PDL 755

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 755

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MAGI, DELLA VEDOVA

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, e all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini
di Stati dell'Unione europea residenti in Italia

Presentata l'11 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Risale al 1992 l'approvazione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, nota come «Convenzione di Strasburgo», resa esecutiva in Italia, limitatamente ai capitoli A e B, dalla legge 8 marzo 1994, n. 203, che impegna gli Stati parte a garantire ai residenti stranieri una serie di diritti al fine di favorire la loro partecipazione alla vita pubblica locale. A livello europeo, la materia è stata trattata dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, attuata dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e dalla direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, attuata dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
Tuttavia, la maggior parte dei cittadini dell'Unione europea non è a conoscenza di tale diritto di voto e, di conseguenza, non lo esercita. Il fenomeno riguarda un numero importante di persone; complessivamente, infatti, i cittadini stranieri provenienti da Paesi dell'Unione europea residenti in Italia al 1° gennaio 2022 risultano essere 1.389.331.
Secondo i dati ufficiali pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, al 1° gennaio 2022 il numero totale di cittadini rumeni residenti in Italia era di 1.083.771; seguono, con molta distanza, la comunità polacca con 74.981 residenti, quella bulgara con 49.205 residenti, i tedeschi (32.984) e i francesi (28.735). I cittadini rumeni rappresentano il 21,5 per cento degli stranieri in Italia, oltre il 30 per cento nel Lazio, in Piemonte, Calabria e Basilicata.
Nonostante la massiccia presenza di cittadini stranieri provenienti da Paesi dell'Unione europea residenti in Italia, la loro partecipazione alla vita politica italiana è molto ridotta, anche a causa della difficoltà di reperire informazioni sul diritto di votare e di candidarsi; si pensi, ad esempio, che in Italia vi sono soltanto 48 consiglieri comunali rumeni su un numero così elevato di residenti nel territorio nazionale.
La presente proposta di legge intende dunque garantire il reale esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini europei alle elezioni amministrative ed europee, aumentando i tassi di partecipazione a tali elezioni e, di conseguenza, potenziando il loro coinvolgimento nella vita politica e sociale del Paese in cui risiedono.
Per quanto riguarda le elezioni per il Parlamento europeo, all'articolo 8 della direttiva 93/109/CE si specifica che «L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà». La presente proposta di legge non modifica l'impianto della legislazione vigente, ma prevede che, al momento della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il cittadino dello Stato membro dell'Unione possa presentare anche la domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune. Si prevede, inoltre, che la mancata domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta non precluda la possibilità di presentare una successiva domanda.
Per quanto riguarda le elezioni amministrative, invece, l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/109/CE dispone che gli Stati membri dell'Unione europea nei quali il voto non è obbligatorio possano prevedere l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali degli elettori di uno Stato membro. Di conseguenza, la presente proposta di legge prevede che i cittadini dell'Unione, a seguito dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, siano iscritti d'ufficio nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune nella prima revisione utile. In via transitoria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, gli uffici comunali competenti provvedono all'iscrizione d'ufficio nella lista elettorale aggiunta per le elezioni amministrative dei cittadini stranieri residenti nel comune.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, in materia di esercizio del diritto di voto alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominati “cittadini dell'Unione”, a seguito di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sono iscritti d'ufficio nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune nella prima revisione utile»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «nelle liste elettorali aggiunte» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anagrafe della popolazione residente»;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: «Ai fini di cui al comma 1,» sono soppresse;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e» sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di esercizio del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta di cui al primo periodo può essere presentata dal cittadino dello Stato membro dell'Unione anche al momento della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente; la mancata domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta al momento della richiesta di iscrizione nell'anagrafe non preclude la possibilità di presentare una successiva domanda di iscrizione nella lista aggiunta».

Art. 3.
(Disposizione transitoria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici comunali competenti provvedono all'iscrizione d'ufficio nella lista elettorale aggiunta per le elezioni amministrative dei cittadini stranieri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, che, alla medesima data di entrata in vigore, sono già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel comune.

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