PDL 648

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 648

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLLICONE

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

Presentata il 29 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La pirateria audiovisiva ed editoriale in Italia è in piena trasformazione: da una parte si afferma un'offerta legale sempre più ampia e competitiva, dall'altra chi viola il diritto d'autore lo fa sempre di più in modo selettivo concentrando il proprio interesse su specifici contenuti. I dati confermano un aumento, nell'ultimo anno, dell'incidenza complessiva della pirateria tra la popolazione adulta, che si attesta al 43 per cento, ma registrano anche un calo rilevante nel numero di contenuti audiovisivi piratati: nel 2021 si stimano circa 315 milioni di atti illeciti (il 24 per cento in meno rispetto al 2019 e, addirittura, il 53 per cento in meno rispetto al 2016).
La pirateria in Italia avanza in termini di audience, ma decresce sotto il profilo della frequenza: i film rimangono il contenuto più visto illecitamente (29 per cento), seguono le serie/fiction (24 per cento) e i programmi (21 per cento). Discorso a parte per le trasmissioni sportive dal vivo: se nel 2019 per questa tipologia di contenuto la percentuale di fruizione illecita si attestava al 10 per cento, nel 2021 sale al 15 per cento. Anche tra gli adolescenti si conferma lo stesso trend degli adulti: nel 2021 l'incidenza delle violazioni tra i più giovani (10-14 anni) è salita al 51 per cento, mentre risulta in netto calo la frequenza degli atti (-20 per cento rispetto al 2019) con una forte preferenza, in termini di contenuti fruiti, di eventi sportivi dal vivo, seguiti da film, serie/fiction e programmi.
I dati IPSOS mostrano come il fenomeno sia sempre di più digitale: tra le modalità in calo il download/P2P e lo streaming illegale, in forte crescita il numero di chi ha fruito almeno una volta delle IPTV illecite (dal 10 per cento nel 2019 al 23 per cento nel 2021). Si tratta di 11,7 milioni di individui, anche se gli abbonati a almeno una IPTV illecita sono 2,3 milioni.
L'impatto della pirateria sull'economia del mondo del libro ed editoriale è molto alto: i libri piratati costano al mondo del libro 771 milioni di mancato fatturato, pari al 31 per cento del valore complessivo del mercato al netto di editoria scolastica ed esportazioni, e la perdita di 5.400 posti di lavoro. Contando anche l'indotto, cioè le ricadute su altri settori collegati ai libri, il costo per il Paese è di 1,88 miliardi e 13.100 posti di lavoro (oltre a un mancato gettito fiscale di 322 milioni di euro).
Questo significa, come spiega il presidente dell'Associazione italiana editori, Ricardo Franco Levi, che ogni anno un terzo degli introiti delle vendite di libri, eBook e audiolibri scompare nel nulla a causa della pirateria: copie fotocopiate illegalmente, file digitali scambiati senza averne il diritto, scambio di password per accedere ad abbonamenti che dovrebbero essere personali sottraggono a migliaia di persone, molte delle quali giovani, la possibilità di vivere dell'opera del loro ingegno.
La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di garantire il contrasto immediato alla pirateria, a tutela dell'industria creativa nazionale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dei princìpi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea:

a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale;

b) tutela il diritto d'autore e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;

c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;

d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Art. 2.
(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti illecitamente diffusi mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio o di sotto dominio o di ogni altro indirizzo IP che, attraverso qualsiasi variazione del nome o della semplice declinazione o dell'estensione, consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del citato comma 1 o a contenuti della stessa natura.
3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili, con provvedimento cautelare abbreviato, adottato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti illecitamente diffusi mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, ai sensi del comma 4. Il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito, per gli eventi in diretta, prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro prima trasmissione o al più tardi nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto cui il provvedimento è destinato.
4. Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa, al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, presentano all'Autorità la richiesta di blocco immediato della risoluzione DNS dei nomi di dominio e di blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa devono allegare alla richiesta la relativa documentazione, che può consistere in una lista dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti illecitamente diffusi. Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicata direttamente da parte di questi ultimi ai soggetti destinatari del provvedimento dell'Autorità, che devono provvedere immediatamente alla relativa rimozione o disabilitazione.
5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 deve essere notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai titolari dei diritti o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito internet o ai servizi illegali, nonché alla Coalizione coordinata per la lotta ai reati contro la proprietà intellettuale (IPC3) operante presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol). Il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività che rendono accessibile il sito internet interessato o nell'erogazione dei servizi illegali eseguono senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell'Autorità disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP, anche congiuntamente, indicati nella lista di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti illecitamente diffusi.
6. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. I destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi.

Art. 3.
(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) abusivamente esegue la fissazione su supporto, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale, anche con le modalità stabilite dal comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».

Art. 4.
(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. All'articolo 27, comma 1, lettera h), della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «in accordo e in collaborazione» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria,»;

b) dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nell'ambito delle iniziative di cui alla presente lettera, sono organizzate altresì campagne di comunicazione e di sensibilizzazione del pubblico, anche quale parte dei programmi scolastici e delle attività di educazione alla cittadinanza digitale, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore».

Art. 5.
(Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater. Al fine di individuare i proventi dell'illecito l'autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti».

Art. 6.
(Sanzioni penali e responsabilità amministrativa degli enti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette o ritarda di dare esecuzione al provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 2 o di ottemperare agli obblighi di cui al medesimo articolo 2 è punito con la reclusione da tre mesi a un anno, in deroga all'articolo 650 del codice penale. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e, con riferimento alle sanzioni, quelle previste dall'articolo 25-novies del medesimo decreto legislativo.

Art. 7.
(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, pubblicata nel sito internet della stessa Autorità, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi e finanziari aggiuntivi sostenuti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla presente legge all'Autorità, l'entità della contribuzione di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite massimo dell'1 per mille, è incrementata per un ammontare complessivo pari a 1 milione di euro. L'Autorità, sentiti gli operatori e le imprese, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, stabilisce il perimetro, i termini, l'entità e le modalità di versamento della contribuzione di cui al primo periodo del presente comma.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le ulteriori amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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