PDL 674

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 674

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

dal ministro per la protezione civile e le politiche del mare
(MUSUMECI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

dal ministro della giustizia
(NORDIO)

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022

Presentato il 3 dicembre 2022

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre, il cui contenuto è di seguito illustrato.
Con deliberazione del 27 novembre 2022, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (Napoli), a partire dal 26 novembre 2022.
L'intervento normativo in esame disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.
Questi primi interventi sono volti essenzialmente a disciplinare la sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali; è prevista inoltre la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare del tribunale di Napoli avente sede a Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.
L'articolo 5 riguarda invece il Fondo regionale di protezione civile previsto dall'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali. La disposizione riveste carattere ordinamentale, in quanto è volta a rettificare la corretta imputazione finanziaria di risorse nel bilancio.
Per quanto riguarda la delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione delle misure, secondo le informazioni fornite dalle strutture territoriali del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, i fenomeni di dissesto verificatisi il 26 novembre 2022 sono localizzati nel comune di Casamicciola Terme e il dispiegamento operativo e le attività di soccorso e assistenza conseguenti sono concentrati prevalentemente nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.
L'articolo 1 (Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi) risponde alla finalità di sostenere i soggetti residenti nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, interessati dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità del 26 novembre 2022.
In particolare, il comma 1 sospende a favore di tali soggetti i termini relativi ai versamenti tributari, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza nel periodo compreso dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti previsti dall'articolo 30 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Il comma 3 estende la sospensione prevista al comma 1 ai versamenti derivanti da ingiunzioni emesse dagli enti territoriali, dagli accertamenti esecutivi dei medesimi enti nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi doganali.
Il comma 4 sospende i termini degli adempimenti tributari, compresi quelli processuali, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
Il comma 5 disciplina la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi, prevedendo che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.
I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché all'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 1, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione di cui al medesimo comma 1.
Entro il mese di settembre 2023 sono altresì effettuati gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione.
Il comma 6 prevede che per i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione si applica l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, precisando che tale disposizione riguarda anche gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il comma 7 prevede che, al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023.
L'articolo 2 (Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale) detta norme in tema di sospensione delle udienze fissate innanzi agli uffici giudiziari di Ischia e dei relativi termini processuali, come pure in materia di sospensione di tutte le udienze civili e penali e dei termini, sostanziali e processuali, riferiti a parti o difensori aventi residenza, sede o studio legale nei comuni maggiormente coinvolti negli eventi alluvionali e franosi di cui sopra. I suddetti termini sono stati stabiliti tenuto conto delle notizie finora disponibili in ordine alle conseguenze dei suddetti eventi tanto sull'operatività degli uffici giudiziari di Ischia quanto sui residenti nei comuni maggiormente colpiti.
Nel dettaglio, il comma 1 prevede che dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia siano rinviate d'ufficio a una data successiva al 31 dicembre 2022.
Il comma 2 dispone altresì che dal 26 novembre 2022, data di verificazione degli eccezionali eventi alluvionali e franosi, fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia. La norma precisa che si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali e che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Al fine di non compromettere il diritto di difesa dei soggetti coinvolti negli eventi alluvionali e franosi avvenuti dal 26 novembre 2022, il comma 3 dispone inoltre che, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, siano rinviate, su istanza di parte, a una data successiva al 31 dicembre 2022 e che allo stesso modo si procede quando una delle parti è difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.
Il comma 4 prevede che per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Da ultimo, la norma prevede che per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei residenti nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.
Il comma 5 dispone la sospensione, nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
Il comma 6 elenca i procedimenti, aventi carattere di urgenza, in cui non operano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dettando una norma del tutto analoga a quella già prevista, in relazione alle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Il comma 7 precisa che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
Da ultimo, il comma 8 dispone che ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2022 e in quelli i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022.
L'articolo 3 (Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria) estende la medesima sospensione delle udienze e dei termini processuali – nel medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 - ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto. Nel medesimo periodo e per i medesimi soggetti sopra indicati sono sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.
L'articolo 4 (Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia), alla luce dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatesi nel territorio dell'isola di Ischia, prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare del tribunale di Napoli a Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.
L'articolo 5 (Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile), rifinanzia per 10 milioni di euro il Fondo regionale di protezione civile previsto dall'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e di concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo codice, corrispondenti alle emergenze che possono essere affrontate a livello regionale, senza la necessità della deliberazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del codice stesso.
Tale esigenza riveste il carattere di necessità ed urgenza anche in considerazione dell'incremento delle situazioni di criticità che si stanno verificando sul territorio nazionale, che potrebbero essere efficacemente gestite anche da parte delle regioni.
Il Fondo in esame è stato rifinanziato, dopo diversi anni, con la legge di bilancio 2022 per 10 milioni di euro e, ai sensi del comma 2 del citato articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, a seguito dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza unificata del 6 luglio 2022, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, con cui vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione nonché le relative attività di monitoraggio.
La disposizione in esame, di carattere ordinamentale, è volta a rendere attuabile l'utilizzo del predetto Fondo rettificando la corretta imputazione finanziaria in bilancio delle risorse a tal fine attribuite.
L'articolo 6 prevede le occorrenti coperture finanziarie e l'articolo 7 reca la norma sull'entrata in vigore del decreto-legge.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il «Fondo regionale di protezione civile», di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

1. Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.

2. Nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di quanto già versato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono, altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.
6. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si applica anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Lacco Ameno. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023, dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022.
2. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali giudiziari pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, sono rinviate, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022. Allo stesso modo si procede quando una delle parti è difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei residenti nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2022 e in quelli i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022.

Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

1. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo temporale tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, sono rinviate su istanza di parte a data successiva.
3. Per il periodo di cui al comma 1 e per i medesimi soggetti ivi indicati, sono altresì sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.

Articolo 4.
(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2024.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 54.000 per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 5.
(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)

1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018 da destinare alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Articolo 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 7.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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