PDL 769

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 769

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI

Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in una regione diversa da quella di residenza

Presentata il 13 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ha votato il 63,91 per cento degli aventi diritto: si tratta del dato più basso mai registrato per le elezioni politiche. Quattro anni fa, nella tornata del 2018, l'affluenza era stata del 72,94 per cento per la Camera e del 73 per cento per il Senato. La notizia dunque non è tanto il basso livello di partecipazione, ma la ragione per cui gli italiani decidono di non votare. Il calo dei numeri dei votanti ha avuto inizio con lo scandalo Tangentopoli e l'inizio della cosiddetta «Seconda Repubblica».
Eppure il diritto al voto è una delle maggiori conquiste delle democrazie libere e moderne. Nel nostro Paese il diritto di voto è un diritto inviolabile, sancito dall'articolo 48 della Costituzione. Quello che spesso si dimentica però, è che, oltre ad essere un diritto, il voto è un dovere civico, che tutti i cittadini hanno.
Purtroppo, il tema dell'astensionismo domina da anni il dibattito politico. Elezione dopo elezione, tornata dopo tornata, la partecipazione elettorale del popolo italiano è diminuita in maniera sostanziale. Alle prime elezioni della Camera dei deputati (1948) partecipò il 92,23 per cento del corpo elettorale, nel 2013 la percentuale era del 75,20 per cento, per la prima volta sotto la soglia dell'80 per cento, oggi non vota più un terzo degli aventi diritto: un macigno indigesto per la democrazia!
Nel nostro Paese si discute da tempo su come riportare alle urne gli aventi diritto. Si pensi che, in occasione del recente referendum sulle trivelle, alcune figure istituzionali, tra cui il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, Matteo Renzi, hanno sostenuto la legittimità del non voto, riconoscendolo come diritto di ogni cittadino.
Da tempo, quasi tutti gli osservatori evidenziano tre cause principali dell'astensionismo: I) la tendenza a partecipare solo alle tornate elettorali ritenute più importanti: generalmente l'affluenza è parecchio più alta alle elezioni politiche che alle amministrative; II) la forte somiglianza tra proposte e idee dei vari candidati e delle diversi coalizioni, con la conseguenza che la vittoria di uno o dell'altro avrebbe uno scarso impatto sulla vita dei cittadini; III) la crisi dei partiti, i quali ormai non riescono più a mobilitare gli elettori e portarli alle urne.
In Italia la terza causa sembra essere la più influente, con una generale sfiducia nei confronti dei partiti e delle istituzioni. Grazie alla terza edizione del Rapporto sul benessere equo e sostenibile (Bes) dell'Istat, il fenomeno di cui si è detto risulta ancora più evidente. Lo studio ha una sezione dedicata alla politica e alle istituzioni in cui, fra le altre cose, si tiene traccia della fiducia dei cittadini nei confronti di: partiti politici, Parlamento, sistema giudiziario, istituzioni locali e forze dell'ordine.
In questo contesto può sembrare paradossale, ma ci sono circa 5 milioni di persone, circa 600 mila studenti e 4,3 milioni di lavoratori, che in Italia vivono lontano dal luogo di residenza e che vorrebbero votare ma non possono perché, per le più svariate ragioni, non sono riusciti a tornare a casa e dunque ad andare al seggio.
Sono cittadini italiani come tutti gli altri, hanno gli stessi diritti e vorrebbero poterli esercitare allo stesso modo, senza disparità e senza discriminazioni. Questo però non accade per l'esercizio di uno dei nostri diritti fondamentali: il diritto di voto.
Perché? Solo per il fatto che non hanno la residenza nella città in cui studiano, lavorano o si curano, e non possono votare perché lontani da casa e pertanto, per potere esercitare il proprio diritto di voto, sono costretti a prendere un aereo, un pullman, un treno o comunque a spostarsi e quindi a spendere soldi ed energie. Invece, altro paradosso, se vivessero all'estero, anche dall'altra parte del mondo, potrebbero votare senza alcuna difficoltà nel luogo in cui si trovano senza essere costretti a viaggiare, attraverso il sistema del voto per corrispondenza.
L'articolo 48 della nostra Costituzione afferma che il voto è libero ed eguale. La teoria però non basta: deve essere così anche in pratica, in qualsiasi situazione. Il diritto di voto è un diritto che deve essere garantito a tutti, in egual modo, sempre e comunque.
Per poter cambiare l'attuale situazione i firmatari della presente proposta di legge ritengono che sia necessario avanzare le seguenti proposte:

1) Nei referendum consentire agli elettori fuori sede di votare nel seggio del comune di domicilio, presentando una domanda in via telematica tramite SPID, con allegato il contratto di lavoro o il certificato d'iscrizione all'università;

2) Nelle elezioni politiche per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e nelle elezioni per il Parlamento europeo consentire agli elettori fuori sede di votare per corrispondenza senza spostarsi, analogamente a quanto accade per gli elettori residenti all'estero, con la differenza che il voto sarà contato nella circoscrizione elettorale di residenza.

Gli obiettivi della proposta sono, pertanto, i seguenti:

a) rendere il diritto di voto concretamente accessibile a tutti, in qualsiasi condizione;

b) facilitare il suo esercizio per gli elettori fuori sede;

c) dare la possibilità agli elettori fuori sede di scegliere se votare nel comune di domicilio o in quello di residenza;

d) ridurre gli eventuali costi dei viaggi di ritorno a casa per andare a votare;

e) combattere l'astensione dal voto.

Si tratta di una proposta di legge semplice, immediata ed efficace per favorire la partecipazione al voto e consentire a tutti i cittadini di esercitare in maniera paritaria un proprio diritto fondamentale.
In questa direzione, su impulso del comitato «Voto dove vivo» e nel pieno rispetto dell'articolo 48 della Costituzione e dei princìpi in esso sanciti della segretezza, della libertà e dell'eguaglianza del voto, l'articolo 1 della presente proposta di legge introduce, per le elezioni politiche della Camera e del Senato e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per i referendum, la possibilità di votare in un seggio diverso da quello naturale del comune di residenza, specificando che tale possibilità viene concessa unicamente a fronte di motivi circostanziati di studio, di lavoro o di cura, che devono essere certificati, al momento della domanda, tramite la presentazione: di un certificato di iscrizione presso un'università, se la richiesta è presentata per motivi di studio da uno studente fuori sede; di una copia del contratto di lavoro o di una certificazione resa dal datore di lavoro, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro; di un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il comune nelle cui liste elettorali il paziente risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono temporaneamente domiciliati.
2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.
3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6.
5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 2.
(Modalità di esercizio del voto nelle consultazioni referendarie)

1 Gli elettori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al medesimo articolo 1, comma 4.
2. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 1, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Art. 3.
(Modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

Art. 4.
(Modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati)

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

Art. 5.
(Modalità di esercizio del voto per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

Art. 6.
(Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.
2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni dalla trasmissione dello schema. Qualora il regolamento non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del regolamento, invia al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dal parere di cui al presente comma qualora non sia espresso entro i termini assegnati.

Art. 7.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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