PDL 748

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 748

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ONORI, LOMUTI, AMATO, CAROTENUTO, CHERCHI, PAVANELLI, PENZA, SCERRA, PORTA, TONI RICCIARDI

Agevolazioni concernenti l'imposta municipale propria e la tassa sui rifiuti in favore dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Presentata il 2 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge s'intende operare una parziale revisione del sistema fiscale concernente i cittadini italiani residenti all'estero.
Come è noto, un'importante comunità di italiani vive fuori dei confini nazionali. Al 1° gennaio 2022 i cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) erano 5.806.068, il 9,8 per cento rispetto agli oltre 58,9 milioni di italiani residenti in Italia. Mentre l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento della popolazione residente (-1,1 per cento dal 2020), gli italiani all'estero sono cresciuti nel 2021 del 2,7 per cento, che diventa il 5,8 per cento dal 2020. In valore assoluto si tratta di quasi 154.000 nuove iscrizioni nell'AIRE a fronte della diminuzione di oltre 274.000 residenti nel territorio nazionale. In tale contesto, risulta inoltre interessante sottolineare che tutte le regioni, senza alcuna eccezione, perdono residenti aumentando, però, la loro presenza all'estero (dati del Rapporto italiani nel mondo 2022 della Fondazione Migrantes).
Come risulta ai proponenti del presente atto, vi è una profonda percezione di iniquità da parte della maggior parte dei cittadini italiani residenti all'estero rispetto ad alcuni tributi: in particolare, l'imposta municipale propria (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI).
La presente proposta di legge prevede l'esenzione dall'IMU per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata né data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dal soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia iscritto all'AIRE, al fine di ristabilire l'equità fiscale nonché di favorire il cosiddetto «turismo delle radici» e tenere vivi i legami storici e familiari di milioni di italiani che vivono e risiedono all'estero.
Per quanto concerne invece la TARI, molti residenti all'estero invocano una riduzione improntata al principio della proporzionalità.
In merito alla menzionata istanza, si ritiene opportuno evidenziare che già esistono significative sentenze che affrontano tale questione. Si vedano, ad esempio, la recente pronuncia (sentenza n. 26 del 2022) della commissione tributaria della regione Toscana e, qualche anno prima, la sentenza n. 4223 del 2017 del Consiglio di Stato, V sezione, a sostegno del principio di proporzionalità.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha affermato che il principio di proporzionalità, cui si deve conformare la discrezionalità amministrativa nell'individuazione delle tariffe, porti a ritenere non legittimo un criterio di determinazione che risulti più gravoso per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel comune.
Successivamente, conformandosi alla menzionata posizione del Consiglio di Stato, la commissione tributaria della regione Toscana, nella citata sentenza n. 26 del 2022, ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale sulla TARI che non rispetti il principio di proporzionalità in relazione a soggetti residenti e non residenti.
Si ritiene opportuno citare un significativo passaggio della motivazione della menzionata sentenza: «abitando i residenti con continuità nel territorio comunale, la logica vuole che gli stessi vi producano ben più rifiuti di coloro che invece, a parità di condizioni abitative, vi ci soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari, generalmente proprio i non residenti e ciò vale a maggior ragione in una località turistica a vocazione balneare prettamente stagionale, dove è normale immaginare che i non residenti siano mediamente assenti per la maggior parte dell'anno, limitandosi la presenza a parte della stagione estiva, di talché deve essere annullato perché illegittimo il regolamento comunale nella parte in cui determini una ripartizione delle spese distinguendo fra utenze domestiche residenti e non residenti con un aggravio per queste ultime, in violazione del criterio di proporzionalità e della ratio della normativa applicabile».
In tale scenario, non si può inoltre fare a meno di notare che il regime di riduzioni relativo a una specifica categoria di pensionati – sia pur condivisibile in termini generali – aumenta la percezione di scarsa equità rispetto alla complessiva platea dei residenti all'estero che, spesso, anche a costo di grossi sacrifici, si trova a dover fare fronte a gravosi oneri fiscali connessi ad abitazioni scarsamente utilizzate e che non producono reddito.
Solo per citare gli ultimi sviluppi, con la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) è stato, infatti, disposto che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU sia applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo sia dovuta in misura ridotta di due terzi. Poi, con la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) tale riduzione dell'IMU, limitatamente al 2022, è passata dalla misura del 50 per cento a quella del 37,5 per cento.
Dunque, analizzando la situazione da un punto di vista generale e dando adeguato rilievo alle osservazioni dei nostri concittadini all'estero, si avverte senza ombra di dubbio la necessità di introdurre nel nostro ordinamento elementi di riforma della materia, in una prospettiva più ampia che tenga conto delle legittime istanze di tutti i soggetti interessati dalla disciplina in questione.
L'articolato proposto prevede, quindi, disposizioni finalizzate alla revisione del sistema fiscale concernente i cittadini italiani residenti all'estero: a tal proposito, l'articolo 1 prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU in relazione a una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'AIRE, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
L'articolo 2 applica l'imposta comunale della TARI per ciascun anno in misura ridotta di due terzi su una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'AIRE, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie.
L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore.
I firmatari del presente atto ritengono che attraverso tale proposta normativa il legislatore possa disegnare un sistema fiscale più equo nei confronti della totalità dei cittadini italiani residenti all'estero.
Alla luce di quanto esposto, si auspica la celere approvazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 1, comma 741, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-bis) una sola unità immobiliare, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».

Art. 2.
(Riduzione della tassa sui rifiuti per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 659 è inserito il seguente:

«659-bis. Il comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede per ciascun anno una riduzione tariffaria nella misura di due terzi su una sola unità immobiliare, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui alla presente legge, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Decorrenza dell'efficacia)

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.

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