PDL 728

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 728

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAVANELLI, AMATO, ASCARI, CHERCHI, L'ABBATE,
PENZA, SCERRA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di disciplina dell'adozione dei minori e dell'accesso alle informazioni sull'identità dei genitori da parte del figlio adottato o non riconosciuto alla nascita

Presentata il 20 dicembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La legge 4 maggio 1983, n. 184, contiene disposizioni per assicurare il diritto del minore di crescere ed essere educato dalla propria famiglia. Si tratta di un principio che permea l'intera legge, che è stato oggetto, altresì, di diversi arresti giurisprudenziali, tanto da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo che della Corte di cassazione (si veda, ex multis, Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 20936 del 17 ottobre 2016), volti a stabilire la salvaguardia del rapporto del minore con i propri genitori biologici e a configurare, quindi, l'adozione come extrema ratio da perseguire laddove la conservazione della relazione tra genitori e minore possa compromettere definitivamente il corretto e sano sviluppo del minore stesso.
Il diritto del minore a vivere presso la propria famiglia biologica non ha, quindi, carattere assoluto, ma è cedevole di fronte al superiore interesse a una crescita sana ed equilibrata. La famiglia, quale formazione sociale riconosciuta espressamente dalla Costituzione, rappresenta, infatti, il luogo naturale che deve fornire al minore gli elementi necessari per la crescita e porre la base per lo sviluppo della personalità.
In questo contesto si colloca la legge n. 184 del 1983 che disciplina l'affidamento del minore, nonché l'adozione nazionale e internazionale.
Detto ultimo istituto, in particolare, ha recentemente subìto un forte decremento. Dai dati degli ultimi anni si evince che, se risulta stabile il numero dei minori adottabili in Italia, al contempo si registra la riduzione del numero delle adozioni internazionali.
Molteplici le possibili cause di questo trend, dalla crescente preparazione richiesta per le famiglie aspiranti all'adozione, al ruolo dei vari attori istituzionali e del Terzo settore coinvolti nella procedura, per arrivare agli ingenti oneri economici e all'apparato normativo.
Di recente è emersa, altresì, la pressoché unanime volontà riformatrice da parte del legislatore. Dalle declinate premesse muove i passi la presente proposta di legge, che si propone un'organica e condivisa revisione della legge n. 184 del 1983, sul presupposto che la complessità degli interessi preminenti in gioco, del minore e delle famiglie aspiranti all'adozione, non possa essere affrontata con singoli interventi normativi che rischiano di sovrapporsi e di allungare i tempi di approvazione di una necessaria complessiva riforma migliorativa.
L'intervento normativo si prefigge dunque l'ambizioso obiettivo di porre in primo piano l'interesse superiore del minore a vivere e crescere all'interno della famiglia e da essa essere mantenuto, istruito ed educato (articolo 30 della Costituzione), al fine di favorire una crescita armonica che tenga conto delle sue inclinazioni, superando così la logica adulto-centrica.
In particolare, l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge n. 184 del 1983, con l'intento di accelerare, semplificare e garantire certezza dei tempi del procedimento adottivo, ponendo sempre al centro l'interesse preminente del bambino.
Il medesimo intento muove anche le modifiche apportate al capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, riguardante la disciplina dell'adozione internazionale, sull'assunto di un procedimento improntato sul principio di trasparenza, anche per quanto attiene ai requisiti e all'attività svolta dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter e per l'immediato riconoscimento degli effetti giuridici prodotti dall'adozione.
Particolare rilievo assume altresì la modifica sulla composizione della Commissione per le adozioni internazionali, che transita all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e acquisisce una diversa ed eterogenea composizione, in grado di intercettare con maggiore efficacia le esigenze del delicato contesto adottivo.
Tramite un intervento normativo additivo, il progetto di riforma regolamenta, altresì, il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche, senza tuttavia sacrificare il diritto all'anonimato della madre.
Sul punto è necessario prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 (come sostituito dall'articolo 177, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), in quanto non prevede la possibilità per il giudice di interpellare, su richiesta del figlio, la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396), al fine di poter valutare la revoca di tale dichiarazione.
Una pronuncia che segue l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che aveva ritenuto il nostro apparato normativo sul tema in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in particolare con l'articolo 8, che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare), nella parte in cui non consente né la reversibilità del segreto conseguente alla scelta dell'oblio operata dalla partoriente, né l'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini (informazioni diverse dall'identificazione della partoriente) (CEDU, Godelli contro Italia, sentenza del 25 settembre 2012, ricorso n. 33783/09).
La Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata sul tema (CEDU, Calin e altri contro Romania, sentenza del 19 luglio 2016, ricorsi nn. 25057/11, 34739/11 e 20316/12) ribadendo che il diritto a risalire alle proprie radici fa parte della tutela della vita privata, che comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria identità di essere umano, come l'identificazione della genitura biologica, e costituisce passaggio sul cammino di costruzione della personalità.
Anche sotto il delineato profilo, l'intervento normativo, a più riprese suggerito dalla giurisprudenza interna e sovranazionale, risulta imprescindibile in virtù della pronuncia di incostituzionalità e dell'incompatibilità con gli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La presente proposta di legge consta di sei articoli.
L'articolo 1 modifica la legge n. 184 del 1983 sulle adozioni, intervenendo sulla rapidità di alcuni adempimenti degli organi giurisdizionali coinvolti nel procedimento di adozione e rispetto alle impugnazioni. Inoltre, disciplina il nuovo procedimento di interpello, in coerenza con quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale, nonché tutti gli altri aspetti.
L'articolo 2 rimanda all'adozione di un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina dei seguenti elementi: le linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge n. 184 del 1983; i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive; gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 39-ter.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina del certificato di assistenza al parto recata dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
All'attuale disciplina, che prevede che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento; si aggiunge la riserva che fa salvo quanto previsto dalla nuova disciplina dell'interpello prevista dalla presente proposta di legge.
L'articolo 4 prevede che siano apportate modifiche di coordinamento al citato regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000. Si prevede quindi che la madre sia informata di alcuni elementi: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata, di cui al comma 1 dell'articolo 30 del regolamento; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma ai sensi dell'articolo 28, commi da 7 a 7-quater, della legge n. 184 del 1983; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-quinquies, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.
L'articolo 5 reca alcune disposizioni transitorie. Al comma 1, si dispone che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la madre che abbia già manifestato la volontà di non essere nominata, può confermare l'intenzione dando comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Si demanda poi al Ministero della giustizia di definire le modalità di tale comunicazione. Si prevede l'applicazione della nuova disciplina per il caso in cui la madre non abbia confermato la propria volontà.
Infine, l'articolo 6 prevede che il Governo, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della legge, trasmetta alle Camere i dati relativi all'attuazione della legge stessa, in particolare rispetto alle dichiarazioni di nascita rese dalla madre con l'intenzione di restare anonima.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accertamenti di cui al presente comma sono effettuati entro il termine di novanta giorni, prorogabile una sola volta con provvedimento motivato»;

b) all'articolo 22:

1) al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I tribunali cui è presentata domanda di estensione della dichiarazione di disponibilità non possono richiedere ai coniugi documenti ulteriori rispetto a quelli già utilizzati e prodotti nel corso del procedimento dinanzi al tribunale che ha completato l'istruttoria sulla domanda di disponibilità»;

2) al comma 3, le parole: «accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «dopo avere accertato senza ritardo e comunque entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda i requisiti di cui all'articolo 6»;

3) al comma 4, le parole: «centoventi giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

c) all'articolo 25, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Con la sentenza che dispone l'adozione, il tribunale per i minorenni definisce altresì le forme e i termini del monitoraggio sulle condizioni di vita dell'adottato all'interno del nuovo ambiente familiare, anche avvalendosi dei servizi sociali locali, per un periodo massimo di due anni successivi al provvedimento di adozione. Anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al primo periodo, l'adozione può essere in qualsiasi momento revocata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, ove venga accertato il venire meno dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 6»;

d) all'articolo 26:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Corte d'appello,» sono inserite le seguenti: «nei trenta giorni successivi,»;

2) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

e) all'articolo 28:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, può chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine attinenti all'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato. In caso di incapacità, parziale o totale, del richiedente, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ai soli fini dell'acquisizione di informazioni di carattere sanitario»;

2) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. L'accesso alle informazioni di cui al comma 5 è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta o risulti incapace di esprimere la propria volontà o sia irreperibile.
7-bis. La dichiarazione di revoca di cui al comma 7 è resa personalmente dalla madre all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e contiene le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata.
7-ter. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca di cui ai commi 7 e 7-bis al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.
7-quater. Decorsi diciotto anni dal parto, la madre ha facoltà di confermare, con dichiarazione resa personalmente all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, la volontà di non essere nominata. In questo caso, a fronte di un'istanza avanzata ai sensi del comma 7-quinquies, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari patologiche, nonché l'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.
7-quinquies. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti in caso di sua morte o incapacità, e in mancanza della dichiarazione di revoca di cui ai commi 7 e 7-bis, il tribunale per i minorenni ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere o mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito della richiesta del figlio.
7-sexies. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza fino alla conclusione del procedimento e procede alle indagini con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari patologiche, nonché l'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili»;

f) all'articolo 29-bis:

1) al comma 1, dopo la parola: «residenza» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità telematica tramite apposita modulistica resa disponibile nel sito internet di ciascun tribunale per i minorenni,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 sono allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita e di matrimonio e stato di famiglia;

b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti, rilasciato dal medico di medicina generale;

c) autocertificazione concernente l'attività lavorativa svolta dai richiedenti negli ultimi tre anni e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi riguardante i componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

d) certificato del casellario giudiziale previsto dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

e) certificato del casellario dei carichi pendenti previsto dall'articolo 6 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

f) relazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria condizione familiare, con particolare riferimento all'attività lavorativa e alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore»;

3) al comma 4, alinea, dopo la parola: «svolgono» sono inserite le seguenti: «, senza oneri economici a carico dei richiedenti,»;

4) al comma 5, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

g) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, emette, entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria, motivato decreto di idoneità ad adottare con il quale si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione.
1-bis. Il decreto di idoneità ad adottare di cui al comma 1 è motivato in base alla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi, alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore e agli altri elementi accertati nel corso dell'attività istruttoria e contiene indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare.
1-ter. L'efficacia del decreto di idoneità ad adottare di cui al comma 1 permane anche qualora gli aspiranti genitori adottivi abbiano revocato l'incarico inizialmente affidato all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter, purché lo conferiscano entro i quaranta giorni successivi ad altro ente»;

h) all'articolo 31:

1) al comma 3:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) informa gli aspiranti all'adozione, tramite contratto redatto in forma scritta, sulle procedure che intende avviare, sui costi e i tempi previsti, nonché sulle concrete prospettive di adozione e su eventuali problematiche relative all'adozione nel Paese prescelto»;

1.2) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, specificando le principali voci di spesa, tra cui i costi per i trasferimenti e per i soggiorni all'estero, i costi sostenuti per i percorsi di preparazione nel corso della procedura di adozione e i costi sostenuti per le certificazioni mediche richieste dai Paesi esteri»;

1.3) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«o-bis) in caso di cambio nella scelta del Paese, conseguente a problematiche relative all'adozione nel Paese originariamente prescelto, utilizza gli importi già versati dagli aspiranti all'adozione, al netto delle spese già sostenute e certificate, a copertura, totale o parziale, delle spese previste per la pratica di adozione nel nuovo Paese»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Agli enti autorizzati che violano le disposizioni del comma 3 del presente articolo o contravvengono agli obblighi di cui all'articolo 39-ter, si applicano le seguenti sanzioni:

a) richiamo;

b) sospensione dell'autorizzazione;

c) revoca dell'autorizzazione.

3-ter. Le sanzioni di cui al comma 3-bis sono applicate dalla Commissione di cui all'articolo 38, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a cinquanta giorni per controdedurre»;

i) all'articolo 32, comma 1, dopo la parola: «dichiara» sono inserite le seguenti: «, senza ritardo e in ogni caso entro il termine di trenta giorni,»;

l) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. – 1. L'adozione pronunciata all'estero è immediatamente efficace in Italia e produce gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Con il provvedimento di adozione pronunciata all'estero, il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuta formale comunicazione della pronuncia di adozione all'estero e del rilascio del visto d'ingresso di cui all'articolo 32, comma 4, dispone la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile, dandone immediata comunicazione al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità.
4. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, il tribunale per i minorenni competente incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di compiere le attività previste dall'articolo 34, comma 2»;

m) all'articolo 35, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

n) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Art. 38. – 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione per le adozioni internazionali è composta da:

a) un presidente nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un ambasciatore avente specifica esperienza in ambito di adozioni internazionali;

b) un vicepresidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i dirigenti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito con competenze in materia di adozione e di tematiche legate all'inserimento di alunni o studenti adottati e alle relative problematiche;

e) un rappresentante del Ministero della giustizia;

f) un rappresentante delle Forze di polizia con competenze in ambito minorile;

g) un rappresentante del Ministero della salute con competenze in materia di accoglienza sanitaria del bambino adottato all'estero;

h) un rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

i) due rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.

3. I componenti della Commissione per le adozioni internazionali non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi né avere alcun rapporto con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
4. Il presidente della Commissione per le adozioni internazionali dura in carica quattro anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
5. I componenti della Commissione per le adozioni internazionali rimangono in carica quattro anni.
6. La Commissione per le adozioni internazionali si avvale di personale dei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché di altre amministrazioni pubbliche.
7. Presso ogni ufficio delle rappresentanze italiane nei Paesi aderenti alla Convenzione ovvero che abbiano stipulato accordi bilaterali con l'Italia in materia di adozioni internazionali può essere designato, ove necessario, un funzionario quale referente per le attività di adozione internazionale che collabora con gli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 39-ter e che svolge le attività proprie della Commissione per le adozioni internazionali per le quali abbia ricevuto specifica delega»;

o) all'articolo 39-ter:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«g-bis) avere personalità giuridica riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

g-ter) rispettare l'obbligo di certificazione annuale del bilancio da parte di un revisore dei conti ai sensi della legislazione vigente;

g-quater) fornire contestualmente i servizi di formazione e di accompagnamento degli adottanti previsti dagli articoli 29-bis, comma 4, lettera b), 31, comma 3, e 34, comma 2;

g-quinquies) adottare criteri di trasparenza nell'accesso alle informazioni contabili e procedurali della pratica adottiva;

g-sexies) garantire liste di attesa consultabili, chiare e aggiornate ogni quindici giorni, al fine di indicare, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali, anche la data del conferimento del mandato per ciascun soggetto in lista di attesa e gli abbinamenti effettuati;

g-septies) operare un effettivo controllo sulla pratica adottiva per assicurare il rispetto di procedure corrette e non discriminatorie;

g-octies) verificare tutte le informazioni relative allo stato di salute fisico e psicologico dei minori da adottare e comunicarle agli aspiranti all'adozione, provvedendo a inserire tali informazioni nel mandato sottoscritto da entrambe le parti;

g-novies) prevedere un sostegno post-adottivo per i soggetti che hanno concluso positivamente la procedura adottiva che favorisca un accompagnamento qualificato durante la fase di ingresso del minore in Italia»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, gli enti autorizzati sono sottoposti ad almeno un controllo ispettivo annuale.
1-ter. In caso di revoca dell'autorizzazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali, le procedure di adozione già avviate dal relativo ente sono trasferite alla competenza di un componente della citata Commissione che provvede, senza aggravio di costi e di tempi, a portarle a termine».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di requisiti minimi di servizi e dei costi, nonché di trasparenza, degli enti per le adozioni internazionali)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n) della presente legge, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;

c) gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati di cui alla lettera a).

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. All'articolo 93, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi da 7 a 7-sexies, della legge 4 maggio 1983, n. 184».

Art. 4.
(Modifica delle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a integrare l'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, al fine di modificare la disciplina relativa alla dichiarazione di volontà della madre di non essere nominata, di cui al comma 1 del predetto articolo 30, prevedendo:

a) che la madre sia informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma ai sensi dell'articolo 28, commi da 7 a 7-quater, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della presente legge; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda rimuovere o mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-quinquies, della legge n. 184 del 1983, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2), della presente legge;

b) che il personale sanitario raccolga i dati anamnestici non identificativi della madre, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare e li trasmetta senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui alla lettera a).

Art. 5.
(Disposizioni transitorie)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la madre che ha manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può confermare la propria volontà, dandone comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di tale comunicazione in modo che sia garantita la massima riservatezza.
2. Nel caso in cui la madre non abbia confermato la propria volontà di non essere nominata, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 28, comma 7-quinquies, della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2), della presente legge.
3. Nel caso in cui la madre abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata e sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 28, comma 7-quinquies, della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2), della presente legge, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari patologiche, nonché l'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. Consente altresì la conoscenza dell'identità di eventuali fratelli e consanguinei, ai sensi dell'articolo 28, commi 5 e seguenti, della legge n. 184 del 1983, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna di informazione per dare piena conoscibilità alle previsioni del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
(Relazione alle Camere)

1. Il Governo, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione concernente l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, anche con particolare riferimento al numero di dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

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