PDL 771-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 1-bis  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 771-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

dal ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

e dal ministro delle imprese e del made in Italy
( URSO )

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico

Presentato il 14 gennaio 2023

(Relatrice: COLOMBO )

NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 15 febbraio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 771 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 6 articoli, per un totale di 15 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alle connesse finalità di dettare disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, di rafforzare i poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di dettare norme di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 15 commi, 3 richiedono l'adozione di decreti ministeriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 1 dell'articolo 1 riconosce un'esenzione dal computo del reddito del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore; tale beneficio è aggiuntivo rispetto al regime generale di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo (articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986); sul punto, si ricorda che tale regime generale concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche – in base al rinvio, di cui all'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, al medesimo regime fiscale – la base imponibile della contribuzione previdenziale; la norma transitoria in oggetto non specifica però se l'esenzione aggiuntiva è posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi; in assenza di tale elemento testuale, si pone così il dubbio se debba tenersi conto dell'esenzione in esame anche ai fini della base imponibile della contribuzione previdenziale;

la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 prevede che il decreto del Ministro dell'economia chiamato a rideterminare le accise sui carburanti al fine di ricompensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio possa essere adottato se tale prezzo, sulla media del precedente bimestre, aumenta rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo «Documento di programmazione economico-finanziaria» presentato; in proposito si segnala che la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) fa invece ora riferimento al «Documento di economia e finanza»; potrebbe risultare altresì opportuno precisare se si intenda fare riferimento oltre che, come appare presumibile, al Documento di economia e finanza, che il Governo, in base all'articolo 7 della legge n. 196, deve presentare entro il 10 aprile di ciascun anno, anche alla Nota di aggiornamento al medesimo documento, che, sempre in base al richiamato articolo 7, il Governo deve presentare entro il 27 settembre di ciascun anno;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 dispone che le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante sono sottratti alla disciplina di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000); in proposito, si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della Pubblica Amministrazione; il decreto del Presidente della Repubblica disciplina, altresì, la produzione di atti e documenti agli organi della Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono; alla luce dell'ampiezza delle disposizioni recate dal Testo unico, si valuti l'opportunità di circoscrivere in modo più puntale l'esatta portata della deroga disposta;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 2, comma 1, lettera b);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 771, di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

rilevato che:

il decreto-legge è volto a intervenire in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, a rafforzare i poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché a dettare norme di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

in particolare, il provvedimento prevede: la detassazione dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati nel 2023; specifici obblighi di trasparenza dei prezzi per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti, corredati di sanzioni amministrative; una nuova disciplina del meccanismo di determinazione delle aliquote d'accisa sui carburanti; il rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi; l'istituzione di una Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi;

più specificamente, l'articolo 4 del decreto-legge istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni, per il riconoscimento alle persone che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20.000 euro di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, demandando a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione delle modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono e le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati ai fini dell'acquisto degli abbonamenti;

ritenuto che:

per quanto riguarda le motivazioni della necessità e dell'urgenza:

esse sono riconducibili all'esigenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti per garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e per diffondere il consumo consapevole e informato, nonché di rafforzare i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi;

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, «tutela della concorrenza» e «sistema tributario e contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione;

l'articolo 4 incide in particolare anche sulla materia trasporto pubblico locale, di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, demandando a un decreto ministeriale il compito di definire, tra le altre cose, le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, senza coinvolgere nel procedimento di emanazione del decreto il sistema delle autonomie territoriali;

la Corte costituzionale, in caso di «intreccio» o «concorso» in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, ha qualificato l'intesa come la forma più idonea per coinvolgere regioni ed enti locali (si veda, in particolare, la sentenza n. 7 del 2016),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 2, nella forma della previa intesa in sede di Conferenza unificata.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di esenzione dal computo del reddito del lavoratore di buoni benzina o di titoli analoghi nonché disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione;

i commi da 2 a 7 del medesimo articolo 1 prevedono l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, di adeguare la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, rilevata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, prevedendo l'irrogazione, da parte del Prefetto, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 e 6.000 euro in caso di violazione e, dopo la terza violazione, la sospensione dell'attività per un periodo da sette a novanta giorni;

tale sistema sanzionatorio si applica anche nei casi di violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi dei carburanti previste dal codice del consumo e di omessa comunicazione dei prezzi praticati nei singoli impianti di distribuzione e di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato ai sensi dell'articolo 51, della legge n. 99 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 771 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

poiché non risultano ancora disponibili i dati delle dichiarazioni relative al bonus carburante riconosciuto nell'anno 2022, la quantificazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del medesimo bonus ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è stata effettuata ipotizzando la medesima percentuale di beneficiari già utilizzata nella precedente relazione tecnica;

la predetta stima appare comunque prudenziale sia perché incorpora per il 2023 il medesimo incremento di soggetti verificatosi tra il 2020 e il 2021 nella fascia di importo del beneficio tra 258,23 e 516,46 euro, sia perché la quantificazione effettuata ipotizza che a tutti i soggetti beneficiari venga erogato un importo pari al limite massimo di 200 euro e venga applicata un'aliquota marginale media del 30 per cento, ossia superiore a quella stimata per i lavoratori dipendenti, pari al 27 per cento;

l'importo del predetto bonus ha carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, pertanto, esso, pur non risultando imponibile ai fini fiscali, risulta invece imponibile ai fini contributivi, anche alla luce del messaggio dell'INPS n. 4616 del 22 dicembre 2022, posto che l'esclusione sia dalla base imponibile fiscale sia da quella previdenziale si applica solo nei limiti del beneficio di cui al medesimo articolo 51, comma 3, del citato testo unico;

le risorse relative ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 dell'articolo 1, relative a violazioni accertate dalla Guardia di finanza, non sono scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e la relativa riassegnazione alla spesa riguarda spese di carattere non obbligatorio o necessario, programmabili e realizzabili solo al sussistere dei predetti proventi, posto che gli eventuali miglioramenti e potenziamenti del sistema informatico cui esse sono destinate si riferiscono a un sistema informatico già operativo, ossia quello per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile;

le disposizioni di cui al citato comma 4 dell'articolo 1, per altro, riguardano obblighi di pubblicizzazione e di applicazione in relazione a una fattispecie assai limitata, cioè quella dei prezzi dei carburanti per autotrazione, in precedenza genericamente ricompresa nel complesso dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti sottoposti al controllo degli enti locali nelle funzioni di polizia annonaria sul territorio di competenza;

tali prezzi rimangono invece sottoposti al controllo dei predetti enti e alla potestà sanzionatoria degli stessi, posto che non risulta abrogato l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, richiamato, per il solo controllo sui prezzi dei carburanti, dal comma 3 dell'articolo 51, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ora abrogato dall'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame;

le funzioni di segreteria e di supporto alle attività della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 3, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l'ulteriore stanziamento stabilito per il Fondo di cui all'articolo 4, finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle relative risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, rappresenta un limite massimo di spesa che risulta idoneo ad assicurare il beneficio agli utenti in possesso dei requisiti previsti;

le risorse individuate a copertura degli oneri dagli articoli 1 e 4 risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse,

rilevata la necessità di precisare:

all'articolo 1, comma 1, che l'esclusione, ivi prevista, dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, per un valore non superiore a 200 euro, dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, non rileva ai fini contributivi;

all'articolo 4, comma 3, che le risorse derivanti dalla messa all'asta delle quote di CO2, ad esclusione della quota del 50 per cento destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono versate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal precedente periodo, non rileva ai fini contributivi.;

all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: nell'anno 2023.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 771, di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico,

evidenziato che il provvedimento in esame reca misure volte a contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti attraverso la proroga dei buoni benzina, l'introduzione di misure per garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e il rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi; il decreto-legge prevede inoltre la concessione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale;

richiamati, in particolare, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze:

l'articolo 1, comma 1, che esenta dalla tassazione i buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino a un importo massimo di 200 euro per lavoratore;

l'articolo 1, comma 4, che prevede che l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico del carburante sia effettuato dalla Guardia di finanza;

l'articolo 2, che interviene sulle modalità e i presupposti di emanazione del decreto – di cui alla Legge finanziaria 2008 – di rideterminazione delle aliquote di accisa su carburanti e combustibili per riscaldamento in corrispondenza di un maggior gettito IVA;

l'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), che fa salva l'attivazione dei poteri di indagine e di controllo della Guardia di finanza sui dati, notizie ed elementi non veritieri comunicati dalle imprese al Garante per la sorveglianza dei prezzi, cui la Guardia di Finanza assicura il proprio supporto operativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.C. 771),

rilevato che:

l'articolo 1 introduce l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, come rilevata dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti, prevedendo sanzioni da 500 a 6mila euro per le ipotesi di inadempimento;

è ridisegnato il meccanismo di determinazione delle accise sui carburanti, sostanzialmente prevedendo all'articolo 2 che, in corrispondenza di un aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia disposta con decreto interministeriale la riduzione delle accise sui carburanti;

a corollario delle disposizioni testé richiamate, l'articolo 3 interviene, da un lato, a rafforzare i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi e, dall'altro, a istituire la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;

l'articolo 4 ripropone, per il 2023, il cosiddetto «bonus trasporti», istituendo per la sua erogazione un fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2023, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale;

valutate favorevolmente la riproposizione, per l'anno 2023, del cosiddetto «bonus trasporti», quale misura di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e agli studenti, nonché le misure introdotte al fine di contenere l'aumento dei prezzi del carburante, assicurandone al contempo la trasparenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 771, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

preso atto che il provvedimento, che consta di 6 articoli, all'articolo 1, comma 1, riconosce un'esenzione dal computo del reddito del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore;

osservato che tale beneficio è posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione – e al relativo limite quantitativo – per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo, di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986);

osservato, quindi, che l'articolo 4 ripropone, per il 2023, il cosiddetto bonus trasporti – misura istituita nel 2022 dal decreto-legge n. 50 del 2022, articolo 35 – per mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori, istituendo dunque un fondo, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono riconosciuto alle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il decreto-legge in titolo, recante «Disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico»;

preso atto con favore che il provvedimento interviene sull'aumento dei prezzi dei carburanti a tutela dei consumatori e delle imprese;

considerata, in particolare, l'importanza per il comparto agricolo di quanto previsto dall'articolo 3 del provvedimento, nel quale, oltre ad alcune modifiche alla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, è prevista la costituzione di una Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, con la partecipazione non solo di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per materia, ma anche di Ismea e, in caso di fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, di un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF);

rilevato che:

tale intervento rappresenta un primo ed importante passo per affrontare alcune storiche debolezze del settore primario, ed in particolare, del comparto ortofrutticolo, esposto a dinamiche di oscillazione nei prezzi di vendita, con conseguenti ricadute negative sulla competitività delle imprese agricole e con relativo appiattimento verso il basso del prezzo di vendita;

a tale situazione, infatti, occorrerebbe far fronte definendo un meccanismo, compatibile con il quadro europeo, che possa garantire un prezzo di vendita tale da assicurare un minimo di reddittività all'azienda agricola e che tenga conto di diversi fattori di produzione, quali quelli relativi al ciclo delle colture, alla loro collocazione geografica, alla destinazione finale del prodotto, alle caratteristiche territoriali ed organolettiche dello stesso, alle tecniche di produzione utilizzate, al differente costo della manodopera nonché alla concorrenza proveniente dai Paesi extra EU non soggetti alle stesse condizionalità dei produttori europei,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 771, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

preso atto favorevolmente che il provvedimento mira a contenere l'impatto sociale ed economico derivante dall'aumento del costo dei carburanti ed in particolare: detta norme in materia di detassazione dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati nel 2023; fissa specifici obblighi di trasparenza dei prezzi per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti, corredati di sanzioni amministrative; configura una nuova disciplina del meccanismo di determinazione delle aliquote d'accisa sui carburanti; rafforza i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi ed istituisce una commissione di allerta rapida, per il monitoraggio della dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;

considerato che le misure introdotte dal provvedimento sono pienamente coerenti con il quadro di interventi, di competenza degli Stati membri dell'Unione europea, prospettato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 sulla risposta dell'UE al rincaro dei prezzi dell'energia in Europa;

rilevato che l'intervento legislativo non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'UE e che non sono note procedure di infrazione nei confronti dell'Italia in materia,

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PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

1. Il decreto-14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi»;

al secondo periodo, le parole: «e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede», dopo le parole: «n. 307, e, quanto» è inserita la seguente: «a» e le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «n. 99,» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 99,», dopo le parole: «dei prezzi comunicati» sono inserite le seguenti: «dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale» e le parole: «sul proprio sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»;

al secondo periodo, le parole: «lett. l-bis), del» sono sostituite dalle seguenti: «lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione»;

al comma 4:

i periodi dal primo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto»;

al sesto periodo, dopo le parole: «comma 5, del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 3» e le parole: «all'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «allo sviluppo»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124. Nelle more della piena interoperabilità tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, è comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 6, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predispone trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito internet dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del made in Italy.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218) – 1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “euro VI” si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), le parole: «Il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «291. Il decreto» e le parole: «nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «sportelli o analoga denominazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominati»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «della collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che» sono sostituite dalle seguenti: «della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che»;

al numero 2), le parole: «sono sottratti alla disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico»;

al numero 3), le parole: «non costituisca reato» sono sostituite dalle seguenti: «costituisca reato,» e le parole: «nel luogo» sono sostituite dalle seguenti: «per il luogo»;

alla lettera c):

al capoverso 199-bis, al primo periodo, dopo le parole: «materie prime sui mercati internazionali» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione,» e, al secondo periodo, le parole: «sulla filiera» sono sostituite dalle seguenti: «nella filiera»;

è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«199-septies. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonché di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), capoverso 199-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy»;

al comma 2, capoverso 4-bis, terzo periodo, le parole: «e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «o maggiori oneri».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «del caro energia» sono sostituite dalle seguenti: «del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «e del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro» e, al terzo periodo, la parola: «previste» è soppressa;

al comma 3, la parola: «CO2» è sostituita dalla seguente: «CO2», le parole: «fondo ammortamento titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» e dopo le parole: «bilancio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2023».

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Decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;

Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di rafforzare i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 10 e del 12 gennaio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009 n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. l-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.

3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2.

3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni. L'accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.

4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell'articolo 15, comma 5, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.

5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui al comma 2 è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinata all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo.

5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinata allo sviluppo dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo.

5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124. Nelle more della piena interoperabilità tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, è comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura».

6. All'articolo 17, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura».

7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

7. Identico.

7-bis. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predispone trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito internet dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del made in Italy.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Articolo 1-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione «euro VI» si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 290, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

a) identica;

b) il comma 291 è sostituito dal seguente:

b) identico:

«Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato.».

« 291. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.».

Articolo 3.
(Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi)

Articolo 3.
(Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 198, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoga denominazione, qualora istituiti con legge regionale.»;

a) al comma 198, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, comunque denominati, qualora istituiti con legge regionale.»;

b) al comma 199:

b) identico:

1) al primo periodo, le parole: «si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza,»;

1) al primo periodo, le parole: «si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza,»;

2) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante sono sottratti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

2) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

3) dopo il sesto periodo, è inserito il seguente: «Salvo che il fatto non costituisca reato le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente nel luogo in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»;

3) dopo il sesto periodo, è inserito il seguente: «Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente per il luogo in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»;

c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti:

c) identico:

«199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

«199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi nella filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-bis partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

199-ter. Identico.

199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonché esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati.

199-quater. Identico.

199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.

199-quinquies. Identico.

199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui ai commi da 199-bis a 199-quinquies sono svolte dall'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.».

199-sexies. Identico.

199-septies. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonché di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025».

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), capoverso 199-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. All'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

2. Identico:

«4-bis. L'Unità di missione di cui al comma 2 cura le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unità di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».

«4-bis. L'Unità di missione di cui al comma 2 cura le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unità di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Articolo 4.
(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

Articolo 4.
(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Articolo 5.
(Disposizioni contabili)

Articolo 5.
(Disposizioni contabili)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Identico.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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