PDL 698-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 698-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

e dal ministro dell'interno
( PIANTEDOSI )

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
( CALDEROLI )

con il ministro della giustizia
( NORDIO )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione

Presentato il 12 dicembre 2022

(Relatrice: Deborah BERGAMINI )

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 12 gennaio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 698 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 2 articoli, per un totale di 5 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di favorire la partecipazione degli elettori alle consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2023 disponendo il prolungamento delle relative operazioni di voto, in deroga esplicita a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR),

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.

1. Il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «del presente provvedimento, sono» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 sono»;

al secondo periodo, le parole: «del parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo» e le parole: «iscritto presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,»;

al comma 3, le parole: «al comma 2, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2 si provvede».

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Decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2022.

Testo del decreto–legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 48, 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione di tutte le consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2023;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione dell'imminente avvio dei procedimenti per il rinnovo degli organi elettivi in alcune regioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Prolungamento delle operazioni di votazione)

Articolo 1.
(Prolungamento delle operazioni di votazione)

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

1. Identico.

2. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, sono valutati in 14.874.000 euro per l'anno 2023. Conseguentemente, il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementato di euro 14.874.000 per l'anno 2023.

2. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati in 14.874.000 euro per l'anno 2023. Conseguentemente, il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di euro 14.874.000 per l'anno 2023.

3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Identico.

Articolo 2.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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