PDL 643-bis-A - Allegato 1

FRONTESPIZIO

ALLEGATO

INDICE

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 01

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 02

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 03

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 04

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 06

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 07

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 08

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 09

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 10

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 11

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 12

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 13

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI AL BILANCIO
Relazione al Bilancio Commissione: 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 643-bis-A

ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Presentato il 29 novembre 2022

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 1° dicembre 2022, degli articoli 109 e 153, comma 9)

(Relatori per la maggioranza: COMAROLI,
PELLA
e TRANCASSINI )

NOTA: Relazioni approvate dalle Commissioni permanenti sulle parti del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza.

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ALLEGATO 1
relazioni delle commissioni permanenti

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INDICE

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, SULLE PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DI RISPETTIVA COMPETENZA

I COMMISSIONE PERMANENTE ... Pag.7

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
(per le parti di competenza)

II COMMISSIONE PERMANENTE ... »11

(Giustizia)
(per le parti di competenza)

III COMMISSIONE PERMANENTE ... »19

(Affari esteri e comunitari)

(per le parti di competenza)

IV COMMISSIONE PERMANENTE ... »25

(Difesa)
(per le parti di competenza)

VI COMMISSIONE PERMANENTE ... »31

(Finanze)
(per le parti di competenza)

VII COMMISSIONE PERMANENTE ... »35

(Cultura, scienza e istruzione)
(per le parti di competenza)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE ... »39

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
(per le parti di competenza)

IX COMMISSIONE PERMANENTE ... »43

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
(per le parti di competenza)

X COMMISSIONE PERMANENTE ... »47

(Attività produttive, commercio e turismo)
(per le parti di competenza)

XI COMMISSIONE PERMANENTE ... Pag.51

(Lavoro pubblico e privato)
(per le parti di competenza)

XII COMMISSIONE PERMANENTE ... »57

(Affari sociali)
(per le parti di competenza)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE ... »63

(Agricoltura)
(per le parti di competenza)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE ... »69

(Politiche dell'Unione europea)
(per le parti di competenza)

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I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Igor IEZZI)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (643-bis)
(per le parti di competenza)

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo);

rilevato come il provvedimento rechi opportunamente diverse disposizioni volte al rafforzamento del comparto sicurezza e soccorso pubblico e al potenziamento delle politiche di gestione dell'immigrazione e dell'accoglienza dei richiedenti asilo, prestando inoltre particolare attenzione alle esigenze degli enti territoriali;

apprezzato che:

l'articolo 113 provvede ad assicurare la copertura finanziaria degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato;

l'articolo 116 prevede la proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 della durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina: si tratta di una misura – che si inserisce in una più ampia serie di iniziative finalizzate al sostegno alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e dei suoi progressivi sviluppi – volta ad allineare temporalmente la durata dello stato di emergenza nazionale con il termine di vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea;

gli articoli 117, 118 e 122 recano disposizioni volte a destinare risorse per il potenziamento della capacità operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rispondere a diverse emergenze, anche attraverso l'acquisizione di dotazioni tecnologiche mirate;

l'articolo 119 dispone il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana, con specifico riferimento all'installazione da parte dei comuni di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, a tal fine rifinanziando la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

l'articolo 120 amplia – attraverso uno stanziamento complessivo di 42 milioni di euro – la rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, tenuto conto delle criticità connesse alle capacità ricettive delle suddette strutture, in considerazione delle crescenti esigenze determinate dagli attuali flussi migratori;

le disposizioni dell'articolo 143 sono volte ad accelerare – anche attraverso l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita Cabina di regia – il processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di regionalismo differenziato, nonché alla riduzione dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni e all'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

l'articolo 145 reca disposizioni che, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, autorizzano l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali anche dei borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Pietro PITTALIS)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (643-bis)
(per le parti di competenza)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo);

premesso che:

gli articoli 42, 43 e 44 recano disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie;

l'articolo 63, comma 1, prevede un incremento del finanziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e che tale articolo, al comma 2, dispone un rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, del programma di emersione, assistenza e integrazione sociale attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani;

il titolo XIV (artt. da 147 a 150) prevede, inoltre, misure che riguardano il funzionamento della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (articolo 147), l'edilizia giudiziaria (articolo 148), interventi in materia di giustizia riparativa (articolo 149), nonché la disciplina relativa alla compensazione dei debiti degli avvocati (articolo 150);

l'articolo 153 prevede misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio relative:

a) al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (comma 2), non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023; 15.400.237 euro per l'anno 2024; 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

b) al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità (comma 3), non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

c) alle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni (comma 4), pari a 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023.

il provvedimento in esame autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5), spese finali, in termini di competenza, pari a 11.051 milioni di euro nel 2023, 11.036 milioni di euro per il 2024 e 10.814 milioni di euro per il 2025. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 11.065,2 milioni di euro nel 2023, a 11.036 milioni di euro nel 2024 e a 10.813,9 milioni di euro nel 2025. Rispetto alla legge di bilancio 2022, il testo in esame espone dunque nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2023 e leggermente decrescente negli anni 2024 e 2025. In tale ambito, la Missione «Giustizia», che rappresenta il 98 per cento della spesa finale complessiva del Ministero, pari a 10.869,4 milioni di euro per il 2023, registra un aumento di 59,2 milioni di euro (+539,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2022);

quanto agli stanziamenti previsti dalla Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia), per il programma 6.5 «Giustizia tributaria» sono stanziati 221,4 milioni di euro, in aumento rispetto alle previsioni assestate 2022; per il programma «Giustizia amministrativa», sono stanziati 206,2 milioni di euro, in aumento rispetto al bilancio assestato 2022 ma in leggera diminuzione rispetto al rendiconto 2021; per il programma n. 6.8 «Autogoverno della magistratura», che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura. Per il programma sono stanziati 32,5 milioni di euro;

ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia, non ricompresi nella missione Giustizia, sono: il capitolo 1312 (Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari) che presenta per il 2023 uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2023; il capitolo 1313 (Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresi le spese legali e gli interessi), che presenta uno stanziamento per il 2023 di 70 milioni di euro; il capitolo 2134 (Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali) che presenta uno stanziamento per il 2023 di 23,8 milioni di euro;

nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) figura il capitolo 2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici che presenta per il 2021 uno stanziamento a legislazione vigente di 35,4 milioni di euro, non inciso dalla manovra finanziaria;

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella 10) figura il capitolo 7471, istituito nell'esercizio 2016 in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»). Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Nel bilancio di previsione 2022 su tale capitolo si registrano residui pari a 58 milioni di euro e impegni di competenza per 37,4 milioni di euro;

preso atto favorevolmente che:

il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa stato incrementato di 5 milioni di euro (articolo 149);

l'articolo 150 rafforza lo strumento del gratuito patrocinio, consentendo la compensazione dei debiti anche con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali;

le misure previste dall'articolo 63 recano un sostegno al Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne mediante il rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

Art. 149.

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

(Riparazione per ingiusta detenzione)

1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, le parole «euro 516.456,90» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

Art. 150.

Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria)

1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1-bis della presente legge.
2. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

a) 250 unità per l'anno 2023;

b) 250 unità per l'anno 2024;

c) 250 unità per l'anno 2025;

d) 250 unità per l'anno 2026.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.533.625 per l'anno 2023, di euro 12.849.605 per l'anno 2024, di euro 24.165.585 per l'anno 2025, di euro 35.481.565 per l'anno 2026, di euro 45.263.920 per l'anno 2027, di euro 45.375.706 per l'anno 2028, di euro 45.822.851 per l'anno 2029, di euro 46.269.996 per l'anno 2030, di euro 46.717.141 per l'anno 2031, di euro 47.052.500 per l'anno 2032, di euro 47.162.969 per l'anno 2033, di euro 47.273.439 per l'anno 2034, di euro 47.383.908 per l'anno 2035 e di euro 47.494.378 per l'anno 2036, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3.

ALLEGATO 1-bis
(Articolo 150-bis, comma 1)

Tabella A di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI

QUALIFICHE

DOTAZIONE ORGANICA

UOMINI

DONNE

TOTALE

RUOLO

ISPETTORI

SOSTITUTO COMMISSARIO

590

50

640

ISPETTORE SUPERIORE

3.100

450

3.550

ISPETTORE CAPO

ISPETTORE

VICE ISPETTORE

RUOLO

SOVRINTENDENTI

SOVRINTENDENTE CAPO

4.820

480

5.300

SOVRINTENDENTE

VICE SOVRINTENDENTE

RUOLO

AGENTI/ASSISTENTI

ASSISTENTE CAPO

29.522

3.138

32.660

ASSISTENTE

AGENTE SCELTO

AGENTE

TOTALE

42.150

Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.

1. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 5.084 unità di personale non dirigenziale, di cui 2.000 di area funzionale II, posizione economica F3, 1.000 di area funzionale II, posizione economica F1 e 2.084 di area funzionale III posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.
2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 54.292.311 per l'anno 2023 e di euro 217.169.243 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3.

Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1016, le parole: «ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «liquidato in un'unica soluzione entro l'anno»;

b) al comma 1020, le parole: «euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 e di euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 7 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3.

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III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Alessandro BATTILOCCHIO)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (643-bis)
(per le parti di competenza)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

osservato, in generale, che:

la proiezione internazionale del nostro Paese deve misurarsi con uno scenario globale reso complesso e fragile dalla guerra di aggressione condotta dalla Russia in Ucraina e dalle crescenti tensioni che caratterizzano ampie aree del Pianeta;

l'azione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è cruciale in questa fase, anche allo scopo di ricostruire un tessuto di cooperazione multilaterale capace di indirizzare e governare i processi in atto, evitando il ricorso a strumenti militari e di deterrenza;

le risorse destinate alla politica estera e alla Amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale continuano a rappresentare una quota ridotta del bilancio dello Stato, specie a confronto con gli altri maggiori partner europei;

la consolidata vocazione dell'Italia sui temi dell'aiuto pubblico allo sviluppo rappresenta un asset per il nostro Paese nonché uno strumento di politica estera e di politica industriale;

in questi ambiti è necessario rafforzare il versante bilaterale, in particolare nei confronti di partner dei Paesi mediterranei e africani, anche allo scopo di prevenire incontrollati flussi migratori;

a tal fine è essenziale operare per accrescere il ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e per rafforzare il Corpo diplomatico, in maniera che sia adeguato nella sua consistenza agli obiettivi di politica estera e di promozione del sistema Paese;

richiamato l'impegno profuso dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a sostegno delle comunità di connazionali all'estero;

richiamata altresì l'ampia azione dispiegata dalla Farnesina – anche tramite l'ICE-Agenzia – per favorire la crescita delle esportazioni italiane e il rilancio del Made in Italy, in un contesto segnato dagli effetti generati, su molti settori produttivi nazionali, dalla crisi pandemica e dalla guerra in Ucraina;

preso atto degli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui alla Tabella 6, che prevede un lieve decremento rispetto alla legge di bilancio 2022;

considerata la particolare rigidità del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che è composto per quasi il 90 per cento di voci di spesa di natura incomprimibile e trasferimenti finalizzati per legge;

considerata la necessità, nella presente fase, di mantenere un approccio prudente e realista che tenga conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e risulti sostenibile per la finanza pubblica;

considerata la generale riduzione del personale di ruolo in servizio alla Farnesina e sulla rete estera (gli organici delle aree funzionali sono, in particolare, diminuiti di circa il 40 per cento negli ultimi anni, mettendo a rischio la funzionalità degli uffici nel fornire servizi a cittadini e imprese);

nell'auspicio che possa essere invertita, nel medio termine, la tendenza consolidata che vede progressivamente ridurre le risorse nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tendenza che rischia di compromettere gli obiettivi di politica estera del nostro Paese, anche con riferimento agli impegni assunti in sede internazionale, con particolare riferimento alla cooperazione allo sviluppo,

delibera di

RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

disporre il potenziamento delle risorse umane del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche con specifiche disposizioni relative al personale a contratto;

in relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo, proseguire negli sforzi per allineare gli stanziamenti agli impegni assunti dal nostro Paese a livello europeo e internazionale, incrementando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento:

Art. 129.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere fino a 100 dipendenti della seconda area, posizione economica F2, per l'anno 2023 e fino a 420 dipendenti della terza area, posizione economica F1, per l'anno 2024. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1 ottobre 2023, i numeri «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713» e, dal 1 ottobre 2024, i numeri «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 862.793 per l'anno 2023, di euro 7.583.153 per l'anno 2024 e di euro 19.979.093 a decorrere dall'anno 2025.
2. È autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: euro 398.637.207 per l'anno 2023, di euro 391.916.847 per l'anno 2024 e di euro 379.520.907 a decorrere dall'anno 2025.

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IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

(Relatore: Giovanni MAIORANO)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (643-bis)
(per le parti di competenza)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e di bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo) nelle sedute del 5 e 6 dicembre 2022;

rilevato che, con riferimento alla prima sezione:

l'articolo 111 autorizza la spesa di euro 5.726.703 ai fini della proroga, sino al 30 giugno 2023 e con il consenso degli interessati, della durata delle ferme dei medici e degli infermieri militari reclutati con concorso straordinario negli anni 2020 e 2021 nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del COVID-19 e in servizio fino alla data del 31 dicembre 2022;

l'articolo 112 reca una serie di disposizioni di riforma della disciplina della Cassa di previdenza delle Forze armate al fine di superare le difformità esistenti tra le diverse Forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale e garantire la sostenibilità finanziaria della Cassa stessa nel medio-lungo periodo;

l'articolo 114 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il fondo per il Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati al fine di consentire a tale organismo di gestire le spese connesse al proprio funzionamento e potenziamento;

l'articolo 129, comma 1, estende anche al 2023 l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2022, finalizzata al potenziamento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri da inviare a protezione degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina;

l'articolo 154 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, il fondo per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza destinato a finanziare gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale e l'innalzamento dei livelli dei sistemi informativi nazionali in tale ambito, nonché il Fondo per la gestione della cybersicurezza destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei suddetti progetti,

l'articolo 122 autorizza la spesa di 20 milioni nel triennio 2023-2025 per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico-NBCR del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

considerato che il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a 27.723,1 milioni di euro nel 2023, a 27.261 milioni nel 2024 e a 27.467,8 milioni nel 2025;

rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone, dunque, per il Ministero della difesa, un incremento nelle spese finali nel 2023 pari a 1 miliardo e 770 milioni di euro;

in particolare, le misure legislative introdotte dall'articolato della sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 12,3 milioni di euro, imputabili all'aumento delle spese correnti, mentre la sezione II incrementa le spese finali di 724 milioni;

rilevato, infine, che il Fondo per le missioni internazionali contenuto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze presenta una dotazione di competenza di 1.547,4 milioni di euro per il 2023 e di 276,9 per il 2024 e che una parte consistente dei principali programmi di approvvigionamento dei sistemi d'arma gestiti dalla Difesa grava sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. In particolare, è interessata la missione «Competitività e sviluppo delle imprese» e, all'interno di essa, principalmente il capitolo 7419 sul quale gravano le spese necessarie alla conduzione del programma di ammodernamento della flotta navale, il capitolo 7420, sul quale sono state impegnate le somme per i programmi Forza NEC 3ª e 4ª fase, M346, T345, HH101Combat SAR 3ª e 4ª fase, il capitolo 7421, per la parte che riguarda principalmente il settore aeronautico, sul quale sono stati assunti impegni per i programmi Forza NEC 1ª e 2ª fase, HH101 Combat SAR 1ª e 2ª fase, SI.CO.TE, Eurofighter, Tornado, Elicotteri medi NH90 e il capitolo 7485, con impegni complessivi i programmi FREMM, VBM, FSAF B1NT, Futuro Elicottero esplorazione e scorta EES, Blindo Centauro,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di assicurare le necessarie risorse finanziarie:

per garantire la prosecuzione dell'operazione «Strade Sicure» anche per il 2024 e 2025, quale concorso delle Forze armate alla tutela del territorio e per la vigilanza a siti e obiettivi sensibili;

per alimentare adeguatamente il fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 95 e 96, della legge n. 234 del 2021) al fine di consentire gli interventi di perequazione del regime previdenziale degli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

per consentire la stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e a copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico particolarmente esposto al cosiddetto «rischio professionale»;

per consentire un incremento di maggiori unità di personale militare all'estero presso le organizzazioni internazionali cui il Paese aderisce;

per aumentare il contingente di ufficiali da collocare in soprannumero rispetto all'organico vigente, al fine di non computare nell'ambito dei volumi organici delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri il personale militare destinato a ricoprire posizioni in altri dicasteri e amministrazioni dello Stato, atteso che la Difesa effettivamente se ne priva con riflessi sulla funzionalità e operatività;

per assumere stabilmente il personale medico e infermieristico militare reclutato in via eccezionale e con ferma temporanea per far fronte all'emergenza del COVID-19, anche per non disperdere l'esperienza professionale maturata;

per assicurare l'espletamento dei compiti assegnati ai Reparti Carabinieri biodiversità attraverso la possibilità di assunzione di personale operaio da adibire alle diverse mansioni tecniche e professionali espletate in tale ambito;

per incrementare la spesa necessaria alla corresponsione dell'indennità di «supercampagna» destinata al personale militare impiegato in comandi, reparti e unità connotati dalla capacità di pronto intervento, in linea con l'evoluzione dello strumento militare;

per valorizzare la capacità strategica ed industriale della Difesa in settori ad alta intensità tecnologica, anche mediante l'Agenzia industrie Difesa;

per alimentare il NATO Innovation Fund per assicurare la partecipazione dell'Italia alla predetta iniziativa;

valuti, infine, il Governo l'opportunità di estendere il finanziamento disposto dall'articolo 122 del provvedimento in esame – relativo al potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – anche agli analoghi nuclei operativi delle Forze armate.

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatrice: Laura CAVANDOLI)

RELAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (643-bis)
(per le parti di competenza)

La VI Commissione,

esaminati, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 643-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, limitatamente alle parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Alessandro AMORESE)

RELAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (643-bis)
(per le parti di competenza)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 643-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

premesso che:

il contenuto del disegno di legge di bilancio è condizionato dall'impatto di uno scenario macroeconomico caratterizzato da tensioni internazionali e dall'aumento dell'inflazione e che, pertanto, la manovra reca misure volte principalmente a contenere gli effetti del rincaro dei prodotti energetici sulle famiglie e sulle imprese;

ritenuto che importanti misure sono specificamente adottate per raggiungere gli obiettivi del PNRR quali quelle contenute:

nell'articolo 98 per promuovere e potenziare le competenze STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere;

nell'articolo 99 con il quale si intende dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale;

nell'articolo 100, comma 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR;

nell'articolo 101, comma 2, che stanzia 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l'assistenza informatica, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza nell'ambito delle attività di attuazione del PNRR e dei connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti facenti capo al Ministero dell'università e della ricerca;

nell'articolo 101, comma 3, che incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) favorire le dinamiche del lavoro nel settore dello spettacolo, caratterizzate da forte specificità, assicurando il raggiungimento di un adeguato livello di tutele, di remunerazione e di welfare per i lavoratori del settore, anche attraverso l'introduzione dell'indennità di discontinuità, e incrementando gli investimenti pubblici;

b) rivedere le norme che presiedono l'iter di approvazione dei progetti per l'assegnazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo anche al fine di potenziare l'efficacia del sistema dell'erogazione di contributi nel settore dello spettacolo;

c) adottare idonee politiche detrattive incentivanti dei consumi culturali e revisionare gli strumenti già esistenti, quali la Carta elettronica denominata «18app», il cui utilizzo ha dimostrato nel tempo forti elementi di criticità nonché adottare ulteriori strumenti a sostegno della domanda di cultura anche in considerazione del drastico calo dei consumi culturali emerso a seguito della crisi pandemica del 2020, aggravato peraltro da un crescente divario territoriale;

d) sviluppare le potenzialità culturali della Nazione, prevedendo l'introduzione di un sistema misto pubblico-privato volto a valorizzare e promuovere spazi museali, monumentali e archeologici nonché le forme espressive caratterizzanti le tradizioni culturali nazionali, quali le rievocazioni e i carnevali storici e le tradizioni dei borghi anche attraverso il sostegno alla rete delle dimore storiche e più in generale al patrimonio culturale privato;

e) rafforzare il settore del cinema e dell'audiovisivo che costituiscono strumenti formidabili per la rappresentazione e la conservazione delle identità culturali del popolo italiano e del suo territorio;

f) adottare interventi diretti in favore dell'editoria libraria e giornalistica a supporto sia dell'offerta, sia della domanda di consumi librari, anche attraverso il sostegno alle biblioteche;

g) trasferire all'Organizzazione nazionale antidoping NADO ITALIA le attività relative all'effettuazione dei controlli antidoping di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376;

h) rifinanziare il Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo, nonché adeguare l'assetto societario dell'Istituto medesimo agli standard europei anche stanziando risorse che consentano investimenti e pianificazione di interventi su un adeguato orizzonte temporale.

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatrice: Elisa MONTEMAGNI)

RELAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (643-bis)
(per le parti di competenza)

La VIII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di propria competenza;

esaminati, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella n. 9) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10);

valutate positivamente le misure contenute nel titolo V del disegno di legge in materia di infrastrutture e lavori pubblici, anche tenuto conto dell'esigenza di fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche;

valutate altresì con favore le misure in materia ambientale contenute nel titolo X del disegno di legge, nonché le disposizioni in favore dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 e di quelli colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli ultimi anni;

segnalata l'esigenza di garantire adeguate risorse per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio e per la difesa del suolo e, in tale ambito, provvedere al completamento della dotazione organica del personale delle autorità di bacino distrettuali in considerazione del ruolo da esse svolto nella prevenzione del rischio idrogeologico,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Domenico FURGIUELE)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (643-bis)
(per le parti di competenza)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo);

espresso vivo apprezzamento per l'impulso che il disegno di legge di bilancio intende dare alla realizzazione di opere infrastrutturali fondamentali per la Nazione e, in particolare, per:

l'articolo 81, comma 2, che stanzia risorse per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro e 200 milioni di euro dal 2023 al 2032;

l'articolo 82, che reca disposizioni volte a riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e il continente;

gli articoli 86 e 87, che intervengono per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, sia con riferimento alla sezione internazionale che con riferimento alla tratta nazionale;

l'articolo 88, che autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro per il periodo 2023-2037 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della strada statale 106 Jonica;

l'articolo 91, che reca un'autorizzazione di spesa per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi;

condiviso il sostegno ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, assicurato, rispettivamente, dall'articolo 81, comma 1, e dall'articolo 85;

valutato positivamente l'articolo 83, che sospende l'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, evitando ulteriori inutili aggravi di oneri per i cittadini;

apprezzata altresì l'istituzione di un fondo per le imprese esercenti impianti di risalita a fune, disposta dall'articolo 102;

valutato favorevolmente l'articolo 146, che reca uno stanziamento a compensazione degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l'aeroporto di Trieste, con un cofinanziamento della regione;

apprezzato infine l'articolo 154, che istituisce due fondi volti ad implementare la Strategia nazionale di cybersicurezza, in vista del raggiungimento graduale dell'obiettivo di destinare a tale strategia una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi pari all'1,2 per cento su base annuale,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatrice: Giorgia ANDREUZZA)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (643-bis)
(per le parti di competenza)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo) per le parti di propria competenza;

esaminati, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero delle imprese e del made in Italy (Tabella 3), del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6), del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella 9), del Ministero dell'università e della ricerca (Tabella 11), del Ministero del turismo (Tabella 16);

condivisi gli assi portanti individuati del provvedimento che, collocandosi in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell'aumento dell'inflazione, è diretto a limitare quanto più possibile l'impatto del caro energie sulle famiglie e a garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese tanto a livello globale che europeo;

auspicata, come peraltro preannunciato dal Governo, una soluzione strutturale e definitiva al citato problema dell'aumento dei costi dell'energia;

valutate positivamente, in particolare, le misure contenute nel titolo II del disegno di legge in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti;

valutata con favore l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy del Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l'eccellenza qualitativa del made in Italy;

considerate altresì con favore le disposizioni riguardanti il settore turistico e, in particolare, l'istituzione di specifici Fondi nello stato di previsione del Ministero del turismo;

preso favorevolmente atto, in particolare, dell'aumento di spesa sullo stato di previsione del Ministero del turismo per il rifinanziamento del «Fondo unico per il turismo», per l'anno 2023, di 39 milioni di euro,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Marcello COPPO)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (643-bis)
(per le parti di competenza)

La XI Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge n. C. 643-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

considerato che il disegno di legge interviene su numerosi temi riconducibili alle competenze della Commissione;

premesso che:

gli obiettivi della manovra finanziaria in oggetto sono la tutela del sistema produttivo nazionale, la sua crescita e parallelamente la volontà di porre argine alle conseguenze dell'aumento dell'inflazione per le imprese e le fasce di popolazione, specialmente quelle con bassi redditi;

la via seguita per raggiungere questi obiettivi è la valorizzazione del lavoro e dell'occupazione;

il provvedimento si inserisce in un quadro dove altre norme già emanate hanno provveduto ad aiutare famiglie e imprese in balia delle difficoltà nate dal rincaro dei prezzi dell'energia e dall'inflazione;

solo considerando anche questo aspetto più generale si può comprendere pienamente quanto oggi l'azione del Governo è mossa dalla convinzione che l'unica via di uscita dalla crisi economica attuale è mettere in sicurezza il sistema nazionale delle imprese e investire in occupazione e lavoro, dove il «più assumi e meno paghi» è uno dei princìpi che emerge come filo conduttore;

anche le norme che prevedono la possibilità di pensionamento anticipato sono un chiaro segnale del rispetto che si deve al lavoro svolto da molte persone che, grazie a questo loro impegno di una vita, potranno accedere anticipatamente alla pensione, mentre di pari passo c'è la facoltà di poter decidere di continuare a lavorare, ma giustamente senza dover continuare a versare contributi, prevedendo così un giusto riconoscimento a chi, anche potendo smettere di lavorare, si sente o ha voglia di continuare a creare ricchezza per la sua Nazione;

apprezzato l'esonero per il 2023, previsto dall'articolo 52, sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento per le retribuzioni fino a 2.692 euro e al 3 per cento per le retribuzioni fino a 1.538 euro al mese;

condivisa l'introduzione, all'articolo 53, di un'ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato («Quota 103») alla quale si può accedere maturando, entro il 31 dicembre 2023, un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo;

rilevato che l'articolo 54 prevede, per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della predetta «quota 103», rimangono in servizio, il venire meno dell'obbligo di versamento dei contributi all'ente previdenziale;

condivisa la proroga al 2023 dell'istituto di pensionamento anticipato denominato «Ape sociale», disposta dall'articolo 55;

condivisa la previsione, all'articolo 56, del trattamento pensionistico anticipato denominato «Opzione donna»;

rilevato che l'articolo 57 introduce un esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro, per dodici mesi, fino a 6.000 euro, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di percettori del reddito di cittadinanza, effettuate nel 2023;

preso atto che l'articolo 58 introduce, per gli anni 2023 e 2024, una disciplina speciale per l'indicizzazione dei trattamenti pensionistici che riduce la percentuale applicabile agli importi superiori a quattro volte il trattamento minimo, prevedendo, invece, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo, in aggiunta alla rivalutazione automatica, un incremento dell'1,5 per cento per le mensilità del 2023 e del 2,7 per cento per quelle del 2024;

apprezzata, all'articolo 59, la modifica della disciplina del reddito di cittadinanza applicabile nel corso del 2023, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva;

apprezzato il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, disposto dall'articolo 61;

rilevato che l'articolo 62 stanzia 1 miliardo di euro, per l'anno 2023, per l'erogazione di un emolumento accessorio una tantum, pari all'1,5 per cento dello stipendio, da corrispondersi per tredici mensilità, a favore dei dipendenti delle amministrazioni statali, prevedendo che per il personale dipendente da altre amministrazioni gli oneri da destinare alla medesima finalità sono posti a carico dei rispettivi bilanci;

considerato che l'articolo 64 estende la facoltà di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale;

apprezzato l'incremento, dal 30 per cento all'80 per cento della retribuzione, dell'indennità per congedo parentale riconosciuto alle lavoratrici dipendenti per un mese entro il sesto anno di vita del figlio, disposto dall'articolo 66;

apprezzato, all'articolo 107, comma 1, l'incremento delle risorse del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, con la destinazione di 1 milione di euro all'anno, a decorrere dal 2023, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

preso atto che l'articolo 134, comma 21, consente la riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016;

considerato che l'articolo 153, comma 12, riduce l'autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci di 80 milioni di euro per il 2023, 90 milioni di euro per il 2024 e 120 milioni di euro l'anno dal 2025;

preso atto che l'articolo 153, commi da 15 a 17, istituisce un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

(Relatrice: Annarita PATRIARCA)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (643-bis)
(per le parti di competenza)

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo);

espresso apprezzamento, in particolare, per alcune disposizioni recate dal disegno di legge in oggetto in materia di sanità, quali quelle concernenti, rispettivamente: l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato per oltre due miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (articolo 96, comma 1); l'incremento del Fondo per la sanità e i vaccini per un ammontare di 650 milioni per il 2023, da destinare all'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 (articolo 96, comma 2); l'aumento delle risorse destinate a una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso (articolo 93); lo stanziamento di risorse per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'antibiotico-resistenza (PNCAR) per il triennio 2022-2025 (articolo 94);

evidenziate, altresì, le principali misure previste dal provvedimento in esame in materia di politiche sociali, riguardanti: le novelle apportate alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021, che prevedono l'incremento dell'ammontare dell'assegno soprattutto in favore dei nuclei familiari numerosi e per quelli con figli disabili a carico (articolo 65); l'istituzione del Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023, destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia (articolo 67); l'elevamento della misura dell'indennità per il primo mese di congedo parentale per la madre lavoratrice dipendente, dal 30 all'80 per cento della retribuzione (articolo 66); l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro (articolo 78);

rilevato come le misure introdotte dal disegno di legge di bilancio in materia di tutela della salute e di politiche sociali, che costituiscono già un segnale di forte attenzione per tali temi, non esauriscono certamente l'azione del Governo e della maggioranza parlamentare, che si estrinsecherà anche in prossimi interventi normativi;

segnalata, in tale contesto, l'importanza di individuare risorse adeguate per sostenere le politiche familiari, mettendo al centro le nuove generazioni, i servizi educativi, e promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

Art. 95.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nelle more della riforma del sistema di remunerazione dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane e di dare continuità alla sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, una remunerazione aggiuntiva, quale parte integrante del prezzo dei medicinali, in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti degli importi di cui al comma 3.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo per il personale medico del Servizio sanitario nazionale e docenti universitari in medicina e chirurgia).

1. Al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché sostenere adeguatamente le azioni di contrasto dell'emergenza pandemica, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e ai docenti universitari di medicina e chirurgia.
2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al datore di lavoro entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età ed entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età, qualora questa sia antecedente al 31 dicembre 2025.
3. Il datore di lavoro accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2026.
4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Al personale medico di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico pari al trattamento pensionistico maturato al settantesimo anno di età. Alla data del 1° gennaio 2027 il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo ritorna inderogabilmente al settantesimo anno di età e chiunque abbia superato tale limite è collocato a riposo a partire da tale data.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

(Relatore: Mirco CARLONI)

RELAZIONE

sul

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (643-bis)
(per le parti di competenza)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

come si evince dalla relazione illustrativa, il disegno di legge in esame si colloca in uno scenario macroeconomico contraddistinto da un elevato grado di incertezza, in ragione sia delle tensioni geopolitiche che derivano dal conflitto russo-ucraino, sia dell'aumento del livello dell'inflazione, ascrivibile principalmente all'incremento generalizzato dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime;

in tale contesto la manovra di bilancio 2023, dell'importo complessivo di circa 41 miliardi di euro lordi, è orientata, sulla base di un approccio prudente e realista, a mitigare il più possibile gli effetti dell'incremento dei prezzi dell'energia sui bilanci delle famiglie, con particolare riguardo a quelle più fragili, e delle imprese, delle quali va garantita la competitività, anche sul piano internazionale, e la sopravvivenza;

il suddetto disegno di legge è stato predisposto in modo coerente con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2022, che prevede un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al 4, 5 per cento nel 2023, al 3,7 per cento nel 2024 e al 3 per cento nel 2025;

rilevato che:

il provvedimento contempla diverse misure volte al sostegno e al rilancio del settore delle imprese del comparto agricolo e agroalimentare, tra le quali, in particolare: il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023, sia per trazione, sia per riscaldamento di serre locali adibiti ad allevamento degli animali (articolo 11); la proroga, anche per il 2023, dell'esenzione dall'IRPEF per i redditi dominicali e agrari, già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 (articolo 20); la previsione di esoneri contributivi per favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo (articolo 57); l'istituzione del «Fondo per la sovranità alimentare», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale attraverso interventi diretti a tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità, ridurre i costi di produzione delle imprese agricole, sostenere le filiere agricole, gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari (articolo 76); l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del «Fondo per l'innovazione in agricoltura», con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (articolo 77); l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro (articolo 78);

evidenziato che:

appare necessario inserire nel provvedimento, che nel titolo II reca disposizioni dirette a mitigare, quanto più possibile, l'impatto del rincaro dei prezzi dell'energia sui bilanci delle famiglie e delle imprese, interventi diretti a promuovere la produzione di energia da biomassa legnosa da parte delle aziende agricole, in modo da agevolare il contenimento dei consumi energetici;

in particolare, andrebbe riconosciuta la possibilità per gli agricoltori, anche in deroga alla vigente normativa, di effettuare la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito ad eventi atmosferici o meteorici, mareggiate e piene, prevedendo, a tal fine, il finanziamento di specifici progetti pilota attraverso un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

il finanziamento di tali attività di raccolta, oltre a contenere il consumo di energia, concorrerebbe sensibilmente a mitigare il rischio di dissesto idrogeologico nelle aree interne;

considerato che:

in considerazione del sensibile incremento dei costi di produzione e delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, appare necessario introdurre specifiche misure volte a sostenere i birrifici con una limitata produzione annua (cosiddetti «birrifici indipendenti»), attraverso la proroga al 2023 delle disposizioni agevolative in materia di accisa previste, per il solo 2022, dall'articolo 1, commi da 985 a 987, della legge n. 234 del 2021;

considerato altresì che:

il settore primario è chiamato a svolgere un ruolo determinante nel conseguimento degli obiettivi delle strategie europee «Green Deal», «From farm to fork» e «Biodiversità»;

in tale contesto, la possibilità di certificare le riduzioni di inquinanti generate dagli imprenditori agricoli e forestali ai fini della contabilizzazione delle emissioni in atmosfera costituisce un prezioso incentivo alla realizzazione di pratiche rispettose dell'ambiente e a basso impatto, per quanto riguarda sia gli input produttivi, sia il risparmio idrico;

è pertanto indispensabile procedere al monitoraggio e alla certificazione dei crediti di carbonio forestali e consentire agli imprenditori agricoli che attraverso la coltivazione del fondo generano una riduzione consistente di emissioni inquinanti, la cessione di tali titoli senza perdere la qualifica di agricoltori;

rilevato che:

i settori della pesca e dell'acquacoltura costituiscono segmenti di importanza fondamentale del comparto primario, non potendo esservi sovranità alimentare a prescindere dall'apporto prezioso del cibo che essi forniscono;

è indispensabile, pertanto, estendere gli interventi previsti dal Fondo di cui all'articolo 76, diretto al rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche ai suddetti settori;

ritenuto che:

è indispensabile prevedere specifiche misure in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, che hanno subìto danni dall'eccezionale siccità, dalle eccezionali temperature e dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel 2022, e che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte dei rischi;

a tale scopo, occorrerebbe ulteriormente incrementare, per il 2023, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, che il decreto-legge n. 115 del 2022 (decreto cosiddetto «Aiuti-bis») ha già incrementato, per il 2022, di 200 milioni di euro;

rilevato altresì che:

tra le disposizioni di sostegno per il comparto agricolo, andrebbe inserita la proroga al 2023 delle percentuali di compensazione dell'IVA di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili per gli anni 2021 e 2022 sulle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina nella misura del 9,5 per cento (articolo 1, comma 506, della legge n. 205 del 2017);

preso atto, infine, con favore dell'impianto complessivo del provvedimento, che stanzia per il comparto agricolo complessivi 2,4 miliardi di euro per il 2023,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il finanziamento di progetti inerenti alla raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo di fiumi e torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito ad eventi atmosferici o meteorici, mareggiate e piene, riconoscendo agli imprenditori agricoli la possibilità di effettuare la suddetta raccolta anche in deroga alla normativa vigente;

2) sia introdotta nel provvedimento una specifica disposizione diretta a sostenere la filiera della birra artigianale, prorogando al 2023 le agevolazioni in materia di accise, previste dalla legge di bilancio 2022 limitatamente all'anno in corso;

3) al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dall'eccezionale siccità, dalle eccezionali temperature e dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel 2022, sia previsto, anche per il 2023, il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004;

4) sia disciplinata la certificazione dei crediti di carbonio forestali attraverso l'istituzione, presso il CREA, del Registro dei crediti di carbonio e si provveda ad apportare le necessarie modifiche normative al fine di ricomprendere l'eventuale cessione di crediti di emissione di CO2 realizzati dagli imprenditori agricoli attraverso la coltivazione del fondo tra le attività connesse produttrici di reddito agrario, come evidenziato dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 365/2020;

5) si includano i settori della pesca e dell'acquacoltura tra i beneficiari delle misure del Fondo per la sovranità alimentare;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di inserire nel provvedimento in esame una disposizione diretta a prevedere il rifinanziamento, per gli anni 2023 e 2024, del «Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta in guscio», di cui all'articolo 1, comma 138, della legge n. 178 del 2020, da destinare all'attuazione di interventi sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori, alla promozione della stipula di accordi professionali, all'incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api, nonché della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;

b) si valuti l'opportunità di prorogare al 2023 la disposizione di cui all'articolo 1, comma 528, della legge n. 234 del 2021, che prevede interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022;

c) si valuti l'opportunità di disporre la proroga al 2023 delle percentuali di compensazione dell'IVA di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per gli anni 2021 e 2022, nella misura del 9,5 per cento alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina;

d) si valuti l'opportunità di escludere l'energia prodotta da impianti alimentati da combustibili a biomassa dal tetto ai ricavi di cui all'articolo 9, posto che tali impianti sostengono costi di approvvigionamento sottoposti a forte variabilità che includono, tra l'altro, il valore di mercato dell'energia elettrica;

e) si valuti l'opportunità di riconoscere il credito di imposta di cui all'articolo 2, comma 2, anche alla spesa per energia elettrica prodotta dalle imprese e oggetto di autoconsumo nel primo trimestre 2023, al fine di sostenere le moltissime aziende agricole che hanno realizzato ingenti investimenti in impianti di cogenerazione.

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XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Relatrice: Cristina ROSSELLO)

RELAZIONE

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DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (643-bis)
(per le parti di competenza)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 643-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, e l'allegata Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza;

premesso che:

il provvedimento, nel suo complesso, appare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica di cui alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2022, versione rivista e integrata, e comunicati in sede europea mediante il Documento programmatico di bilancio 2023-2025 aggiornato;

la manovra in esame si caratterizza per le misure di sostegno alle famiglie e alle imprese al fine di contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione, assicurando al tempo stesso il profilo di sostenibilità della finanza pubblica richiesto dalle regole europee;

coerentemente, il percorso programmatico di rientro del deficit comporta il rientro dal 4,5 per cento previsto per il 2023 al 3 per cento entro il 2025, valore che costituisce la soglia massima dell'indebitamento netto consentita dalle regole europee;

in tale contesto sussiste uno spazio di finanziamento in deficit della manovra per il biennio 2023-2024, per un ammontare pari, rispettivamente all'1,1 e allo 0,1 per cento di PIL, mentre richiede un intervento correttivo per il 2025 pari allo 0,3 per cento del PIL;

in termini di valori assoluti, la manovra presenta un saldo di bilancio in deficit pari a 21,1 miliardi per il 2023 e di 2,3 miliardi di euro per il 2024, mentre presenta un saldo positivo di 4,7 miliardi per il 2025. Gli impieghi complessivi ammontano a 42,3 miliardi di euro per il 2023, 26,5 miliardi per il 2024 e 23,5 miliardi per il 2025 e per il relativo finanziamento si utilizzano, oltre al deficit, risorse derivanti da misure di maggiore entrata e minore spesa per un importo complessivo pari a 21,2 miliardi di euro per il 2023, 24,2 miliardi per il 2024 e 28,1 miliardi per il 2025;

con particolare riferimento alla sezione I del provvedimento, concernente le misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici, in merito agli aspetti di interesse della Commissione si segnalano:

nell'ambito degli interventi di sostegno temporaneo in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti;

l'articolo 2, che riconosce anche per il primo trimestre 2023 contributi straordinari, sotto forma di crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

l'articolo 4, che assoggetta all'aliquota IVA del 5 per cento le somministrazioni di gas metano usato per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023;

l'articolo 6, che prevede la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri, anche al fine di dare attuazione all'obiettivo M1C2-7 del PNRR;

l'articolo 9, che dà attuazione al regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo ad un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia e che prevede un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, limite che viene esteso fino al 30 giugno 2023, con riversamento al bilancio dello Stato delle entrate eccedenti;

l'articolo 10, che, in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854, prevede una riduzione dei consumi di energia elettrica, istituendo un servizio di riduzione dei consumi affidato da Terna su base concorsuale;

per quanto riguarda gli interventi in materia fiscale:

l'articolo 42, comma 8, l'articolo 43, comma 5, l'articolo 44, comma 6, l'articolo 46, comma 5, e l'articolo 47, comma 16, lettere a) e b), che escludono dalla possibilità di definizione agevolata delle controversie concernenti le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

l'articolo 16, che prevede il differimento dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive della plastic tax e della sugar tax;

l'articolo 17, che dispone la riduzione dell'IVA dal 10 per cento al 5 per cento per i prodotti destinati alla prima infanzia e per gli assorbenti femminili;

con particolare riferimento alle misure di copertura sul lato delle entrate:

l'articolo 28 che prevede la rideterminazione del contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico, da cui è atteso un maggior gettito pari a 2,6 miliardi per il 2023; conformemente al regolamento (UE) 2022/1854;

con riferimento alle misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie e alle disposizioni sulla parziale detassazione dei premi di produttività e sulla riduzione del cuneo fiscale:

l'articolo 57, comma 6, che subordina l'efficacia delle agevolazioni contributive all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

l'articolo 66 sui congedi parentali, che – per le sole lavoratrici madri del pubblico e del privato, non anche per i padri – prevede un mese di congedo parentale retribuito all'80 per cento del loro stipendio, esattamente come i cinque mesi del congedo di maternità, in difformità rispetto alla ratio della direttiva (UE) 2019/1158, recepita in Italia con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che, estendendo anche ai padri tre mesi di astensione facoltativa non trasferibili alla madre, è finalizzata ad una maggiore e sostanziale condivisione dei compiti di cura;

con riferimento alle norme a tutela dei giovani, connesse a obiettivi del PNRR:

l'articolo 98 per la promozione delle competenze STEM;

l'articolo 99 per il finanziamento del fondo per il diritto allo studio degli studenti universitari capaci e meritevoli (250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025);

in tema di sostegno degli investimenti pubblici e del rilancio dell'economia:

l'articolo 68, che destina 10 miliardi di euro, distribuiti dal 2023 al 2027, per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per la realizzazione delle opere pubbliche avviate nel 2023, prevedendo inoltre, per il medesimo esercizio, la preassegnazione di somme in favore degli enti locali per la realizzazione delle opere incluse nel PNRR e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari;

l'articolo 69, concernente disposizioni in materia di mezzi di pagamento e che prevede, nell'ambito della discrezionalità che in tale ambito è rimessa ai singoli Stati membri dalle regole europee, l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite all'utilizzo del denaro contante e la fissazione di un limite a 60 euro per i pagamenti per i quali sono previste sanzioni amministrative previste in caso di mancata accettazione dei pagamenti a mezzo di carta di pagamento da parte di soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi;

a tal riguardo, richiamando le misure di limitazione all'utilizzo del contante, adottate con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, si auspica che entrambe le misure, le quali favoriscono l'uso del denaro contante, siano coerenti con l'obiettivo di contrasto dell'evasione fiscale previsto nel PNRR;

l'articolo 70, che comporta il rifinanziamento dei contratti di sviluppo gestiti dalla società Invitalia, in quanto, in alcuni casi, strumento attuativo di interventi inclusi nel PNRR, nonché il finanziamento di interventi riguardanti tratte stradali, tra cui alcuni riguardanti collegamenti transnazionali (Torino-Lione);

in materia di aiuti pubblici all'economia:

l'articolo 71 per il finanziamento delle spese di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e della piattaforma incentivi.gov.it;

l'articolo 72 per l'aumento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e la proroga di 12 mesi del suo regime speciale di operatività, in coerenza con la recente proroga al 31 dicembre 2023, disposta dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2022, del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia europea nel contesto delle conseguenze della guerra della Russia contro l'Ucraina;

gli articoli da 79 a 92 recanti misure in favore del settore dell'autotrasporto, a fronte degli accresciuti costi del carburante, per le quali è richiamato il necessario rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

gli articoli da 102 a 106, recanti le misure di sostegno al settore turistico, con particolare attenzione all'articolo 103 in materia di recupero degli aiuti di Stato per il COVID-19 corrisposti in eccedenza dei massimali e contestuale riconoscimento di nuove misure di aiuto da destinare alle imprese tenute alla restituzione:

in materia di misure di tutela ambientale:

l'articolo 126, che stanzia le risorse a favore del Commissario unico per realizzare gli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane;

in materia di finanza locale:

l'articolo 141 che rinvia ulteriormente l'avvio della riforma dei meccanismi di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario basati sui criteri del federalismo fiscale, tenendo conto che tra gli obiettivi del PNRR è compresa l'attuazione del federalismo fiscale regionale, da realizzare entro il primo quadrimestre dell'anno 2026;

passando alla sezione II del disegno di legge e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla Tabella n. 2, sono da segnalare tra gli aspetti d'interesse per la Commissione:

lo stanziamento relativo al programma 1.3, concernente la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee per il suo funzionamento, pari per il triennio 2023-2025, rispettivamente, a 1.322,5 1.104,2 e 1.166,1 milioni di euro;

la missione 3 «L'Italia in Europa e nel mondo», con uno stanziamento complessivo di competenza pari a 88,5 miliardi di euro per il 2023, 35 miliardi per il 2024 e 34,1 miliardi per il 2025, pressoché interamente assorbito dal programma 3.1 sulla «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», mentre risorse residuali sono destinate al programma 3.2 «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale» (0,8 miliardi nel 2023 e 0,6 miliardi sia nel 2024 che nel 2025);

nell'ambito del citato programma 3.1, «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», le due azioni relative alla «Partecipazione al bilancio UE», con una dotazione di circa 22,6 miliardi di euro annui, che comprende i finanziamenti da versare al bilancio dell'Unione a titolo di risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo e sull'IVA e di risorse proprie tradizionali, e all'«Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale», con una dotazione complessiva di 65,2 miliardi di euro per il 2023, 11,7 miliardi per il 2024 e 10,7 miliardi per il 2025, in cui risultano compresi: il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation EU Italia; il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali (cap. 7493), con una dotazione di 8,1 miliardi annui per il biennio 2023-2024 e 6,2 miliardi per il 2025; il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, con una dotazione di 2,4 miliardi nel 2023, 2,6 miliardi nel 2024 e 3,6 miliardi nel 2025, compresi i rifinanziamenti disposti dalla sezione I del provvedimento, il Fondo per Eutalia s.r.l. relativo alle spese di valutazione e controllo connesse con la realizzazione del PNRR (cap. 2812), con una dotazione annua di 2,5 miliardi; il Fondo per il recepimento della normativa europea; il Fondo per il pagamento delle sanzioni derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia UE e il Fondo per i pagamenti anticipati dalla tesoreria e non riconosciuti a consuntivo dalla UE come aiuti relativi alla politica agricola comunitaria;

è da segnalare, infine, la missione 20 «Sviluppo e riequilibrio territoriale» che si compone di un unico programma «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socioeconomici territoriali» e di un'unica azione «Politiche di coesione», dotata per il 2023 di risorse in conto residui pari a 46,2 miliardi di euro per il 2023, relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, cui si aggiungono le dotazioni di competenza relative al ciclo di programmazione 2021-2027 pari a 11,3 miliardi di euro per il 2023, 13, 9 miliardi per il 2024 e 15,5 miliardi per il 2025, al netto della riduzione della dotazione operata dalla sezione II del bilancio, per un importo pari a 0,6 miliardi di euro per il 2023, 0,4 miliardi per il 2024 e 2 miliardi per il 2025,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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