PDL 750-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 750-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

e dal ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

di concerto con il ministro della giustizia
(NORDIO)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

e con il ministro della difesa
(CROSETTO)

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

Presentato il 2 gennaio 2023

(Relatori per la maggioranza: ZIELLO , per la I Commissione;
RAIMONDO , per la IX Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 31 gennaio 2023, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C.750 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 3 articoli per un totale di 4 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di adottare misure di gestione delle operazioni di soccorso in mare nell'ambito della gestione dei flussi migratori;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera b); tale disposizione prevede infatti che il personale delle navi impegnate in attività di soccorso marittimo avvii tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione della autorità; al riguardo, al fine di evitare contenziosi, potrebbe risultare opportuno specificare meglio i «dati rilevanti» ai quali si fa riferimento;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera b).

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

i commi da 2-quater a 2-septies dell'articolo 1, introducono una nuova disciplina sanzionatoria, di natura amministrativa, per i casi di inosservanza del provvedimento del Governo di divieto o limitazione del transito e della sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni;

il citato comma 2-quater sostituisce l'illecito penale con la sanzione amministrativa pecuniaria, prevedendo il fermo amministrativo per 2 mesi e, in caso di reiterazione, la confisca della nave ai sensi del comma 2-quinquies;

il comma 2-sexies introduce una nuova fattispecie di illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite dalla predetta autorità. In questi casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e a 10.000 euro nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave e, in caso di reiterazione, la sanzione accessoria del fermo amministrativo viene portata a due mesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 750, di conversione del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori;

preso atto che, in via generale, il provvedimento definisce le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in mare in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi non governative nel mare territoriale;

evidenziato che le operazioni di soccorso devono essere immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo – ovvero, il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto –, nonché allo Stato di bandiera, e devono essere effettuate nel rispetto di precise indicazioni emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dalle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo;

rilevato che gli operatori di soccorso in mare devono altresì: operare secondo autorizzazioni o abilitazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera e possedere requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione; informare tempestivamente le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità; richiedere, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; raggiungere senza ritardo il porto di sbarco assegnato per il completamento dell'intervento di soccorso; fornire alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni relative alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;

apprezzato che la nuova disciplina garantisce comunque il transito e la sosta di navi nel mare territoriale ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità, pur facendo salva, in caso di violazione del provvedimento di divieto di transito e sosta, l'applicazione di sanzioni;

valutati positivamente i piani d'azione predisposti dalla Commissione europea, su sollecitazione del Consiglio europeo, per il Mediterraneo centrale ed i Balcani, finalizzati a ridurre la migrazione irregolare intrapresa in condizioni di insicurezza, fornire soluzioni ai problemi emergenti riguardanti le attività di ricerca e soccorso e rafforzare la solidarietà riequilibrando le responsabilità tra gli Stati membri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 750 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la sanzione amministrativa accessoria della confisca, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoversi 2-quinquies e 2-sexies, presenta un ambito di applicazione estremamente limitato, in quanto circoscritto alla sola ipotesi di reiterazione delle violazioni con l'utilizzo della medesima nave;

all'attuazione della predetta disposizione potrà pertanto farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, tenendo altresì conto della deterrenza delle nuove fattispecie sanzionatorie, che, ai capoversi 2-quater e 2-sexies della medesima lettera b), introducono, prima della confisca, la sanzione accessoria del fermo amministrativo, le cui spese sono poste a carico dell'armatore o, in sua assenza, del comandante o di altro soggetto obbligato in solido;

rilevato che, da un punto di vista formale, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, dovrebbe essere riferita all'intero provvedimento, anziché alle «presenti disposizioni», giacché, in tale ultimo caso, la stessa sembrerebbe riguardare le sole disposizioni del medesimo articolo 2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

preso atto con favore che il provvedimento si propone di regolamentare l'azione delle navi delle ONG nel Mediterraneo al fine di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;

rilevato, per quanto riguarda gli interventi operati a livello dell'Unione europea, che a seguito del parziale stallo del negoziato sul le proposte di riforma del sistema comune europeo di asilo, nel settembre del 2020 la Commissione europea ha presentato una serie di proposte normative e di altre iniziative per un nuovo corso in materia di politica di migrazione e di protezione internazionale tuttora in discussione;

considerato che la nuova disciplina recata dal decreto-legge prevede che il provvedimento d'interdizione al transito o alla sosta non sia adottato in caso di operazioni di soccorso, individuando tuttavia una serie di ulteriori condizioni di svolgimento delle operazioni in questione in presenza delle quali – laddove ricorrano congiuntamente – l'adozione dei suddetti provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale deve essere esclusa;

valutata positivamente la scelta a favore di un sistema sanzionatorio di natura amministrativa, in sostituzione del vigente sistema di natura penale, sottesa al provvedimento;

ritenuto conclusivamente che l'impianto complessivo dell'intervento legislativo mira a contemperare l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e nazionale in materia, con quella di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay, del 1982,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.

1. Il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera b):

al capoverso 2-bis, lettera a), le parole: «ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «alle certificazioni e ai documenti rilasciati» e le parole: «in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonché delle condizioni di vita e di lavoro a bordo»;

al capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole: «all'articolo 214 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

al capoverso 2-sexies:

al primo periodo, la parola: «limite» è sostituita dalla seguente: «limitazione», e le parole: «o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni»;

al terzo periodo, le parole: «trova applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applica»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco»;

al capoverso 2-septies:

al primo periodo, dopo le parole: «2-sexies, primo» sono inserite le seguenti: «e quinto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per il luogo di accertamento della violazione»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Si osservano» sono inserite le seguenti: «, in quanto compatibili,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

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Decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2023.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di gestione delle operazioni di soccorso in mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

a) identica;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

b) identico:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Ai fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

«2-bis. Identico:

a) la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare opera in conformità ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera ed è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione;

a) la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare opera in conformità alle certificazioni e ai documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di bandiera ed è mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonché delle condizioni di vita e di lavoro a bordo;

b) sono state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;

b) identica;

c) è stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco;

c) identica;

d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

d) identica;

e) sono fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;

e) identica;

f) le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

f) identica.

2-ter. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità, fatta salva, in caso di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies.

2-ter. Identico.

2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2-quinquies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.

2-quinquies. Identico.

2-sexies. Fuori dei casi in cui è stato adottato il provvedimento di limite o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della nave o l'armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi e trova applicazione il comma 2-quater, secondo, quarto, quinto e sesto periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica quanto previsto dal comma 2-quinquies.

2-sexies. Fuori dei casi in cui è stato adottato il provvedimento di limitazione o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della nave o l'armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi e si applica il comma 2-quater, secondo, quarto, quinto e sesto periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica quanto previsto dal comma 2-quinquies. Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco.

2-septies. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

2-septies. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo e quinto periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020».

Articolo 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Articolo 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Crosetto, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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