PDL 702

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 702

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MICHELOTTI, MURA

Modifica all'articolo 588 del codice penale, in materia di procedibilità per il reato di rissa nel corso di manifestazioni storiche e culturali

Presentata il 12 dicembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Per illustrare la ratio legis della presente proposta di legge, è opportuno fare riferimento a tutte quelle manifestazioni storiche che si svolgono in una precisa e determinata collocazione di tempo e di spazio, come il Palio di Siena. Si fa riferimento a manifestazioni che hanno proprie tradizioni e regole e che nascono mediante un rito articolato e complesso, che è la sublimazione di una tradizione ben precisa.
Il rito del Palio di Siena, ad esempio, si svolge in un tempo dato ben preciso, in un determinato momento dell'anno; è un rito che coinvolge tutta la città, in un luogo ben preciso con protagonisti fissi: lo stesso ente organizzatore della corsa (oggi il comune di Siena, ieri l'ufficio di Biccherna che aveva sede nel Palazzo Pubblico); gli stessi attori (le 17 contrade); le stesse regole che risalgono al 1659 (interramento della pista, tre giri della pista, fantini che corrono a pelo e così via).
Come il Palio, anche altre manifestazioni che si svolgono in altri comuni d'Italia hanno tempi e luoghi definiti, fissati anche da regolamenti comunali e regionali, o da associazioni varie tipo pro loco e, comunque, da norme di rango secondario. Occorre quindi tutelare e salvaguardare le tradizioni popolari, rionali, cittadine, e quanto portano con sé.
Nel caso del Palio di Siena, i fronteggiamenti sono la difesa della propria identità e della propria appartenenza, dei propri colori, del proprio territorio, della dignità di contrada, dell'orgoglio personale che non è paragonabile a quanto si prefigge di prevenire o reprimere la norma penale.
In via preliminare si osserva che il codice Zanardelli del 1890 non considerava la rissa come un'autonoma figura di reato, in quanto la condotta era punita solo quando una persona rimaneva uccisa o riportava lesioni. Invece, l'attuale codice penale del 1930, innovando nei confronti del sistema precedente, ha previsto la rissa come una figura autonoma e ha considerato la morte o le lesioni a seguito di essa come delle circostanze aggravanti. Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 588 del codice penale, «Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000». Inoltre, il secondo comma del predetto articolo aggiunge, altresì, quanto segue: «Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa».
Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice in esame è l'incolumità fisica, la vita e, indirettamente, l'ordine pubblico. Più in particolare, il bene tutelato dall'articolo 588 del codice penale è sempre l'incolumità personale, che è messa in pericolo (ipotesi semplice) o che è lesa (ipotesi aggravata) da una violenta contesa tra più persone.
Nei casi delle manifestazioni storiche, possono essere ben applicate le norme relative all'esimente del consenso dell'avente diritto; è noto che questa fattispecie è stata elaborata per l'attività sportiva, e in tal caso è opportuno citare la sentenza del 30 aprile 1992, pronunciata dalla V sezione della Corte di cassazione che aveva escluso il dolo nel caso di lesioni durante una partita di calcio, e, su questa nota, anche Corte di cassazione penale, sezione 4, 8 marzo 2016, n. 9559, che non riconobbe il reato di lesioni verificatisi durante una partita di calcio, prevedendo come scriminante l'accettazione del rischio.
Nei casi delle manifestazioni con fronteggiamenti, o con episodi di contese fisiche, si può ritenere di inquadrare l'ipotesi in esame entro gli schemi della scriminante del consenso dell'avente diritto, di cui all'articolo 50 del codice penale; si pensi agli sport che si caratterizzano per la necessità di porre in essere condotte intrinsecamente violente, quali la boxe, il karate, il judo: in quella contingenza si ritiene che l'adesione dei partecipanti alla competizione agonistica costituisca una manifestazione del proprio consenso a subire tutte le conseguenze che, dall'esercizio di attività, possono derivare per la propria incolumità fisica.
Sono, in altre parole, le regole del gioco delle quali si accetta anche il rischio. Si pensi, ad esempio, alla battaglia delle arance di Ivrea, all'interno del carnevale, dove i partecipanti al gioco sanno che l'unica regola è quella di colpirsi con le arance.
Posto che occorre, in ogni caso, tutelare il bene giuridico che la norma dell'articolo 588 si prefigge, occorre, nelle fattispecie ricordate, coordinare il fondamento della punibilità con l'impulso dell'eventuale persona offesa. Osservato che il nesso funzionale fra la condotta lesiva e l'azione di gioco è il fronteggiamento, che si crea all'interno di ogni manifestazione storica, si consentirebbe di ritenere penalmente rilevante la condotta di chi ha agito per finalità estranee alla competizione, solo se gli altri contendenti la ritengono tale. Per cui appare essenziale, nelle fattispecie delineate, affidare soltanto alla querela di parte ed escludere la procedibilità d'ufficio, qualora la condotta si tenga in occasione delle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente, fatte salve le ipotesi in cui dalla condotta derivi l'uccisione e la lesione personale dalla quale derivi una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a venti giorni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 588 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Fatte salve le ipotesi di uccisione e di lesione personale dalla quale derivi una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a venti giorni, il colpevole è punito a querela della persona offesa se il reato è commesso nel corso di manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente».

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