PDL 66

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 66

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Misure per il sostegno dei giovani provenienti da famiglie affidatarie e da comunità di tipo familiare

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», ha fornito un assetto normativo stabile alle organizzazioni e alle strutture che si occupano dell'accoglienza e ha posto le basi per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il sistema di protezione dell'infanzia è materia di competenza regionale e pertanto le regioni devono garantire, tramite i servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme con uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato.
Le regioni, per garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo ad assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive, regolamentano l'affidamento familiare e l'inserimento all'interno di comunità di tipo familiare, riconoscendo le specificità di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza, in linea con quanto disposto mediante provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia nonché dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.
È tuttavia necessario rilevare che le condizioni attuali dei servizi e delle comunità di tipo familiare variano molto in base al contesto regionale di riferimento e in particolare nel Sud si evidenziano diverse criticità.
La presente proposta di legge mira a intervenire specificamente a sostegno dei giovani provenienti da famiglie affidatarie e da comunità di tipo familiare, prevedendo che al compimento dei 18 anni, e fino all'età di 22 anni, i giovani, che devono completare le loro formazione scolastica o raggiungere una totale indipendenza anche lavorativa e abitativa, hanno il diritto di partecipare a un progetto di autonomia, finalizzato all'avvio di un percorso volto all'inclusione sociale, predisposto dai servizi sociali territoriali con il supporto della famiglia di accoglienza o degli operatori del contesto di accoglienza. Ogni anno circa 3.000 giovani, con il compimento della maggiore età (o poco dopo), escono dai percorsi di accoglienza sostitutivi della famiglia e circa due terzi di loro non rientra nella famiglia d'origine. Estremamente alta è per questi giovani la probabilità di vivere in condizioni di esclusione sociale, indigenza, solitudine e devianza.
La causa principale è l'assenza di percorsi efficaci di supporto e accompagnamento verso l'autonomia abitativa, lavorativa ed economica. Lo Stato sostiene per questi giovani un importante investimento, valutabile nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di euro, per assisterli in comunità di tipo familiare ma al compimento del diciottesimo anno di età c'è il rischio concreto che restino soli. Tutti i costi sostenuti, gli sforzi profusi dagli operatori sociali, dai volontari, ma anche dai tanti cittadini che direttamente o indirettamente sostengono in varie forme i giovani senza famiglia rischiano di essere vanificati e resi sterili.
Il tasso di disoccupazione fra le giovani generazioni è in generale elevatissimo, ma a essere particolarmente penalizzati sono proprio i giovani cresciuti fuori dalla famiglia d'origine.
Per tutte le ragioni esposte sono quanto mai opportune politiche di tutela e di sostegno finalizzate ad assecondare le aspirazioni dei giovani di età compresa tra i 16 e i 22 anni, provenienti da comunità di tipo familiare o da famiglie affidatarie, agevolando il prosieguo del percorso scolastico successivo all'obbligo, l'avvio del percorso di studi universitari o la possibilità di intraprendere un percorso formativo con l'obiettivo finale di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.
Il progetto di autonomia previsto dalla presente proposta di legge è volto a consentire a tali giovani di affrontare con successo il passaggio dal contesto protetto all'autonomia e prevede l'individuazione di un tutor di intermediazione sociale che accompagnerà il ragazzo nell'orientamento per la prosecuzione degli studi o nella fase di ricerca e inserimento lavorativo, relazionandosi con il datore di lavoro al fine di garantire una maggiore efficacia dell'intervento mediante l'integrazione degli aspetti lavorativi con quelli personali e sociali. Ciò risulta essenziale poiché i ragazzi con le descritte caratteristiche, privi di adeguato sostegno, non sono in grado di costruirsi un progetto di vita armonico e rischiano di non portare a termine il cammino di inserimento sociale precedentemente avviato nella comunità o nella struttura di provenienza vanificando i risultati raggiunti attraverso gli sforzi educativi ed economici fino a quel momento messi in campo.
Per rendere concreto il compimento del percorso formativo dei ragazzi provenienti da comunità di tipo familiare e il loro avviamento al lavoro a partire dai 16 anni di età, l'articolo 2 prevede l'istituzione del Fondo per le politiche a sostegno dei giovani che vivono al di fuori della famiglia di origine, finalizzato all'erogazione di contributi agli enti che svolgono attività rivolte al sostegno e all'integrazione lavorativa di minori fuori dalla loro famiglia d'origine, all'attivazione di un sistema integrato di politiche attive del lavoro a loro dedicato nonché al sostegno all'avviamento di attività economiche che prevedono l'impiego di giovani con le menzionate caratteristiche.
Sempre nell'ottica di soddisfare i bisogni di sostegno, tutela, riparazione e accompagnamento dei giovani di età compresa tra i 16 e 22 anni provenienti da comunità di tipo familiare o da famiglie affidatarie, l'articolo 3 prevede incentivi ai datori di lavoro per favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro stabilendo che gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati, con sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di tre anni dalla data di assunzione.
Gli articoli 4 e 5 prevedono l'istituzione di un Comitato tecnico, al quale sono affidati il controllo della completa attuazione delle disposizioni della legge, nonché la definizione dei compiti ad esso demandati.
L'articolo 6 prevede che le disposizioni della legge si applichino anche alle case per gestanti e per madri con bambino, agli appartamenti per i giovani fino a 22 anni di età, ai centri di pronta accoglienza nonché alle strutture e ai servizi che ospitano e che si occupano di minori, fatto salvo quanto disciplinato specificamente.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Accompagnamento all'autonomia e continuità degli interventi)

1. Al compimento dei diciotto anni di età e fino all'età di ventidue anni, i giovani provenienti da famiglie affidatarie o da comunità di tipo familiare, che devono completare il percorso scolastico successivo all'obbligo, avviare il percorso di studi universitari, intraprendere un percorso formativo o raggiungere una totale indipendenza anche lavorativa e abitativa, hanno il diritto di partecipare a un progetto di autonomia, finalizzato all'avvio di un percorso volto all'inclusione sociale, predisposto dai servizi sociali territoriali con il supporto della famiglia di accoglienza o degli operatori del contesto di accoglienza.
2. Il progetto di cui al comma 1 è personalizzato e condiviso, con atto formale, dall'ente locale, dal destinatario dell'intervento e dall'ente incaricato della realizzazione dello stesso. Il progetto di autonomia prevede l'individuazione di un tutor di intermediazione sociale che accompagna il giovane nell'orientamento per la prosecuzione degli studi o nella fase di ricerca e inserimento lavorativo e che si relaziona con il datore di lavoro al fine di garantire una maggiore efficacia dell'intervento mediante l'integrazione degli aspetti lavorativi con quelli personali e sociali.
3. Al fine di garantire la certezza della continuità degli interventi realizzati durante la minore età e fino alla definitiva conclusione del percorso di accompagnamento all'autonomia predisposto dal servizio sociale, sono assicurati gli interventi di tipo sanitario e psicoterapeutico già avviati.
4. Nei casi in cui non è diversamente possibile e comunque al fine di accompagnare verso un progetto di vita, la permanenza nella comunità di tipo familiare è consentita fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo per le politiche per il sostegno dei giovani che vivono al di fuori della famiglia d'origine)

1. Al fine di realizzare politiche di tutela e di sostegno e di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani di età compresa tra i sedici e i ventidue anni, provenienti da strutture di accoglienza, a decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche per il sostegno dei giovani che vivono al di fuori della famiglia d'origine, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato:

a) all'erogazione di contributi agli enti pubblici e del privato sociale che svolgono attività rivolta al sostegno sociale agli studi e all'integrazione lavorativa;

b) all'attivazione di un sistema integrato di politiche attive del lavoro dedicato;

c) al sostegno e all'avviamento di attività economiche, sociali, sportive e culturali o comunque conformi alle ambizioni personali dei beneficiari.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo.

Art. 3.
(Incentivi ai datori di lavoro)

1. Al fine di realizzare politiche di tutela e di sostegno favorendo l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani di età compresa tra sedici e ventidue anni, provenienti da famiglie affidatarie o da comunità di tipo familiare, i datori di lavoro che assumono i soggetti di cui al presente comma beneficiano dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal datore di lavoro per un periodo di tre anni dalla data di assunzione.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di accesso e di riparto del beneficio di cui al comma 1.

Art. 4.
(Comitato tecnico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato tecnico, di seguito denominato «Comitato», al fine di assicurare nel territorio nazionale la piena attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. Il Comitato è costituito da cinque membri nominati dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza a maggioranza assoluta tra persone di comprovata esperienza, maturata nell'ambito delle tematiche relative all'inclusione lavorativa, alla formazione professionale, all'organizzazione e al funzionamento delle aziende, alle politiche abitative e alle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle strutture sociali dedicate ai giovani che vivono al di fuori della famiglia d'origine. I membri del Comitato restano in carica tre anni.
3. All'organizzazione del Comitato si provvede con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 40.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è prevista un'indennità mensile di carica per ciascun membro del Comitato ed è determinata la dotazione finanziaria per lo svolgimento dell'attività dello stesso Comitato.

Art. 5.
(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) provvede al controllo di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 verificando, su base campionaria, il sistema di accompagnamento all'autonomia e di continuità degli interventi e la rispondenza dei contributi erogati attraverso il Fondo con gli impieghi a favore dei giovani destinatari degli interventi;

b) in conformità ai criteri e alle modalità di ripartizione del Fondo, seleziona e definisce i soggetti beneficiari procedendo al riparto economico delle risorse di cui all'articolo 2 al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi, nonché la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti sulla base della valutazione del percorso scolastico e formativo e della situazione personale e familiare;

c) vigila sull'attuazione delle politiche di incentivazione all'assunzione e per il sostegno di giovani provenienti da famiglie affidatarie o da comunità di tipo familiare;

d) promuove la collaborazione e il coordinamento dei soggetti istituzionali, sociali, economici e sindacali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di accordi specifici. A tale fine il Comitato agisce anche attraverso l'attivazione di un tavolo nazionale permanente che redige e aggiorna un manuale delle buone prassi.

2. Il Comitato, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione che illustra l'attività svolta e i risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione di quanto stabilito dalla presente legge e fornisce informazioni rispetto agli interventi realizzati, agli esiti prodotti, alle criticità emerse e alle possibili soluzioni individuate.

Art. 6.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle case per gestanti e per madri con bambino, agli appartamenti per i giovani fino a ventidue anni di età, ai centri di pronta accoglienza nonché alle strutture e ai servizi che ospitano e che si occupano di minori, fatto salvo quanto disciplinato con norme speciali.

Art. 7.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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