PDL 646

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 646

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GRIPPO

Modifiche all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile

Presentata il 29 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 3 della Costituzione, proclamando la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, sancisce solennemente l'obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Tali princìpi, peraltro, sono rintracciabili nelle legislazioni di tutti i Paesi civili; in Italia essi hanno trovato man mano attuazione — seppur ancora non completa — in una serie di leggi che costituiscono i riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone disabili. Tra queste, ricordiamo il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che, in particolare alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione dell'alunno disabile nonché dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi.
È, in particolare, in riferimento a tale ultima categoria che si rendono necessarie un'ulteriore riflessione e un'attenzione particolare. I sordi in Italia sono circa 960.000, comprendendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato in conseguenza di cause sopraggiunte per effetto di incidenti o malattie. Le difficoltà per una piena integrazione sono evidentemente molto maggiori per i primi, i cosiddetti «sordomuti», che possono imparare la lingua parlata solo dopo un lungo iter di riabilitazione. Nasce allora l'esigenza di uno strumento che consenta, in primo luogo, ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità che comprende persone sia sorde che udenti, uno sviluppo che costituisce la base per un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale.
Tale strumento è rappresentato dalla lingua dei segni italiana (LIS), che è una vera e propria lingua, avente una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalità di espressione della lingua italiana. La lingua dei segni, infatti, è la lingua naturale delle persone sorde, perché per la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato. Recentemente il legislatore, nel cosiddetto «decreto sostegni» (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) è intervenuto introducendo, all'articolo 34-ter, una prima (seppure insufficiente) legislazione. La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di integrare le vigenti previsioni, rendendole più strutturate e assicurando un adeguato finanziamento.
Nello specifico, l'articolo 1 interviene sul testo del decreto sopracitato, chiarendo che la LIS e la lingua dei segni italiana tattile (LIST) debbano essere utilizzate «nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari e penali». Successivamente, garantisce l'accesso all'istruzione mediante l'utilizzo della LIS e della LIST e prevede l'incremento delle ore di programmazione in cui deve essere utilizzata la LIS nei programmi delle emittenti televisive. Inoltre, si demanda al Governo l'adozione di un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui sopra.
L'articolo 2, infine, individua la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della LIS e della LIST è garantito nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli enti locali, nonché nei procedimenti giudiziari civili e penali»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Sono garantiti l'accesso all'istruzione mediante l'utilizzo della LIS e della LIST e di servizi di assistenza alla comunicazione, in ambito scolastico e post-scolastico, nonché l'insegnamento della LIS e della LIST nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e l'utilizzo dell'interprete della LIS e della LIST nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle università.
3-ter. Sono incrementate le ore di programmazione televisiva della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale in cui è utilizzata la LIS ed è promosso l'incremento delle ore di programmazione televisiva in cui è utilizzata la LIS da parte delle emittenti radiotelevisive private.
3-quater. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Governo adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 25 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi nonché le altre associazioni maggiormente rappresentative del settore, il regolamento di attuazione delle disposizioni dei commi 3, 3-bis e 3-ter del presente articolo»;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2, 4, 6 e 7».

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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