PDL 758

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 758

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIABURRO, AMORESE, CARETTA, CERRETO, LONGI, MARCHETTO ALIPRANDI, TREMAGLIA, URZÌ, VINCI, ZURZOLO

Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano

Presentata l'11 gennaio 2023

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Onorevoli colleghi! – La calligrafia occidentale in alfabeto latino ha una storia lunga e complessa, che si sviluppa dall'età romana arcaica fino ai giorni nostri, passando per la diffusione del Cristianesimo e per l'età rinascimentale, e che ha costituito una importante occasione di diffusione e sviluppo della calligrafia anche grazie all'influenza di Francesco Petrarca e della scuola umanista fiorentina, dando luogo ad un periodo florido per la calligrafia occidentale e italiana, ulteriormente rilanciata dalla nascita della stampa a metà del XV secolo. Con il passare degli anni, la scrittura calligrafica ed il corsivo sono passati da essere una tradizione trasmessa principalmente nelle comunità monastiche ad uno strumento di uso comune, rappresentativo della cultura e della storia dei popoli. La scrittura è un'abilità cognitiva complessa, che implica la gestione contemporanea di svariati processi motori e cognitivi per controllare simultaneamente dita, polso e braccia, nonché per controllare la memoria, la vista e l'attenzione. Secondo varie ed autorevoli teorie psicologiche, l'intelligenza rappresenta la forma di maggiore adattamento della mente alla realtà da parte di un individuo in quel particolare momento della propria vita, per cui ogni adattamento è dato dalla mediazione di processi di assimilazione, dall'acquisizione di informazioni provenienti dall'esterno e di accomodamento, cioè di integrazione di queste informazioni con quelle già in possesso, ed è l'interazione di questi processi che, nel bambino, porta a sviluppi qualitativi delle proprie capacità cognitive. Infatti, il coordinamento tra l'azione delle dita, del polso, delle braccia, la memoria, la vista e l'attenzione richiesto dalla scrittura grafica in corsivo è tale da stimolare il pensiero logico-lineare, andando a sviluppare un'attività neuronale nelle aree del cervello coinvolte nell'attività del pensiero, del linguaggio e della memoria, al punto che la perdita della scrittura e della grafia scritta potrebbe degenerare in una maggiore diffusione di disturbi dell'apprendimento. È proprio in tal senso che il riconoscimento del valore della calligrafia e della scrittura costituiscono una risorsa per lo sviluppo delle capacità cognitive dei bambini, rappresentando un investimento nel capitale umano nazionale in un'ottica di lungo periodo. Come noto, il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ha iscritto, nel 2021, la calligrafia araba nel novero del patrimonio immateriale dell'umanità, in quanto scrittura nata «per trasmettere armonia, grazia e bellezza», riconoscimento del quale la scrittura a mano in alfabeto latino è ancora sprovvista, nonostante la sua immensa rilevanza sotto il profilo storico e culturale. La presente proposta di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca le finalità della legge. L'articolo 2 reca l'istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano. L'articolo 3 individua in dettaglio le attività di valorizzazione della scrittura a mano, nonché l'istituzione di un apposito Comitato, istituito presso il Ministero della cultura, deputato a fornire sostegno alle attività di sensibilizzazione e tutela del valore della scrittura a mano. L'articolo 4 reca la disciplina in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale di cui all'articolo 2. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. In considerazione dell'importanza della scrittura a mano nel preservare parte della storia della lingua italiana, tenuto conto del valore della calligrafia e della scrittura per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative e stante il valore storico della calligrafia nella storia italiana ed occidentale ed il suo valore storico come elemento di rappresentanza della cultura italiana, nonché dato il valore della scrittura nel ridurre e contrastare l'analfabetismo, la Repubblica promuove tutte le iniziative necessarie per valorizzare la scrittura a mano.

Art. 2.
(Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano)

1. La Repubblica, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, riconosce il giorno 23 gennaio di ogni anno quale Giornata nazionale dedicata alla scrittura a mano, di seguito denominata «Giornata nazionale».
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 3.
(Attività celebrative da svolgere in occasione della Giornata nazionale della scrittura a mano)

1. In occasione della Giornata nazionale lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati alla valorizzazione della scrittura a mano.
2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione della scrittura a mano, della calligrafia e della scrittura in corsivo e alla sensibilizzazione degli alunni sull'importanza della medesima.
3. Ai fini del coordinamento delle attività di cui al presente articolo, nonché per le attività propedeutiche a dare seguito alle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso il Ministero della cultura, il Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano, composto da:

a) due rappresentanti dell'istituto grafologico internazionale Girolamo Moretti di Urbino;

b) due rappresentanti del Ministero della cultura;

c) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito;

d) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.

4. Il Comitato elegge, tra i propri componenti, a maggioranza semplice dei voti espressi, il presidente, con mandato equivalente alla durata del Comitato medesimo.
5. Il Comitato esercita altresì la funzione di consulenza tecnica per le attività propedeutiche alla presentazione all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) dell'istanza per il riconoscimento della scrittura a mano come patrimonio dell'umanità.
6. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spetta ai suoi componenti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
7. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per il funzionamento del Comitato.

Art. 4.
(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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