PDL 674-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 11

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                      Articolo 5-bis  
                      Articolo 5-ter  
                      Articolo 5-quater  
                      Articolo 5-quinquies  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 674-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

dal ministro per la protezione civile e le politiche del mare
(MUSUMECI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

dal ministro della giustizia
(NORDIO)

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022

Presentato il 3 dicembre 2022

(Relatore: ZINZI )

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 12 gennaio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 674 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 7 articoli, per un totale di 24 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di fronteggiare gli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022; a questa si aggiunge l'ulteriore finalità, pure enunciata nel preambolo e vertente su materia connessa, di rifinanziare il fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018);

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, al comma 3, prevede che le udienze dei procedimenti giudiziari civili e penali pendenti davanti a qualunque ufficio giudiziario, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, siano rinviati, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022; allo stesso modo si procede quando una delle parti è difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022; sul punto, si valuti l'opportunità di precisare se tale istanza può essere presentata solo dalla parte che sia residente nei comuni richiamati o sia difesa da un avvocato residente o con lo studio legale nei medesimi comuni – come appare ragionevole considerata la finalità della norma – ovvero anche dalle altre parti processuali, come pure potrebbe ricavarsi dal tenore letterale della disposizione; si segnala, peraltro, che in decreti-legge emanati in precedenti analoghe circostanze si faceva ricorso alla tecnica del rinvio d'ufficio, salva la facoltà di rinuncia da parte dei soggetti interessati (in termini, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74; decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39);

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 3.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 674, di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;

ritenuto che:

il decreto-legge è stato emanato in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di disciplinare i primi interventi in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

un'ulteriore finalità del provvedimento d'urgenza, anch'essa enunciata nel preambolo, attiene al rifinanziamento del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018);

rilevato che:

si dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati;

sono introdotte disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali a una data successiva al 31 dicembre 2022 e di sospensione, dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, delle udienze e dei termini processuali con riguardo ai giudizi civili, penali, amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno;

è prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022;

sono destinati 10 milioni di euro per l'anno 2022 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile ed è incrementata la dotazione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione;

constatato che:

il contenuto del decreto-legge è riconducibile, nel suo complesso, alla materia «protezione civile», ascritta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 284 del 2006, ha affermato che lo Stato è legittimato a regolamentare, quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale, gli eventi di natura straordinaria;

con riferimento alle singole disposizioni del decreto-legge, assumono rilievo le materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» e «previdenza sociale», tutte ascrivibili alla legislazione esclusiva statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l) e o), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 1 dispone in merito alla sospensione di termini con scadenza nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di una serie di termini amministrativi, nei confronti dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, richiamando anche l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015;

l'articolo 2 dispone il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (4 dicembre 2022) al 31 dicembre 2022, nonché la sospensione, dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei medesimi procedimenti civili e penali;

inoltre il medesimo articolo 2, al comma 3, dispone il rinvio, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari in cui almeno una delle parti alla citata data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, ovvero una delle parti sia difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio in uno dei predetti comuni;

ulteriori sospensioni dei termini (ivi compreso il decorso del termine per la proposizione della querela) sono disposte ai commi 4 e 5 dell'articolo 2;

il comma 6 dell'articolo 2 dispone una serie di ipotesi di esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4;

l'articolo 3 estende fino al 31 dicembre 2022 la sospensione dei termini per il compimento di atti nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;

l'articolo 4 prolunga la durata del temporaneo ripristino nel circondario del tribunale di Napoli della sezione distaccata di Ischia fino al 31 dicembre 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 674, di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;

preso atto che il provvedimento, all'articolo 1, dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;

rilevato, in particolare, che, in base al comma 1 del predetto articolo 1, vengono sospesi, tra l'altro, i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo contributivo;

osservato che il medesimo articolo 1, al comma 5, disciplina la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi e prevede, al comma 6, che per i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applica la disciplina in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali;

rilevata l'opportunità di assicurare la piena copertura in termini di ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori interessati che risultano esclusi dagli strumenti ordinari in essere, a cominciare da coloro che sono dipendenti di imprese che abbiano sospeso le attività in conseguenza dell'evento calamitoso o di imprese dei settori turistico e termale, autorizzando per i medesimi lavoratori l'accesso alla cassa integrazione in deroga, almeno fino al 31 luglio 2023;

rilevata l'opportunità di inserire norme volte alla promozione del lavoro agile in favore dei soggetti residenti nel territorio dell'isola di Ischia nonché per il completamento dei piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di assicurare la piena copertura in termini di ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori interessati che risultano esclusi dagli strumenti ordinari in essere e in particolare dai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a cominciare da coloro che sono dipendenti di imprese che abbiano sospeso o ridotto le attività in conseguenza dell'evento calamitoso o di imprese dei settori turistico e termale, appare opportuno autorizzare per i medesimi lavoratori l'accesso alla cassa integrazione in deroga, almeno fino al 31 luglio 2023;

b) appare opportuno inserire norme volte alla promozione del lavoro agile in favore dei soggetti residenti nel territorio dell'isola di Ischia nonché per il completamento dei piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce, ove necessario.

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

1. Il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, le parole: «la residenza, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «la residenza ovvero»;

al comma 4, le parole: «, sono, altresì» sono sostituite dalle seguenti: «sono altresì».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. – (Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione) – 1. Al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti di cui al primo periodo sono esclusi da quelli del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
2. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022. Il piano ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente a seguito di eventuali modifiche dei relativi stanziamenti. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo piano, il Commissario straordinario provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario medesimo, come incrementate dall'articolo 1, commi 734 e 735, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Il monitoraggio è svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. Le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma.
4. Ai fini dell'attuazione del piano commissariale di cui al comma 2, il Commissario straordinario può definire accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altri enti e organismi pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche mediante ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al presidente della regione Campania e al Presidente del Consiglio dei ministri. Ai provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
6. Per gli interventi di conto capitale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5-ter. – (Aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia) – 1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia.
2. L'aggiornamento del piano è approvato in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Casamicciola, è adottato entro sessanta giorni dall'approvazione del piano commissariale di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del presente decreto. Il piano individua gli interventi identificati dal CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della citata deliberazione del CIPE n. 63 del 2020.

Art. 5-quater. – (Progettazione e attuazione degli interventi) – 1. Alle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi individuati nel piano di cui all'articolo 5-ter del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Limitatamente alle procedure di cui al primo periodo del presente articolo, il termine del 30 giugno 2023, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, è prorogato al 31 dicembre 2023.

Art. 5-quinquies. – (Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse) – 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario straordinario opera avvalendosi della struttura commissariale prevista dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge, che è ampliata di 5 unità di personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto-legge, di 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché di 2 esperti, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nominati con provvedimento del medesimo Commissario, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «e dal comma 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «, e dal comma 1 del» e le parole: «ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2024, a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 2 milioni di euro per l'anno 2028»;

alla lettera b), le parole: «ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per l'anno 2028».

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Decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il «Fondo regionale di protezione civile», di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

Articolo 1.
(Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

1. Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo sono sospesi:

1. Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;

a) identica;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.

b) identica.

2. Nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Identico.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Identico.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono, altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.

5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.

5. Identico.

6. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si applica anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Identico.

7. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Lacco Ameno. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023, dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

7. Identico.

Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022.

Identico.

2. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali giudiziari pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, sono rinviate, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022. Allo stesso modo si procede quando una delle parti è difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei residenti nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2022 e in quelli i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022.

Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

1. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Identico.

2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo temporale tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, sono rinviate su istanza di parte a data successiva.

3. Per il periodo di cui al comma 1 e per i medesimi soggetti ivi indicati, sono altresì sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.

Articolo 4.
(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia)

Articolo 4.
(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2024.

Identico.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 54.000 per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 5.
(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

Articolo 5.
(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni.

Identico.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018 da destinare alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Articolo 5-bis.
(Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione)

1. Al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti di cui al primo periodo sono esclusi da quelli del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.

2. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022. Il piano ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente a seguito di eventuali modifiche dei relativi stanziamenti. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo piano, il Commissario straordinario provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario medesimo, come incrementate dall'articolo 1, commi 734 e 735, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Il monitoraggio è svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma.

4. Ai fini dell'attuazione del piano commissariale di cui al comma 2, il Commissario straordinario può definire accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altri enti e organismi pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche mediante ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al presidente della regione Campania e al Presidente del Consiglio dei ministri. Ai provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

6. Per gli interventi di conto capitale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 5-ter.
(Aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia)

1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia.

2. L'aggiornamento del piano è approvato in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Casamicciola, è adottato entro sessanta giorni dall'approvazione del piano commissariale di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del presente decreto. Il piano individua gli interventi identificati dal CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della citata deliberazione del CIPE n. 63 del 2020.

Articolo 5-quater.
(Progettazione e attuazione
degli interventi)

1. Alle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi individuati nel piano di cui all'articolo 5-ter del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Limitatamente alle procedure di cui al primo periodo del presente articolo, il termine del 30 giugno 2023, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, è prorogato al 31 dicembre 2023.

Articolo 5-quinquies.
(Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario straordinario opera avvalendosi della struttura commissariale prevista dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge, che è ampliata di 5 unità di personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto-legge, di 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché di 2 esperti, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nominati con provvedimento del medesimo Commissario, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.

Articolo 6.
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028.

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 3,61 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per l'anno 2024, a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

a) identica;

b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.

b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

3. Identico.

Articolo 7.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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