PDL 731

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 731

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAVANELLI, AMATO, ASCARI, CHERCHI, FEDE,
L'ABBATE, ONORI, PENZA, SCERRA

Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di valutazione dei progetti concernenti l'utilizzazione di infrastrutture ferroviarie di carattere locale per il transito di veicoli ferroviari leggeri destinati al trasporto pubblico e la programmazione di servizi di trasporto rapido di massa svolti mediante autobus e filobus snodati

Presentata il 22 dicembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – L'articolo 2, numero 18), della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, definisce il tram-treno come un veicolo progettato per un uso combinato sia su infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia che su infrastrutture ferroviarie. In altri termini, il tram-treno può essere inteso come quel sistema di trasporto pubblico che prevede l'interconnessione tra due reti, una tramviaria e una ferroviaria, tale da permettere l'instradamento dei rotabili ferroviari su tratte tranviarie o viceversa, in cui nessuno dei due sistemi viene escluso dal proprio normale esercizio.
Tale sistema di trasporto presenta l'indubbio vantaggio di garantire la velocità e la frequenza delle vetture. Inoltre, viaggiando in superficie su corsie preferenziali dedicate, ovvero anche su corsie preferenziali miste condivise con le autovetture, esso non rappresenta un mezzo di spostamento invasivo o in grado di alterare la scena urbana, ma al contrario è in grado di integrarsi con la stessa anche nell'ottica della rigenerazione urbana. Il tram-treno ha, inoltre, il pregio di eliminare le barriere architettoniche e di ridurre sensibilmente l'inquinamento ambientale e acustico.
La capacità media del tram-treno equivale a circa 3 autobus di normali dimensioni, in grado di sostituire fino a 250 auto, calcolando un numero massimo di 2 persone a metro quadro.
Infine, a fronte di un investimento iniziale, il tram-treno ha il pregio di abbattere sensibilmente i costi di gestione.
L'articolo 1, paragrafo 5, della citata direttiva detta la disciplina generale destinata ai tram-treni operanti nel sistema ferroviario dell'Unione, applicabile nel caso in cui non esistano specifiche tecniche di interoperabilità (STI). In particolare, gli Stati membri devono provvedere ad adottare norme nazionali o altre pertinenti misure accessibili per garantire che i tram-treni soddisfino i requisiti essenziali pertinenti. Essi, inoltre, possono adottare norme nazionali per specificare la procedura di autorizzazione applicabile a tali tram-treni. In questo caso, l'autorità che rilascia l'autorizzazione dei veicoli consulta l'autorità di sicurezza nazionale competente al fine di garantire che l'esercizio misto di tram-treni e treni soddisfi tutti i requisiti essenziali nonché gli obiettivi comuni di sicurezza pertinenti.
Nonostante tali previsioni, l'Italia non è mai intervenuta per dare attuazione a tali disposizioni, né esistono STI applicabili ai tram-treni, di talché gli stessi non possono essere considerati sistemi di trasporto pubblico omologati. Nonostante numerosi progetti presentati a livello locale, l'operatività dei tram-treni necessita di una deroga espressa.
E in effetti, la stessa direttiva (UE) 2016/797 impone, per i tram-treni che utilizzano un'infrastruttura ferroviaria, che sia garantito «il rispetto di tutti i requisiti essenziali, nonché del livello di sicurezza atteso per le linee interessate».
La presente proposta di legge si propone l'obiettivo di porre rimedio proprio a questo deficit normativo introducendo due nuovi commi nell'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale».
Più nel dettaglio, la proposta di legge prevede, entro il 31 dicembre 2023, l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti contenente le linee guida per la redazione e la valutazione di proposte progettuali su rami ferroviari di carattere locale, anche tramite la realizzazione di nuove infrastrutture a esse collegate, che siano utilizzabili da servizi tram o da altri servizi su rotaie.
Le linee guida, in particolare, previa disamina dei regolamenti vigenti negli altri Paesi dell'Unione europea ove sistemi tipo tram-treno sono già operativi (in particolare le «Condizioni speciali per la circolazione di veicoli ferroviari leggeri (VFL) in modalità mista con il controllo dei veicoli ferroviari di trasporto pubblico» adottate in Germania), dovranno indicare, tra l'altro, la definizione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura, il campo di applicabilità e i possibili percorsi autorizzativi di servizi di trasporto leggero su rotaia e delle sedi utilizzabili in quanto attrezzate con alcuni componenti tecnologici necessari per consentire il transito di veicoli ferroviari leggeri su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria a fini di connettività, nonché contenere le successive istruzioni operative relative al completamento dello schema normativo e autorizzativo dell'esercizio ferroviario leggero.
Inoltre, si prevede che entro il 31 dicembre 2023, sia emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti contenente le linee guida volte a definire tipologia e caratteristiche degli itinerari dove siano pianificabili servizi di trasporto rapido di massa esperiti con autobus biarticolati e filobus bisnodati di lunghezza fino a 24 metri.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«12-octies. Al fine di favorire il recupero, la valorizzazione e il migliore uso allo stato della tecnica in chiave di transizione ecologica di infrastrutture ferroviarie di carattere locale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida per la redazione e la valutazione di progetti concernenti l'utilizzazione di strutture ferroviarie di carattere locale, anche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture a esse collegate, per il transito di tram e di veicoli leggeri su rotaia. Le linee guida indicano, tra l'altro, la definizione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura, il campo di applicabilità e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto leggero su rotaia, nonché l'individuazione delle sedi utilizzabili in quanto attrezzate con i componenti tecnologici necessari per consentire il transito di veicoli ferroviari leggeri su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria a fini di connettività; le linee guida devono altresì contenere tutte le ulteriori previsioni necessarie a rendere possibile l'esercizio dei servizi di trasporto leggero su rotaia.
12-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida volte a definire tipologia e caratteristiche degli itinerari nei quali può essere prevista la programmazione di servizi di trasporto rapido di massa svolti mediante autosnodati e filosnodati di lunghezza fino a 24 metri, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

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