PDL 665-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 05

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 665-879-880-A

PROPOSTA DI LEGGE

665

d'iniziativa dei deputati
FRANCESCO SILVESTRI, ASCARI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

Presentata il 1° dicembre 2022

e

PROPOSTE DI LEGGE

879

d'iniziativa del deputato ZARATTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

Presentata il 13 febbraio 2023

880

d'iniziativa dei deputati
MORASSUT, RICHETTI, CURTI,
TONI RICCIARDI, D'ALFONSO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

Presentata il 13 febbraio 2023

(Relatrice: KELANY )

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 16 marzo 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 665. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 879 e 880 si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, in data 8 marzo 2023;

premesso che:

il provvedimento è volto ad istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, avvenute entrambi in circostanze mai chiarite;

i compiti assegnati alla Commissione comprendono la ricostruzione dei due rapimenti e delle relative vicende processuali, nonché delle eventuali responsabilità per il loro mancato esito;

l'articolo 3 definisce i poteri e i limiti della Commissione che procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, prevedendo, per le audizioni a testimonianza, come di consueto per testi di analogo tenore, l'applicazione degli articoli del codice penale;

l'articolo 4 precisa i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria;

l'articolo 5 prevede il vincolo del segreto sugli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione ai fini dell'inchiesta;

rilevato che non appare chiara la portata dell'articolo 2, comma 2, ai sensi del quale i componenti devono essere nominati «tenendo conto della specificità dei compiti assegnati» alla Commissione e devono dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza, entro dieci giorni dalla nomina, se nei loro confronti possa sussistere una situazione di «conflitto di interessi per aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti» relativi alle vicende oggetto dell'inchiesta parlamentare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità all'articolo 2, di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non avere ricoperto o di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta».

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA

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TESTO
della proposta di legge n. 665

TESTO
della Commissione

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica della scomparsa di Emanuela Orlandi e quella della scomparsa di Mirella Gregori;

b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi e quella di Mirella Gregori;

c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda;

a) verificare, attraverso l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto, quali criticità e circostanze abbiano determinato il mancato accertamento giudiziario dei fatti e delle eventuali responsabilità;

d) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

b) accertare lo svolgimento dei fatti attraverso la raccolta e la valutazione dei documenti e degli elementi di prova utili per la ricostruzione della vicenda.

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sulle risultanze dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

3. Identico.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.

2. Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che abbiano ricoperto ruoli processuali in relazioni ai fatti di cui all'articolo 1. A questo fine, i componenti della Commissione, prima della nomina, rendono dichiarazione alla Presidenza della Camera di appartenenza.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non avere ricoperto o di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. Identico.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Identico.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

5. Identico.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

6. Identico.

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza)

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza)

1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Identico.

2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio, professionale o bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Identico.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

6. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge.

7. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

9. Ove occorra chiedere lo svolgimento di accertamenti o l'acquisizione di documenti fuori del territorio dello Stato, si applicano le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale e dei trattati internazionali.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8.

Identico.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Identico.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

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