime considerazioni si deve premettere che tra i princìpi guida dell'azione pubblica per la creatività e la cultura non può non rientrare il riconoscimento della spesa culturale tra quelle direttamente connesse all'esercizio di un diritto fondamentale della persona, sociale e civile, richiedendo pertanto l'introduzione di misure pubbliche per il sostegno della domanda, che la presente proposta di legge delinea come riconoscimento della detrazione fiscale del 19 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'articolato della proposta di legge che viene illustrato di seguito risponde alle richiamate finalità e, nell'ottica della necessità di una politica di vero e proprio sviluppo industriale per il settore, introduce misure e azioni pubbliche fondate sul riconoscimento del valore sociale e civile della cultura e della creatività.
L'articolo 1 definisce il settore creativo e culturale determinandone il perimetro e permettendo, allo stesso tempo, la sua apertura all'innovazione dei linguaggi e delle forme della creatività e dell'arte e alle loro possibili applicazioni, realizzazioni e utilizzazioni, tenendo conto che esse nascono comunque da processi artistici, culturali o creativi. La filiera produttiva individuata coinvolge tutte le parti, le fasi e i segmenti che compongono la filiera produttiva di ciascuna attività creativa, culturale e artistica, anche qualora siano congiunte o connesse o si avvalgano dei processi creativi, culturali e artistici.
L'articolo 2 stabilisce i criteri per la definizione di impresa del settore creativo e culturale, prevedendo che essa comprenda i soggetti e gli enti privati che svolgono una o più attività previste dall'articolo 1, costituiti nelle forme previste dal libro quinto del codice civile, comprendendo così tutte le forme dell'organizzazione di impresa: dal lavoro autonomo, alle società, alle società cooperative, nonché gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del testo unico del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e gli enti di cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile, cioè associazioni e fondazioni che svolgono le proprie attività prevalentemente in forma di impresa.
L'articolo 3 istituisce il registro delle imprese creative e culturali (RICC) presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fornendo al sistema produttivo uno strumento semplice e unitario per l'individuazione e il riconoscimento delle imprese appartenenti al settore di riferimento. È noto come il sistema di individuazione dei codici ATECO, anche tenuto conto delle difformità, dell'eterogeneità e della molteplicità delle forme e dei contenuti delle attività svolte dalle imprese appartenenti a questo settore, assai spesso non permetta di individuare correttamente la loro appartenenza all'ambito della creatività e della cultura e come questo limite abbia prodotto diversi problemi nell'applicabilità e nel riconoscimento a tali imprese di misure di sostegno economico-finanziario dalle quali hanno finito per restare escluse. Il meccanismo proposto ricalca la disciplina in materia di sostegno e sviluppo delle start-up innovative, attraverso un meccanismo semplice che permette di superare le richiamate criticità e consente, tra l'altro, di ottenere più facilmente i dati e le informazioni sulla vita, il dimensionamento e le caratteristiche delle imprese iscritte al RICC. Si stabilisce conseguentemente, al comma 4, che l'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza al settore economico creativo e culturale, nonché ai fini dell'individuazione delle imprese del settore destinatarie di discipline, misure e interventi pubblici per il sostegno e lo sviluppo delle imprese e dei sistemi industriali, a carattere ordinario e straordinario.
L'articolo 4, commi 1 e 2, reca modificazioni e integrazioni alla normativa per le start-up innovative prevista dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, estendendone gli effetti alle start-up del settore creativo e culturale iscritte nel RICC.
Il comma 3 estende alle imprese del settore creativo e culturale l'applicazione della disciplina del credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato prevista dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, integrandola con i titoli di studio e i corsi di laurea magistrali che afferiscono al settore creativo e culturale.
L'articolo 5 istituisce il Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024, sostituendolo al Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui al comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Le risorse assegnate al Fondo sono destinate allo sviluppo, alla collaborazione e al rafforzamento delle imprese del settore sia nel mercato interno sia all'estero, alla promozione di nuove imprenditorialità, con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati nonché a favorire l'accesso al credito delle imprese.
In particolare, attraverso il Fondo sono finanziate azioni di: promozione della collaborazione tra le imprese del settore creativo e culturale e le imprese di altri settori produttivi; sostegno della progettazione e della realizzazione di iniziative e attività attraverso la collaborazione tra le imprese del settore, le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo all'ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e progetti di innovazione; promozione e sostegno dell'internazionalizzazione e dell'export e rafforzamento delle imprese sul mercato interno e all'estero; promozione e realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione, associazione tra le imprese, anche a carattere intersettoriale; incentivazione e sostegno delle imprese del settore appartenenti al sistema cooperativo, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e a quelle sociali; consolidamento e sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione. Ai fini dell'accesso e della concessione dei benefìci erogati con le risorse del Fondo, si prevede l'emanazione di un decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy nel quale dovranno essere previsti meccanismi di premialità per le imprese richiedenti che:

promuovono e attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità e l'inclusione e la parità di genere. Le imprese che ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 46 e 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenute a redigere un rapporto sulla situazione del personale o a conseguire la certificazione della parità di genere con le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006;

promuovono e attuano politiche aziendali per la parità generazionale;

progettano, programmano e realizzano l'attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e che privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e con gli enti di ricerca.

L'articolo 6 istituisce un credito d'imposta in favore degli sponsor per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli, festival, rassegne, rappresentazioni, anche con finalità di educazione, di divulgazione, di facilitazione e di sostegno dell'accesso dei fruitori alla cultura e alla creatività. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione, certificato dal contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti.
L'articolo 7 istituisce un credito d'imposta sugli investimenti per la ricerca, lo sviluppo e la produzione destinato alle imprese del settore creativo nelle seguenti misure differenziate in ragione del costo crescente degli investimenti:

40 per cento del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

20 per cento del costo per investimenti superiore a 2,5 milioni di euro e fino al limite di costo complessivamente ammissibile pari a 10 milioni di euro;

10 per cento del costo per investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino al limite di costo complessivamente ammissibile pari a 20 milioni di euro.

L'articolo 8 prevede una delega al Governo per l'armonizzazione e il riordino della normativa vigente in materia di benefìci fiscali e di interventi pubblici di sostegno indiretto nei diversi segmenti produttivi che compongono il sistema creativo e culturale. Una necessità evidente al fine di assicurare sia l'efficacia delle misure di sostegno indiretto sia l'equità e l'equilibrio nella distribuzione delle risorse all'intero comparto. A tali scopi si dispone che il Governo:

a) provveda alla ricognizione completa delle norme vigenti in materia di interventi indiretti e di benefìci fiscali in favore delle imprese e degli altri soggetti appartenenti al settore creativo e culturale e delle risorse finanziarie complessivamente destinate a tali soggetti;

b) ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento delle norme e delle misure di sostegno indiretto, stabilisca criteri e modalità di spesa e di investimento da parte dello Stato che assicurino la perequazione e l'equità di trattamento tra i diversi segmenti produttivi che compongono il sistema creativo e culturale;

c) disponga la stabilizzazione delle norme e delle risorse finanziarie destinate al sostegno indiretto e ai benefìci fiscali per le imprese e gli altri soggetti del settore creativo e culturale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 9 introduce norme per la semplificazione delle procedure per l'affidamento in comodato, in concessione o in locazione, a soggetti iscritti nel RICC, di immobili di appartenenza pubblica da destinare ad attività culturali e creative, restituendo così gli immobili inutilizzati o addirittura dismessi alla vita delle comunità e dei territori. Sono previsti diversi possibili benefìci in ordine agli oneri derivanti dalle eventuali opere di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione degli immobili medesimi dei quali i soggetti affidatari si fanno carico, garantendone la realizzazione. Si prevede inoltre che le semplificazioni ivi stabilite possano essere utilizzate anche nei casi di affidamento in concessione o in locazione di immobili di appartenenza pubblica che non necessitino di interventi di recupero, ristrutturazione e riqualificazione, qualora destinati ad attività creative e culturali.
L'articolo 10 stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute dai contribuenti, anche in riferimento ai familiari fiscalmente a carico, per specifiche categorie di prodotti e di servizi creativi e culturali elencati nelle lettere da a) a c) del comma 1. Alla misura della detrazione fiscale, ai parametri minimi di spesa annua per il suo riconoscimento nonché alle modalità di certificazione delle spese sostenute, si applica la disciplina prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta di una scelta di principio determinata prima di tutto dalla convinzione che la spesa culturale, alla stregua delle spese sanitarie, debba appartenere al novero di quelle direttamente connesse all'esercizio dei diritti sociali e civili della persona.
Si tratta, peraltro, di un'azione pubblica diretta al sostegno e all'allargamento dei consumi culturali e creativi, azione particolarmente necessaria in Italia dove tali consumi, in particolare quelli legati alla domanda di prodotti e servizi culturali in presenza, quali musei, cinema, teatro eccetera, sono riconducibili a una fascia ristretta di consumatori che, da oltre un trentennio, non si riesce ad ampliare. Nella realizzazione di politiche pubbliche per lo sviluppo dell'economia e dell'imprenditorialità del settore creativo e culturale non può infatti essere ignorata la necessità di sostenere la domanda e di allargare il bacino dell'utenza, oltre che dell'offerta, senza la quale non può esserci un «mercato».
L'articolo 11, infine, istituisce l'Agenzia per l'Italia creativa quale soggetto pubblico per la progettazione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo del settore creativo e culturale.
Dopo circa tre decenni di dibattito in merito alla necessità di un'organizzazione pubblica competente, efficiente e dedicata alle specificità del settore creativo e culturale, capace di progettare, programmare e realizzare anche politiche industriali per un settore complesso e articolato in segmenti spesso molto diversificati ma sempre interconnessi, si è giunti alla determinazione che la necessità di raccogliere competenze e professionalità eterogenee ma collegate e interdipendenti in funzione del perseguimento degli obiettivi delle politiche pubbliche per questo comparto produttivo non possa prescindere dalla creazione di un soggetto dedicato che riunisca le diverse competenze, funzioni e risorse professionali indispensabili per la progettazione, la programmazione, l'efficacia e l'efficienza dei compiti e delle azioni pubbliche per il settore, in tutte le sue articolazioni.
Per queste ragioni si dispone l'istituzione di un'Agenzia alla cui organizzazione si applica la disciplina stabilita dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Secondo quanto previsto dalla normativa richiamata, le Agenzie svolgono attività tecnico-operative di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici, ed operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali. Le Agenzie godono di piena autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti e ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro: nel caso di specie tali poteri sono attribuiti ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della cultura. L'Agenzia opera con autonomia organizzativa, tecnico-operativa, di bilancio e di gestione e ad essa sono assegnati i seguenti compiti e funzioni: la progettazione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche di sostegno e sviluppo del settore sia per quanto riguarda le imprese e l'offerta di creatività e di cultura sia per quanto attiene alle azioni pubbliche per la crescita e l'ampliamento della domanda. L'Agenzia è il soggetto gestore delle risorse e dei fondi pubblici stanziati e destinati dallo Stato alle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore e si occupa delle azioni e degli accordi per favorire l'accesso al credito alle imprese creative e culturali. L'Agenzia svolge le attività relative ai bandi e alle gare afferenti il settore economico creativo e culturale a carattere nazionale, europeo e internazionale e all'assegnazione delle risorse per essi stanziate.
All'Agenzia è affidata la gestione delle risorse assegnate al Fondo istituito dall'articolo 5.
All'Agenzia sono assegnate le funzioni di coordinamento e la realizzazione delle sinergie necessarie per il dialogo e la collaborazioni tra le pubbliche amministrazioni e gli enti interessati e titolari di competenze specifiche nel settore creativo e culturale, anche con riguardo alle iniziative regionali ed europee. L'Agenzia si occupa inoltre dell'internazionalizzazione e del rafforzamento delle imprese anche sui mercati esteri. Molto importante è anche la progettazione e la realizzazione di attività di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni sul settore e quindi della ricerca e degli studi, finalizzati sia all'efficienza e all'efficacia dello svolgimento dei propri compiti e funzioni sia alla realizzazione di un Osservatorio nazionale del settore attraverso il quale si possano monitorare il complesso delle azioni, misure e interventi realizzati dallo Stato e dagli enti territoriali, anche ai fini della eventuale innovazione e dell'aggiornamento della disciplina di riferimento e della riprogrammazione degli interventi pubblici. A questo scopo, il comma 4 prevede che l'Agenzia debba ricevere annualmente dal registro delle imprese i dati e le informazioni del RICC sulle imprese del settore creativo e culturale e possa operare in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica negli ambiti di studio, di ricerca e di analisi concernenti i compiti attribuiti con riguardo sia al sistema imprenditoriale sia ai dati e alle analisi sui consumi e sulla fruizione culturale e creativa. L'Agenzia richiede tali dati e informazioni e ove necessario la collaborazione, anche a carattere stabile, alle istituzioni, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, ivi compresi gli enti previdenziali e assistenziali.
Spetta all'Agenzia la creazione delle sedi necessarie per il dialogo, il confronto e la cooperazione tra i diversi soggetti attori del settore creativo e culturale e la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore, in particolare attraverso la sottoscrizione di intese con le università e con gli enti di ricerca.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attività del settore creativo e culturale)

1. Il settore creativo e culturale comprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, a carattere materiale o immateriale, che sono frutto di processi artistici, creativi o culturali.
2. La filiera produttiva del settore creativo e culturale comprende le attività riguardanti o connesse con l'ideazione, la creazione, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la realizzazione, l'organizzazione, la messa in scena, l'allestimento tecnico, la distribuzione e la diffusione, la promozione, la divulgazione e la comunicazione, il marketing, la fruizione, la conservazione, la ricerca, lo studio, nonché la valorizzazione e la gestione di opere, prodotti, beni e servizi che sono frutto o che comprendono e si avvalgono di processi artistici, creativi e culturali, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi quelle digitali e multimediali, utilizzate per la loro realizzazione, distribuzione, diffusione, fruizione e accesso. In particolare, sono comprese nel settore creativo e culturale le attività afferenti, congiunte o connesse: alle arti performative e allo spettacolo, ivi compresi i festival, indipendentemente dalla tipologia dei linguaggi artistici e dalle forme, dalle espressioni e dalle modalità di accesso, di fruizione e di diffusione dei medesimi; alle arti figurative e alle arti applicate; al patrimonio e ai beni culturali e paesaggistici, come definiti e individuati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; all'architettura, alla letteratura, alla fotografia, all'editoria e al fumetto, al cinema e all'audiovisivo, alla musica, ai servizi media audiovisivi e radiofonici, ai videogiochi e all'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, sono imprese del settore creativo e culturale i soggetti e gli enti privati, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, che svolgono stabilmente, in via principale e continuativa, una o più attività di cui all'articolo 1 e che hanno sede in Italia, in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia.
2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche agli enti del Terzo settore previsti dal comma 4 dell'articolo 13 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al capo secondo del titolo secondo del libro primo del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più attività di cui all'articolo 1.

Art. 3.
(Registro delle imprese creative e culturali)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata «registro delle imprese creative e culturali» (RICC), alla quale le imprese del settore creativo e culturale devono essere iscritte ai fini della loro individuazione quali imprese appartenenti al settore di riferimento e dell'accesso ai benefìci previsti dalla presente legge.
2. Ai fini dell'iscrizione nel RICC l'oggetto sociale risultante dall'atto costitutivo dell'impresa interessata deve espressamente comprendere una o più attività di cui all'articolo 1. Il possesso dei requisiti previsti per l'impresa del settore creativo e culturale è attestato mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Le procedure adottate dal registro delle imprese per l'iscrizione nel RICC sono conformi a quelle previste per la generalità delle imprese ai sensi della disciplina vigente in materia e in base alla natura giuridica dell'impresa.
3. Le CCIAA trasmettono annualmente l'elenco delle imprese del settore creativo e culturale al Ministero delle imprese e del made in Italy e all'Agenzia per l'Italia creativa istituita ai sensi dell'articolo 11.
4. L'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza allo specifico settore economico creativo e culturale; tale iscrizione produce, altresì, effetti ai fini dell'individuazione delle imprese appartenenti al settore creativo e culturale cui si applicano le discipline, le misure e gli interventi, a carattere ordinario e straordinario, per il sostegno e lo sviluppo delle imprese e dei sistemi industriali.

Art. 4.
(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di start-up innovative del settore creativo e culturale, e al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in materia di credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati)

1. Al comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono start-up a vocazione creativa e culturale le start-up iscritte nel registro delle imprese creative e culturali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia».
2. Alle start-up a vocazione creativa e culturale iscritte nel RICC non si applicano le disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato nelle start-up innovative di cui all'articolo 28 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, ferme restando per tali imprese le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza e di previdenza specifiche per i lavoratori, dipendenti e autonomi, appartenenti ai diversi segmenti del settore creativo e culturale.
3. All'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con, modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «discipline di ambito tecnico o scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «discipline di ambito tecnico, scientifico o umanistico»;

b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) personale in possesso di laurea magistrale di ambito umanistico-sociale di cui all'Allegato 2 del presente decreto, personale in possesso di diploma accademico di secondo e di terzo livello rilasciati da istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, nonché di diplomi riconosciuti equipollenti in base alla legislazione vigente in materia»;

c) al comma 1-bis, le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti parole: «alle lettere a), b) e b-bis)»;

d) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Ai fini dell'accesso al credito d'imposta di cui al presente articolo, l'elenco delle lauree magistrali di cui all'Allegato 2 è verificato annualmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della cultura, al fine di aggiornarne i contenuti in relazione ai titoli di studio afferenti e connessi al settore culturale e creativo»;

e) all'Allegato 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il titolo è sostituito dal seguente: «Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico, scientifico o umanistico»;

2) all'elenco sono aggiunte, in fine, le seguenti lauree magistrali:

«

LM-3

Architettura del paesaggio

LM-10

Conservazione dei beni architettonici e ambientali

LM-11

Conservazione e restauro dei beni culturali

LM-48

Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-1

Antropologia culturale ed etnologia

LM-2

Archeologia

LM-5

Archivistica e biblioteconomia

LM-14

Filologia moderna

LM-15

Filologia, letterature e storia dell'antichità

LM-19

Informazione e sistemi editoriali

LM-36

Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia

LM-37

Lingue e letterature moderne europee e americane

LM-38

Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale

LM-39

Linguistica

LM-43

Metodologie informatiche per le discipline umanistiche

LM-45

Musicologia e beni musicali

LM-49

Progettazione e gestione dei sistemi turistici

LM-56

Scienze dell'economia

LM-59

Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità

LM-77

Scienze economico-aziendali

LM-78

Scienze filosofiche

LM-80

Scienze geografiche

LM-81

Scienze per la cooperazione allo sviluppo

LM-84

Scienze storiche

LM-88

Sociologia e ricerca sociale

LM-89

Storia dell'arte

LM-90

Studi europei

LM-92

Teorie della comunicazione

LM-93

Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education

LMR/02

Conservazione e restauro dei beni culturali

LMG/01

Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

».

Art. 5.
(Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le imprese del settore creativo e culturale», con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

a) promuovere l'imprenditorialità e lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, nonché per favorire l'accesso al credito delle medesime imprese;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con quelle di altri settori produttivi, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi erogati dalle imprese e dagli altri soggetti del settore creativo e culturale per favorire la realizzazione di processi e di progetti di innovazione;

c) favorire e sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative e di attività in collaborazione tra le imprese del settore creativo e culturale e le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo all'ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e progetti di innovazione;

d) favorire e sostenere l'internazionalizzazione e l'export nonché il rafforzamento delle imprese del settore creativo e culturale nel mercato interno ed estero; promuovere e realizzare aggregazioni, reti di imprese e altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione, associazione tra le imprese, anche a carattere intersettoriale;

e) incentivare e sostenere le imprese del settore creativo e culturale appartenenti al sistema cooperativo, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali;

f) sostenere la crescita delle imprese del settore creativo e culturale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, come modificati dal presente articolo, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

g) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le ulteriori disposizioni concernenti:

a) la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui al comma 2;

b) le modalità e i criteri per l'accesso e per la concessione dei benefìci, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto finanziate dalle risorse del Fondo;

c) la definizione delle iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) le ulteriori condizioni per la fruizione dei benefìci, delle agevolazioni nonché delle altre forme di intervento del Fondo anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. I criteri per l'accesso e la concessione dei benefìci, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto stabiliti dal decreto di cui al comma 3 prevedono specifici meccanismi di premialità in favore delle imprese del settore creativo e culturale che:

a) promuovono e attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità, l'inclusione e la parità di genere. Le imprese cui si applica la disciplina prevista agli articoli 46 e 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, redigono il rapporto sulla situazione del personale o conseguono la certificazione della parità di genere ai sensi dei medesimi articoli 46 e 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006;

b) promuovono e attuano politiche aziendali per la parità generazionale;

c) progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

d) promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.

5. L'accesso e la concessione dei benefìci e delle altre forme di sostegno finanziati dal Fondo sono riconosciuti a condizione che le imprese richiedenti certifichino, attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, il rispetto della disciplina applicabile a ciascuno dei segmenti produttivi del sistema in materia di lavoro subordinato e autonomo nonché il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali, assistenziali e di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sul lavoro.
6. Le risorse destinate al Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui al comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 110 a 113 sono abrogati.

Art. 6.
(Credito d'imposta per le sponsorizzazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli, festival, rassegne, rappresentazioni, anche con finalità di educazione, di divulgazione, di facilitazione e di sostegno dell'accesso dei fruitori alla cultura e alla creatività, realizzate dai soggetti iscritti nel RICC, è riconosciuto allo sponsor un credito d'imposta del 45 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione medesima, documentato dal contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti. Il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 7.
(Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e produzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 ai soggetti iscritti nel RICC è riconosciuto un credito d'imposta per i costi sostenuti per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, produzione di beni, di prodotti e di servizi culturali e creativi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

a) 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

b) 20 per cento del costo per la quota di investimenti superiore a 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

c) 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento al monitoraggio, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, ai casi di revoca o di decadenza dal beneficio, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

Art. 8.
(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione, il coordinamento e il riordino della disciplina vigente in materia di agevolazioni fiscali e misure di sostegno indiretto in favore delle imprese e degli altri soggetti del settore creativo e culturale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) procedere alla ricognizione delle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni fiscali e misure di sostegno indiretto in favore delle imprese e degli altri soggetti appartenenti al settore creativo e culturale nonché delle risorse finanziarie complessivamente destinate alle medesime imprese nel bilancio dello Stato;

b) ferme restando le disposizioni vigenti in materia di agevolazioni fiscali e di misure di sostegno indiretto in favore delle imprese del settore creativo e culturale, assicurare l'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni e delle agevolazioni applicando criteri e modalità di spesa e di investimento diretti alla perequazione e all'equità di trattamento tra i diversi segmenti produttivi che compongono il sistema creativo e culturale;

c) stabilizzazione della disciplina e delle risorse finanziarie previste per le agevolazioni fiscali e le misure di sostegno indiretto in favore delle imprese e degli altri soggetti operanti nel settore creativo e culturale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e della cultura.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 9.
(Immobili pubblici destinati alle attività creative e culturali)

1. Ai soggetti iscritti nel RICC di cui all'articolo 3 lo Stato, le regioni e gli enti locali possono:

a) concedere in comodato gratuito beni immobili di propria appartenenza in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni precedenti alla data della concessione in uso gratuito e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare a propria cura le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione beni immobili di propria appartenenza che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per gli interventi indicati nel primo periodo della presente lettera, entro il limite del canone di concessione o di locazione. La durata della concessione non può essere inferiore a sei anni e non può comunque eccedere i trenta anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di proprietà per il perseguimento degli obiettivi imprenditoriali.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari dei beni immobili di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Per le imprese e gli enti iscritti nel RICC, concessionari o locatari dei beni immobili di cui al presente articolo, i comuni possono stabilire esenzioni o riduzioni delle imposte e dei tributi municipali nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

Art. 10.
(Detrazioni fiscali per l'acquisto di beni e servizi creativi e culturali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, anche con riferimento ai familiari fiscalmente a carico e per l'importo eccedente 129,11 euro annui, per l'acquisto di beni e servizi creativi e culturali con particolare riferimento a:

a) biglietti di ingresso, abbonamenti o altri titoli idonei alla fruizione e all'accesso a pagamento agli istituti e ai luoghi della cultura come individuati e definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di appartenenza pubblica e privata, nonché ai parchi naturali, agli eventi e alle manifestazioni creative e culturali, agli spazi espositivi, alle esposizioni e alle mostre;

b) biglietti di ingresso, abbonamenti o altri titoli idonei alla fruizione e all'accesso a pagamento agli spettacoli e alle rappresentazioni di cinema, di teatro, di musica e di danza e in generale delle arti performative;

c) acquisto di beni e servizi editoriali quali libri, audiovisivi e musica registrata, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale e indipendentemente dalle modalità di distribuzione e accesso.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri di cui al presente articolo spetta a condizione che tali oneri siano sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini della detraibilità dei medesimi oneri è, inoltre, necessario che il contribuente conservi i documenti comprovanti l'effettivo sostenimento della spesa.

Art. 11.
(Istituzione dell'Agenzia per l'Italia creativa)

1. È istituita, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia per l'Italia creativa, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura.
2. L'Agenzia opera con autonomia organizzativa, tecnico-operativa, di bilancio e di gestione e ad essa sono assegnati i compiti e le funzioni di:

a) progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo ed il sostegno del settore creativo e culturale, con riguardo a ciascuno degli ambiti di attività che lo compongono e delle relative specificità, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l'allargamento dell'offerta e della domanda di creatività e cultura, ivi compresa la gestione dei fondi e in generale delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore, le azioni e gli accordi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, nonché le attività relative ai bandi e alle gare afferenti il settore economico creativo e culturale a carattere nazionale, europeo e internazionale e all'assegnazione delle risorse per essi stanziate;

b) realizzazione del coordinamento e delle sinergie delle amministrazioni e degli enti impegnati e competenti nel settore creativo e culturale, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo e della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore;

c) progettazione, gestione e attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione, l'export e il rafforzamento delle imprese del settore creativo e culturale;

d) progettazione e svolgimento di attività di raccolta dati, di studio e di ricerca finalizzate e necessarie allo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati all'Agenzia nonché alla creazione di un Osservatorio dedicato al settore e al monitoraggio dei risultati dell'azione pubblica, ivi comprese le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti territoriali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto creativo e culturale, anche ai fini della eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici;

e) organizzazione delle sedi di incontro e di collaborazione tra gli attori e gli operatori del sistema creativo e culturale;

f) promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore creativo e culturale, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca;

g) progettazione e promozione di iniziative, interventi e programmi per l'ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione di creatività e cultura, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole e delle università.

3. Oltre ai compiti e alle funzioni attribuite ai sensi del comma 2, all'Agenzia sono affidate, in collaborazione e in sinergia con le regioni e gli enti territoriali e con le amministrazioni pubbliche interessate e competenti in materia, la programmazione e la realizzazione di progetti per il riuso, la riqualificazione, la riconversione e l'eventuale definizione di nuova destinazione d'uso di aree, ivi comprese le aree urbane e gli stabilimenti industriali dismessi o in stato di abbandono, e di immobili ed edifici di appartenenza pubblica o privata, da destinare alle attività delle imprese creative e culturali, al potenziamento dell'imprenditorialità del settore, nonché all'ampliamento e all'aumento dell'offerta e della fruizione creativa e culturale e alla crescita dell'inclusione sociale. Tale programmazione è realizzata a partire dall'individuazione delle aree, degli immobili e degli edifici svolta in accordo con le regioni, gli enti territoriali e le altre eventuali amministrazioni e autorità pubbliche coinvolte e competenti in materia o con i soggetti privati proprietari degli stabilimenti, degli immobili e degli edifici, nel rispetto degli strumenti urbanistici, ed è sempre accompagnata da un piano di fattibilità tecnica ed economica. Le regioni e gli altri enti territoriali possono stabilire, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, esenzioni o riduzioni delle imposte e dei tributi propri a favore dei soggetti iscritti nel RICC che iniziano o trasferiscono nelle aree immobili ed edifici di cui al presente comma. Agli investimenti di soggetti privati nella progettazione e realizzazione delle azioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 6 entro il limite massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto e per ciascun progetto realizzato.
4. L'Agenzia riceve annualmente dal registro delle imprese i dati e le informazioni del RICC sulle imprese del settore creativo e culturale ai fini delle attività dell'Osservatorio di cui alla lettera c) del comma 2 e della realizzazione di studi, di analisi e di ricerche finalizzati alla verifica, alla progettazione e alla programmazione dell'azione pubblica per lo sviluppo e il rafforzamento del settore creativo e culturale. A tale scopo l'Agenzia opera, altresì, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica negli ambiti di studio, di ricerca e di analisi concernenti lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, con riguardo sia al sistema imprenditoriale sia ai dati e alle analisi sui consumi e sulla fruizione creativa e culturale. Per la realizzazione delle attività e il perseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, l'Agenzia richiede i dati e le informazioni e ove necessario la collaborazione, anche a carattere stabile, delle istituzioni, delle pubbliche amministrazioni e degli enti, ivi compresi gli enti previdenziali e assistenziali, detentori dei medesimi dati e informazioni.

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