PDL 643-bis - Tomo I

FRONTESPIZIO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO
    Parte I
        Titolo I
                        Articolo 1
        Titolo II
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
        Titolo III
                Capo I
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                Capo II
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                Capo III
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                        Articolo 40
                        Articolo 41
                        Articolo 42
                        Articolo 43
                        Articolo 44
                        Articolo 45
                        Articolo 46
                        Articolo 47
                        Articolo 48
                Capo IV
                        Articolo 49
                        Articolo 50
                        Articolo 51
        Titolo IV
                Capo I
                        Articolo 52
                        Articolo 53
                        Articolo 54
                        Articolo 55
                        Articolo 56
                        Articolo 57
                        Articolo 58
                        Articolo 59
                        Articolo 60
                        Articolo 61
                        Articolo 62
                        Articolo 63
                        Articolo 64
                Capo II
                        Articolo 65
                        Articolo 66
                        Articolo 67
        Titolo V
                Capo I
                        Articolo 68
                        Articolo 69
                        Articolo 70
                        Articolo 71
                        Articolo 72
                        Articolo 73
                        Articolo 74
                        Articolo 75
                Capo II
                        Articolo 76
                        Articolo 77
                        Articolo 78
                Capo III
                        Articolo 79
                        Articolo 80
                        Articolo 81
                        Articolo 82
                        Articolo 83
                        Articolo 84
                        Articolo 85
                        Articolo 86
                        Articolo 87
                        Articolo 88
                        Articolo 89
                        Articolo 90
                        Articolo 91
                        Articolo 92
        Titolo VI
                        Articolo 93
                        Articolo 94
                        Articolo 95
                        Articolo 96
                        Articolo 97
        Titolo VII
                        Articolo 98
                        Articolo 99
                        Articolo 100
                        Articolo 101
        Titolo VIII
                        Articolo 102
                        Articolo 103
                        Articolo 104
                        Articolo 105
                        Articolo 106
                        Articolo 107
                        Articolo 108
                        Articolo 109
                        Articolo 110
        Titolo IX
                Capo I
                        Articolo 111
                        Articolo 112
                        Articolo 113
                        Articolo 114
                Capo II
                        Articolo 115
                        Articolo 116
                        Articolo 117
                        Articolo 118
                        Articolo 119
                        Articolo 120
                        Articolo 121
                        Articolo 122
                        Articolo 123
        Titolo X
                        Articolo 124
                        Articolo 125
                        Articolo 126
                        Articolo 127
                        Articolo 128
        Titolo XI
                        Articolo 129
                        Articolo 130
        Titolo XII
                        Articolo 131
                        Articolo 132
                        Articolo 133
                        Articolo 134
                        Articolo 135
                        Articolo 136
        Titolo XIII
                        Articolo 137
                        Articolo 138
                        Articolo 139
                        Articolo 140
                        Articolo 141
                        Articolo 142
                        Articolo 143
                        Articolo 144
                        Articolo 145
                        Articolo 146
        Titolo XIV
                        Articolo 147
                        Articolo 148
                        Articolo 149
                        Articolo 150
        Titolo XV
                        Articolo 151
                        Articolo 152
        Titolo XVI
                        Articolo 153
                        Articolo 154
    Parte II
                        Articolo 155
                        Articolo 156
                        Articolo 157
                        Articolo 158
                        Articolo 159
                        Articolo 160
                        Articolo 161
                        Articolo 162
                        Articolo 163
                        Articolo 164
                        Articolo 165
                        Articolo 166
                        Articolo 167
                        Articolo 168
                        Articolo 169
                        Articolo 170
                        Articolo 171
                        Articolo 172
                        Articolo 173
                        Articolo 174

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 643-bis

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Presentato il 29 novembre 2022

TOMO I

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 1° dicembre 2022, degli articoli 109 e 153, comma 9)

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

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INDICE

Tomo I

Disegno di legge

Articoli ... Pag. 1

Allegato ... » 223

Tabelle A e B ... » 227

Quadri generali riassuntivi ... » 231

Tomo II

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata ... Pag. 3

Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ... » 27

Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy ... » 241

Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ... » 287

Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia ... » 333

Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ... » 375

Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ... » 419

Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno ... » 457

Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ... » 525

Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ... » 569

Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ... » 637

Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa ... » 673

Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ... » 731

Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della cultura ... » 767

Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute ... » 829

Tabella n. 16 – Stato di previsione del Ministero del turismo ... » 875

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DISEGNO DI LEGGE

PARTE I
SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI
DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

TITOLO II
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Art. 2.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
3. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 3, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 2 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui commi da 1 a 4, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per le finalità di cui al comma 1, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.

Art. 4.
(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.
2. Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre dell'anno 2022. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.800 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.300 milioni di euro entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.200 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.

Art. 5.
(Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)

1. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei famigliari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.
2. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori di ISEE di cui al primo periodo.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, un importo pari a 2.515 milioni di euro è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023.

Art. 6.
(Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per l'attuazione dell'obiettivo M1C2-7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 42 dell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 3. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al decomissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.
2. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il comma 493 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.
4. Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA formula proposte e relative stime per l'estensione di quanto previsto al comma 1 ad altre tipologie di oneri generali di sistema.

Art. 7.
(Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
2. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/gas, del 24 giugno 2022, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
3. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie, di cui alle delibere dell'ARERA n. 165/2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e 189/2022/R/gas, del 27 aprile 2022, è autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

Art. 8.
(Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Art. 9.
(Attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 fino al 30 giugno 2023, è applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.

2. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui al comma 1 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a 180 euro per MWh ovvero, per le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'ARERA nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 6, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al valore massimo tra l'importo di 180 euro per MWh e la tariffa spettante;

b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, calcolata quale media ponderata per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto, e quale media aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 8, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

4. Qualora la differenza di cui al comma 3 risulti negativa, il GSE conguaglia o richiede al produttore l'importo corrispondente.
5. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'ARERA con i provvedimenti di cui al comma 6.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, anche in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
7. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti d'imposta di cui all'articolo 2, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle misure aventi le finalità di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano:

a) agli impianti di potenza fino a 20 kW;

b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

c) all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE nonché all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

9. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

Art. 10.
(Riduzione dei consumi di energia elettrica)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato dalla società Terna Spa su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura di cui al primo periodo è volta a selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023, ai sensi del citato regolamento (UE) 2022/1854. Ai fini di cui al presente comma, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Terna Spa trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'ARERA.
2. La proposta di procedura di cui al comma 1 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi, e formula le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto alle quali è definito l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi.
3. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 è coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica, e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 11.
(Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

TITOLO III
MISURE FISCALI

Capo I
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Art. 12.
(Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, lettera a), le parole: «euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 85.000»;

b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».

Art. 13.
(Tassa piatta incrementale)

1. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.
2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
3. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

Art. 14.
(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 5 del presente articolo, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
2. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dal sostituto d'imposta.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

Art. 15.
(Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti)

1. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Art. 16.
(Differimento dei termini di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla sugar tax e alla plastic tax)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

Art. 17.
(Aliquota IVA sui prodotti per l'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento:

1) al numero 1-quinquies), dopo la parola: «prodotti» sono inserite le seguenti: «assorbenti e tamponi» e le parole: «compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili» sono soppresse;

2) dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente:

«1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli»;

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

1) al numero 65), dopo le parole: «per l'alimentazione dei fanciulli» sono inserite le seguenti: «, diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al numero 1-sexies) della parte II-bis della presente tabella»;

2) il numero 114-bis) è abrogato.

Art. 18.
(Proroga, per il 2023, delle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

Art. 19.
(Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera)

1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente il trattamento tributario delle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis».

2. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

Art. 20.
(Proroga dell'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».

Art. 21.
(Esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili occupati abusivamente)

1. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».

2. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 22.
(Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali)

1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis».

2. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, le parole: «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9-ter».
3. All'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9-bis».

Art. 23.
(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)

1. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione di cui al comma 2.
2. L'opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 1. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 1.
3. Le aliquote di cui al comma 2 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 2 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.
4. L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. L'opzione di cui al comma 2, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'esercizio dell'opzione stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
6. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 2 e 3.
7. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.
8. L'opzione di cui al comma 2 può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le disposizioni di attuazione del comma 1, anche ai fini del suo coordinamento con le altre norme vigenti, sono emanate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legga.

Art. 24.
(Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)

1. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione dell'imposta ai non residenti, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato».

Art. 25.
(Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 2 a 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
6. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

Art. 26.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

1. All'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2023».

3. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 sono pari al 14 per cento.

Art. 27.
(Affrancamento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e polizze assicurative)

1. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su richiesta del contribuente, sia assoggettata a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023 e si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente.
2. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazione, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali è esercitata l'opzione di cui al primo periodo del presente comma non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.

Art. 28.
(Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.
2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.
4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 29.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in 36 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024, in 36,5 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 37 euro per 1.000 sigarette;

b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico»;

2) il comma 4 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 96,22 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”; la predetta percentuale è determinata nel 96,5 per cento per l'anno 2024 e nel 96,9 per cento a partire dall'anno 2025»;

4) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, è determinata l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all'anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno solare precedente, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette»;

b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: «e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026»;

c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: «al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023»;

d) all'allegato I, voce: «Tabacchi lavorati», la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sigarette 47,50%».

Art. 30.
(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un'effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio 2023 e al 1° giugno 2023.

Art. 31.
(Tassazione delle operazioni su cripto-attività)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente:

«c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente tramite tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta. Ai fini della presente lettera non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni»;

b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione».

2. Le minusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico.
3. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) alla rubrica, la parola: «c-quinquies)» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)»;

2) al comma 2, primo periodo, la parola: «c-quinquies)» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)»;

b) all'articolo 6, in materia di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché per i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non è ammessa»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti»;

6) al comma 7, le parole: «o rapporti» sono sostituite dalle seguenti «, rapporti o cripto-attività»;

7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis»;

8) al comma 10, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai comma 1 e 1-bis»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, la parola: «c-quinquies)» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo»;

4) al comma 8, le parole: «e rapporti» sono sostituite dalle parole «, rapporti e cripto-attività»;

5) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività»;

d) all'articolo 10, comma 1, la parola: «c-quinquies)» è sostituita dalla seguente: «c-sexies)».

4. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti «lettere i) e i-bis)» e dopo le parole: «valuta virtuale» sono inserite le seguenti: «ovvero in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), in materia di trasferimenti attraverso non residenti, le parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere i) e i-bis)»;

c) all'articolo 4, comma 1, in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, al primo periodo, le parole: «ovvero attività estere di natura finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività» e, al secondo periodo, le parole: «e delle attività estere di natura finanziaria» sono sostituite dalle seguenti «, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività».

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 32.
(Valutazione delle cripto-attività)

1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico».

2. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 33.
(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 31, comma 1, lettera a), della presente legge, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. L'assunzione del valore di cui al comma 1 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), della presente legge.
5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 31, comma 5.

Art. 34.
(Regolarizzazione delle cripto-attività)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare una dichiarazione, da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con la quale fare emergere tali attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo di imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al medesimo comma e mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
4. Il versamento deve avvenire nei termini e con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.
5. Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, versate ai sensi del comma 3, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 31, comma 5.

Art. 35.
(Imposta di bollo sulle cripto-attività)

1. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «anche se rappresentati da certificati» sono sostituite dalle seguenti: «anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
2. Alla nota 3-ter dell'articolo 13 della parte prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «anche non soggetti all'obbligo di deposito,» sono inserite le seguenti: «nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».
3. Al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo».
4. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 31, comma 5.

Art. 36.
(Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, dopo il comma 15-bis sono inseriti i seguenti:

«15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

«7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Ai sensi degli articoli 5, commi 3 e 4, e 9, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, risponde in solido della sanzione di cui al primo periodo del presente comma l'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di cui all'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Non si applica l'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997».

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 37.
(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

1. Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

Capo III
MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE
DEL CONTRIBUENTE

Art. 38.
(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni)

1. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
3. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
4. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 3 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
5. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
6. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.
7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro,» sono soppresse.

Art. 39.
(Regolarizzazione delle irregolarità formali)

1. Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il pagamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 40.
(Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)

1. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi degli articoli 38 e 39, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. La regolarizzazione di cui al presente articolo è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La regolarizzazione di cui al presente articolo si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
3. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
4. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 41.
(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
2. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
4. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.
5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 5.
7. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 31, comma 5.

Art. 42.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

4. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 3, per la parte di atto annullata.
5. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
6. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
7. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
8. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

9. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 1 a 6 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
10. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
11. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.
13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.
14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
15. Qualora la parte interessata non presenti istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2024, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
16. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 11.
17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 16.
18. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 1 a 17, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
19. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 18 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Art. 43.
(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui all'articolo 42, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
5. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 31, comma 22.

Art. 44.
(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui all'articolo 42, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 3 del presente articolo, di tutte le pretese azionate in giudizio.
2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.
4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.
5. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.
6. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Art. 45.
(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)

1. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2, non si producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

Art. 46.
(Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)

1. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 1 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 1.
3. Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.
4. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Art. 47.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
3. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 11;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.
15. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni dei commi da 1 a 22 si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 del presente articolo, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
19. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 18 del presente articolo, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
21. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
22. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dell'articolo 46 e dei commi da 1 a 22 del presente articolo può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021.

Art. 48.
(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032»;

b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti:

«684-bis. L'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 nei seguenti casi:

a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;

b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;

c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;

d) esaurimento delle attività di recupero cui all'articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;

f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento.

684-ter. Alle comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 684-bis si applicano le disposizioni dei commi 684, secondo periodo, 685 e 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione»;

c) al comma 686, dopo la parola: «legittimato» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), del presente articolo,».

2. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato.

Capo IV
ALTRE MISURE FISCALI

Art. 49.
(Modifiche all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per l'attuazione in Italia della cosiddetta Investment Management Exemption)

1. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7, 7-ter e 7-quater»;

b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

«7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.
7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano a condizione che:

a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

b) il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies;

c) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui alla lettera a) non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili;

d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione dell'articolo 110, comma 7.

7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 7-ter e 7- quater.»;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui alla lettera a) del comma 7-quater non residente per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo».

Art. 50.
(Potenziamento dell'amministrazione finanziaria)

1. L'Agenzia delle entrate, per gli anni 2023 e 2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 51.
(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento».

TITOLO IV
LAVORO, FAMIGLIA
E POLITICHE SOCIALI

Capo I
LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Art. 52.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 53.
(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14.1. – (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile)1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita “pensione anticipata flessibile”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza».

2. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1»;

b) all'articolo 23, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi 89 e 90 sono abrogati.

Art. 54.
(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)

1. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 53 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.
(APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2023.
3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023.
4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 235 milioni di euro per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro per l'anno 2028.

Art. 56.
(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del presente comma trova applicazione a prescindere dal numero di figli»;

b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

c) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023».

Art. 57.
(Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli)

1. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
3. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
5. Al fine di promuovere l'assunzione femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
7. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2023».

Art. 58.
(Revisione del meccanismo di indicizzazione per gli anni 2023 e 2024 ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche)

1. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Art. 59.
(Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa)

1. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.
4. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, nelle modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente»;

b) all'articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole: «almeno un terzo dei» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i»;

c) all'articolo 7, comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) non accetta la prima offerta congrua ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)».

5. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rideterminata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 743 milioni di euro per l'anno 2023.
7. Gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
8. Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva», nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 e sulla base di quanto stabilito nella Sezione II della presente legge.

Art. 60.
(Misure di semplificazione in materia di ISEE)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: «Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 61.
(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1 del presente articolo, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1, si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
4. A valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1, si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. È prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 62.
(Emolumento accessorio una tantum)

1. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
2. L'importo di cui al comma 1, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 1, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.

Art. 63.
(Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nonché rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al primo periodo, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
2. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» sono aggiunte le seguenti: «, a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

Art. 64.
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a quarantacinque giorni nel corso dell'anno solare. Fatte salve le previsioni del comma 16, per ogni giornata lavorativa deve essere corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricolo»;

c) il comma 8-bis è abrogato;

d) al comma 14:

1) alla lettera a), le parole: «cinque lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «dieci lavoratori» e le parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori» sono soppresse;

2) la lettera b) è abrogata.

Capo II
FAMIGLIA E DISABILITÀ

Art. 65.
(Assegno unico universale)

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «, limitatamente all'anno 2022» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro»;

2) al comma 4 le parole: «, limitatamente all'anno 2022,» sono soppresse;

3) i commi 5 e 6 sono abrogati;

b) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: «per l'anno 2022» sono soppresse.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 345,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 457,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 473,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 480,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 483,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 486,3 milioni di euro per l'anno 2028 e di 489,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Art. 66.
(Congedo parentale)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, elevata per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al capo III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.

Art. 67.
(Fondo per le periferie inclusive)

1. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i tempi e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1, i relativi requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento, nonché le eventuali forme di co-finanziamento;

b) i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 da parte del Comitato di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici sia privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione previste dall'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

c) le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.

3. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 1, con il decreto di cui al comma 2 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese né ogni altro emolumento comunque denominato.

TITOLO V
CRESCITA E INVESTIMENTI

Capo I
MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA
E GLI INVESTIMENTI

Art. 68.
(Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco viene pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui al comma 7 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 9 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 5, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 gennaio 2023 ed entro il 30 giugno 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.
4. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 1, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 3 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.
5. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 3, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5, l'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 6, ad esito della procedura semestrale di cui al comma 2 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di cui al comma 1 gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine prioritario:

a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:

1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;

2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 1 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

8. Ferme restando le priorità di cui al comma 7, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;

b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande;

b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a);

c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;

d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;

f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 secondo le procedure stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation EU-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;;

g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

10. L'assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 9 costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.

Art. 69.
(Disposizioni in materia di mezzi di pagamento)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

2. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «di qualsiasi importo» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a sessanta euro».

Art. 70.
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di:

a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

Art. 71.
(Sostegno del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»)

1. Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli concernenti la comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi, è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e di manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto delle funzionalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» realizzata in attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e operante, ai sensi di quanto previsto dalla medesima norma istitutiva, secondo criteri di interoperabilità con il citato Registro.

Art. 72.
(Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), previsto all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-bis, della citata legge n. 234 del 2021.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 73.
(Proroga del credito d'imposta per i costi di consulenza concernenti la quotazione delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: «nella misura di 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di 500.000 euro» e le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: «di 5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024».

Art. 74.
(Fondo per le politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.

Art. 75.
(Garanzia a favore di progetti del Green New Deal)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2023 le risorse disponibili sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate, nella misura di 565 milioni di euro, alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro.

Capo II
AGRICOLTURA E SOVRANITÀ
ALIMENTARE

Art. 76.
(Fondo per la sovranità alimentare)

1. Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

Art. 77.
(Fondo per l'innovazione in agricoltura)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 1 il Fondo di cui al medesimo comma 1 può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la società Cassa depositi e prestiti Spa una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le attività svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le quali l'ISMEA e la società Cassa depositi e prestiti Spa prestano le citate attività di assistenza e supporto tecnico-operativo.
4. Per la gestione degli interventi di cui ai commi da 1 a 3 è autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse di cui al comma 1.

Art. 78.
(Agevolazioni per l'acquisto beni di alimentari di prima necessità)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 1 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza.

d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.

Capo III
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Art. 79.
(Disposizioni in materia di revisione dei prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento»;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.
6-quater. Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».

Art. 80.
(Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e di programmazione delle infrastrutture secondo requisiti di rendimento)

1. Le disposizioni dei commi da 2 a 12 disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, di misurazione del rendimento atteso e di certezza dei tempi di realizzazione concernenti le infrastrutture che:

a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 200 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) non sono finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione o dei fondi strutturali europei;

c) non sono comprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101;

d) non sono comprese nei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana Spa e con l'ANAS Spa.

2. La pianificazione e la programmazione delle infrastrutture di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale sono stabiliti gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali del Nord, del Centro e del Sud. Con il medesimo decreto sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i seguenti requisiti ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 3:

a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, di sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, di miglioramento della qualità della vita, di sostegno alla competitività delle imprese e di sostenibilità ambientale;

b) il rendimento in termini di valutazione costi-benefici, basato su standard internazionali riconosciuti;

c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Ai fini di cui al comma 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2023, provvede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non aventi carattere prioritario al fine di perseguire la semplificazione delle fonti di finanziamento, nonché alla revoca delle risorse destinate a interventi che non rispondono ai requisiti di rendimento di cui al comma 2, lettere a) e b), per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le risorse revocate, per le annualità e per gli importi già autorizzati, affluiscono al FIAR per la loro destinazione agli interventi con le modalità di cui al comma 4. Per le medesime finalità, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall'anno 2024, possono essere adottati ulteriori decreti di cui al presente comma.
4. Le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 1 che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.
5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, alla disciplina relativa all'erogazione delle risorse e alla revoca delle risorse stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonché alla previsione delle occorrenti variazioni contabili. La revoca non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai decreti di cui al primo periodo sono allegate le schede degli interventi recanti i cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli interventi stessi. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, i decreti di cui al primo periodo sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Per la valutazione dei requisiti di rendimento di cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a destinare una quota non superiore allo 0,02 per cento delle risorse annualmente attribuite del FIAR ad attività di studio e di analisi ai fini dell'individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR medesimo.
8. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.
9. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane o di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tale fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un bando per stabilire:

a) la procedura per la presentazione dei progetti;

b) la documentazione da allegare ai progetti da parte dei comuni interessati;

c) i criteri di valutazione dei progetti, tra i quali:

1) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;

2) la tempestiva esecutività degli interventi sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

3) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati nonché di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

10. Per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 9, ammissibili al finanziamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è costituita una commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.
11. La commissione istituita ai sensi del comma 10 seleziona i progetti, con indicazione delle priorità. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi comprese quelle a valere sul FIAR, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi dei commi da 1 a 11, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 81.
(Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa)

1. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti».

2. Al fine di permettere il completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C della metropolitana di Roma, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni di euro per l'anno 2032. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono Roma Capitale e la regione Lazio. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 82.
(Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente)

1. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui al comma 4 sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Stretto di Messina Spa sottoscrive l'integrale rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società di cui al comma 3 è altresì autorizzata a definire la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché delle ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla definizione della rinuncia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 4, indipendentemente dall'esito delle procedure di cui al medesimo comma 4, è revocato lo stato di liquidazione della società di cui al comma 3 con effetto dalla medesima data in deroga all'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile. Il commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della società nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del primo periodo del comma 6. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e di personale della società.
6. Entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma 5, è convocata l'assemblea dei soci della società di cui al comma 3 per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 5.
7. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società di cui al comma 3, le società Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale, fino a un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 83.
(Sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal codice della strada)

1. In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024 è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 84.
(Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026)

1. Al fine di garantire la realizzazione del piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dai seguenti: «Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. I rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.
3. È autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Il comma 7-quater dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

«7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti».

5. All'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di consentire lo svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024» e le parole: «nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Art. 85.
(Disposizioni per il sostegno del settore dell'autotrasporto)

1. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto, volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

Art. 86.
(Finanziamento del lotto costruttivo n. 3 della linea ferroviaria Torino-Lione)

1. Entro il 31 marzo anno 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è autorizzato l'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 dell'intervento «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione – sezione internazionale – parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera» ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'assegnazione delle risorse, presenta apposita relazione concernente i contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per l'intervento di cui al primo periodo. A decorrere dall'anno 2024, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPESS la destinazione dei contributi di cui al secondo periodo versati alla predetta società al 31 dicembre dell'anno precedente, in via prioritaria alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. In tale ultimo caso, le risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società TELT Sas.

Art. 87.
(Finanziamento delle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione)

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi da parte dell'Unione europea delle seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione:

a) «Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione. Opere prioritarie»;

b) «Adeguamento linea storica Torino-Modane. Tratta Bussoleno-Avigliana».

2. Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa indica distintamente i finanziamenti per le opere di cui al comma 1. I contributi dell'Unione europea versati a Rete ferroviaria italiana Spa concernenti i medesimi interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa.

Art. 88.
(Finanziamento del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica)

1. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 89.
(Finanziamento degli interventi sulle strade statali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016)

1. Per la realizzazione degli interventi sulle strade statali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui all'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n. 1 del 16 dicembre 2021, ad integrazione degli investimenti previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per il 2027.

Art. 90.
(Finanziamento degli interventi di adeguamento della strada statale 4 Salaria)

1. Al fine di garantire il collegamento verso i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 91.
(Finanziamento della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio Reno-Alpi)

1. In attuazione della dichiarazione di intenti sottoscritta tra Italia e Svizzera il 18 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore di Rete ferroviaria italiana Spa per la progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio europeo Reno-Alpi.

Art. 92.
(Finanziamento del sistema idrico del Peschiera)

1. Per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e al riscontro dei medesimi dati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TITOLO VI
SANITÀ

Art. 93.
(Incremento dell'indennità di pronto soccorso)

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Art. 94.
(Attuazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025)

1. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025, su cui è in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale somma è ripartita sulla base dei criteri definiti con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 95.
(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)

1. Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Art. 96.
(Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Art. 97.
(Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico dei medici specializzandi)

1. All'articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in misura non superiore all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al 90 per cento»;

b) dopo le parole: «nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi».

TITOLO VII
SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 98.
(Promozione dell'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'eguaglianza tra i sessi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze nelle discipline STEM, digitali e di innovazione.
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)».
3. All'articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di promuovere» sono inserite le seguenti: «, con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere»;

b) alla lettera a), le parole: «, favorendo l'equilibrio di genere nelle» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alle».

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)».

5. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure:

a) entro il 30 giugno 2023, definizione di linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM;

b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM.

6. Le iniziative di cui al comma 5 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.
7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 99.
(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

«5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche, per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente».

2. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 100.
(Misure in materia di istruzione e merito)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.
2. Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 101.
(Misure in materia di università e borse di studio)

1. Il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«977. Nel caso in cui il comparto delle università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità».

2. All'articolo 64, comma 6-ter.1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità del primo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
3. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

TITOLO VIII
TURISMO, SPORT, CULTURA
E INFORMAZIONE

Art. 102.
(Fondo per interventi di ammodernamento, sicurezza e dismissione di impianti di risalita e di innevamento)

1. Al fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming.
3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale, coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca dei contributi.

Art. 103.
(Aiuti di Stato per l'emergenza del COVID-19 e recupero degli aiuti corrisposti in eccesso rispetto ai massimali)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla sezione 3.1 – «Aiuti di importo limitato» della comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19:

a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) articolo 6-bis, commi 3 e 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, fruiti alle condizioni e nei limiti previsti nella sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione.
3. In caso di superamento dei massimali previsti dalla citata comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
4. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 3, il corrispondente importo è detratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare devono essere sommati gli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.
5. In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità previste dai commi 3 e 4, non si applicano sanzioni.
6. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 5 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863.
7. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
8. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 1 a 7 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 104.
(Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)

1. Al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo nonché di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire, denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;

b) iniziative per il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;

c) iniziative a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;

d) iniziative per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

3. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 105.
(Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 106.
(Fondo per il turismo sostenibile)

1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate alle seguenti finalità:

a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;

b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;

c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 107.
(Misure a sostegno dello sport italiano)

1. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
2. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
3. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «31 marzo 2022» sono inserite le seguenti: «e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro»;

b) dopo le parole: «primo trimestre 2022» sono inserite le seguenti: «e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023».

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «60 milioni di euro per il 2022» sono inserite le seguenti: «e di 25 milioni di euro per l'anno 2023».
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
6. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Art. 108.
(Acquisto di beni culturali nell'esercizio del diritto di prelazione)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 109.
(Contabilità speciali per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

....................................................................
....................................................................
....................................................................

Art. 110.
(Spese relative alle tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali)

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: «nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2. Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 75.883.298 euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

TITOLO IX
DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE

Capo I
MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE

Art. 111.
(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati negli anni 2020 e 2021 con concorso straordinario)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per l'anno 2023.

Art. 112.
(Disposizioni in materia di Cassa di previdenza delle Forze armate)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1913:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» e le parole: «gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e i carabinieri»;

1.2) alla lettera e), dopo le parole: «fondo di previdenza» è inserita la seguente: «sovrintendenti,»;

1.3) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio»;

3) al comma 3, dopo le parole: «anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 1-bis»;

4) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

«3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei confronti del personale che, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non ha la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1.
3-ter. Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di provenienza è iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, può maturare il diritto all'indennità supplementare ai sensi dell'articolo 1914 del presente codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di provenienza»;

b) all'articolo 1914:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, è dovuta un'indennità supplementare»;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Per i periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data.
2-bis. Per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), c), g) e g-bis);

b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere b), d) e f);

c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera e).

2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in dodicesimi»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'indennità di cui al comma 1 è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, il termine di corresponsione di cui al precedente periodo può essere differito fino a un massimo di ventiquattro mesi»;

c) all'articolo 1915, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'assegno speciale non spetta agli ufficiali iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023»;

d) all'articolo 1916:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito, comprensivo della tredicesima mensilità:

a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis)»;

2) il comma 2 è abrogato;

e) l'articolo 1917 è sostituito dal seguente:

«Art. 1917. – (Restituzione dei contributi obbligatori)1. Agli iscritti che cessano dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennità supplementare sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, tra ciascun anno solare cui i contributi si riferiscono e l'anno precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalità di cui al precedente periodo sono reversibili»;

f) l'articolo 1917-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 1917-bis. – (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli)1. Il personale militare di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza.
2. Il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli.
3. L'importo dell'indennità supplementare è a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione»;

g) all'articolo 1918, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I proventi di cui al comma 1 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 al verificarsi di gravi e documentate esigenze»;

h) l'articolo 1919 è abrogato;

i) al libro settimo, titolo V, dopo l'articolo 1920 è aggiunto il seguente:

«Art. 1920-bis. – (Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze armate)1. Per garantire la sostenibilità finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo alimentato dalle risorse di cui all'articolo 619 del presente codice, in relazione alla riduzione dei contributi versati alla predetta Cassa in applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

l) dopo l'articolo 2262-bis è inserito il seguente:

«Art. 2262-ter. – (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri)1. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all'età dell'avente diritto di cui alla tavola di mortalità elaborata dall'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel quale si esercita l'opzione.
2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori:

a) il coefficiente di cui alla tavola di mortalità dell'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a sessantacinque;

b) l'anzianità contributiva al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a 40. L'eventuale anzianità maturata in altri fondi non è considerata utile al calcolo della maggiorazione.

3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuta una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2.
4. Il diritto a esercitare le opzioni di cui ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 è liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il diritto di opzione è esercitato. Le maggiorazioni dell'indennità supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili».

2. La costituzione del fondo previdenziale di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta dal comma 1 del presente articolo, decorre dal 1° gennaio 2023.
3. Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.
5. Nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, disciplinato dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, è integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata, con diritto di voto.

Art. 113.
(Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato)

1. Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi già finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per fare fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a soddisfare le specifiche esigenze sopra richiamate, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
2. Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità indicate dal medesimo comma.

Art. 114.
(Istituzione del fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)

1. Al fine di provvedere alle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze del citato centro, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il fondo è annualmente ripartito in relazione alle attività da svolgere nell'anno di riferimento.
2. Al fine di disporre di specifiche professionalità da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione, in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di unità di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Capo II
MISURE PER LA SICUREZZA
NAZIONALE

Art. 115.
(Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra)

1. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety, è autorizzata la spesa di 33.324.521 euro per l'anno 2023, di 46.655.957 euro per l'anno 2024, di 50.417.925 euro per l'anno 2025, di 64.946.499 euro per l'anno 2026 e di 16.173.315 euro per l'anno 2027.

Art. 116.
(Accoglienza dei profughi dall'Ucraina)

1. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «con termine non oltre il 31 dicembre 2022» sono soppresse.
3. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 1 e 2 garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e della misure medesime.

Art. 117.
(Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'uso di nuove tecnologie, è autorizzata, nell'ambito del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 22 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 118.
(Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio)

1. In relazione alla necessità di rafforzare le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, è autorizzata, nell'ambito dell'azione «Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco» del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 119.
(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)

1. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 120.
(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri)

1. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell'interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del comma 1, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025.

Art. 121.
(Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale)

1. In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalità delle questure, delle commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al medesimo comma 1.

Art. 122.
(Disposizioni per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del potenziamento e dell'aggiornamento del sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico, è autorizzata, nell'ambito dell'azione «Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva» del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

Art. 123.
(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno)

1. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

TITOLO X
MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 124.
(Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata)

1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 125.
(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)

1. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, il fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 126.
(Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea)

1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
2. Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un documento relativo alla ricognizione degli interventi realizzati con indicazione dei costi, delle fonti finanziarie e dei codici unici di progetto, provvedendo all'allineamento delle informazioni contenute nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 127.
(Fondo per il contrasto del consumo di suolo)

1. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il contrasto del consumo di suolo», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.

Art. 128.
(Finanziamento delle attività strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)

1. Al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, comprese quelle connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata a favore del medesimo Istituto la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

TITOLO XI
MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E A ORGANISMI INTERNAZIONALI

Art. 129.
(Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 143, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale in servizio nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio»;

b) all'articolo 144, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità»;

c) all'articolo 171, comma 5, dopo la parola: «esistono» sono inserite le seguenti: «comprovate difficoltà di copertura o» e le parole: «l'80» sono sostituite dalle seguenti: «il 120»;

d) all'articolo 179:

1) al comma 1, le parole da: «, e che sostiene» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico»;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico»;

e) all'articolo 181, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono dimezzati e il beneficio di cui al medesimo comma spetta due volte l'anno»;

f) l'articolo 193 è sostituito dal seguente:

«Art. 193. – (Viaggi aerei) – 1. Per i percorsi in aereo spetta a tutto il personale il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, in classe economica negli altri casi.
2. Quando il dipendente rinuncia al contributo di cui all'articolo 199, per il viaggio aereo di trasferimento spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di cui all'articolo 170, quinto comma, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente».

3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 130.
(Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)

1. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi entro il 31 dicembre 2025. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 può stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della società Eutalia Srl.

TITOLO XII
MISURE IN MATERIA DI SISMA

Art. 131.
(Disposizioni a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)

1. Ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Gli interventi sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179.

Art. 132.
(Disposizioni in favore dei territori della Sicilia e del Molise colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2018)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.
2. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2023; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 133.
(Disposizioni in favore dei territori dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2017)

1. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2023. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2023.
2. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni di euro, di cui:

a) 1,4 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 1,8 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) 700.000 euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. I relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.

Art. 134.
(Disposizioni in favore dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016)

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente:

«4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022». A tale fine è autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023.
3. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.
4. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2023.
5. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023.
6. Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario attua quanto previsto dal primo periodo con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementata dall'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di euro per l'anno 2048 e di 500 milioni di euro per l'anno 2049.
8. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023» e le parole: «e al quinto anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al quinto e al sesto anno».
9. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato l'utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
10. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno d'imposta 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».

11. Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro.
12. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
13. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
14. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 del presente articolo nel limite di spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023.
15. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
16. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
17. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
18. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
19. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».
20. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024, ferme restando le scadenze previste per i contratti in essere» e le parole da: «onnicomprensivo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «e con» sono sostituite dalle seguenti: «anche utilizzando»;

c) al comma 1, terzo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono soppresse;

d) al comma 2, le parole: «per l'anno 2022» sono soppresse.

21. All'articolo 57, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «è effettuato» sono inserite le seguenti: «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo» e dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica».

Art. 135.
(Disposizioni in favore dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023.
3. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023» e le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023».
4. Per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica, anche relativamente all'anno 2023, la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
5. Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
6. È autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

Art. 136.
(Disposizioni in favore dei territori dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2009)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025»;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di 500.000 euro di cui al sesto periodo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è prorogata fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
3. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

TITOLO XIII
REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 137.
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 448, le parole: «in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023»;

b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: «330 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «380 milioni di euro nel 2023».

Art. 138.
(Risorse per la progettazione e l'assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 51-bis è inserito il seguente:

«51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi.

Art. 139.
(Conguaglio finale a seguito di certificazione per i ristori per il COVID-19)

1. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

Art. 140.
(Disposizioni in materia di TASI)

1. All'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020».

Art. 141.
(Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2023», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo» e le parole: «Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2026» e le parole: «A decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo»;

2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo» e le parole: «Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo»;

2) al comma 2 le parole: «entro il 31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: «Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;

e) all'articolo 15:

1) al comma 1, la parola: «2023» è sostituita dalle seguenti: «2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo»;

2) al comma 2 le parole: «Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie»;

3) al comma 5, la parola: «2023» è sostituita dalle seguenti: «2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo» e le parole: «Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per gli affari regionali e le autonomie».

Art. 142.
(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)

1. All'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «all'articolo 222 e dei residui» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui».

Art. 143.
(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente articolo disciplina la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 3, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), o loro delegati.
3. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;

c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e f) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.

4. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 3, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo.
5. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 3, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
6. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 5. Al Commissario non spettano, per l'attività svolta, compensi, indennità o rimborsi di spese.
8. La Cabina di regia e il Commissario si avvalgono del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico per il Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI. Ai predetti rappresentanti tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Art. 144.
(Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le regioni)

1. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è sostituito dai seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità».
2. Il terzo periodo del comma 64 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dai seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità».
3. In caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.

Art. 145.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
2. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 1 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026.

Art. 146.
(Oneri di servizio pubblico concernenti la regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Per le compensazioni degli oneri di servizi pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 954 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025. La regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025.

TITOLO XIV
GIUSTIZIA

Art. 147.
(Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella missione “Giustizia”, programma “Giustizia civile e penale”, azione “Funzionamento uffici giudiziari” dello stato di previsione del Ministero della giustizia, di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

Art. 148.
(Finanziamento di interventi per l'edilizia giudiziaria)

1. Al fine di assicurare l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici nel territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.

Art. 149.
(Finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa)

1. Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 150.
(Compensazione dei debiti degli avvocati)

1. All'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: «A decorrere dall'anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2016 al 2022»;

2) dopo le parole: «10 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui»;

3) dopo le parole: «non ancora saldati,» sono inserite le seguenti: «per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,»;

4) le parole: «per i dipendenti» sono soppresse;

b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

TITOLO XV
FONDI

Art. 151.
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 152.
(Fondi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è ridotto di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, di 453,10 milioni di euro nell'anno 2024, di 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, di 353,60 milioni di euro nell'anno 2026, di 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, di 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, di 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, di 65 milioni di euro nell'anno 2030, di 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, di 66 milioni di euro nell'anno 2032 e di 72,30 milioni di euro nell'anno 2033.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotto di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
4. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per la copertura degli interventi di competenza dei Ministeri in coerenza con gli obiettivi indicati nella manovra di bilancio.

TITOLO XVI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 153.
(Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022)

1. Le riduzioni di spesa di cui ai commi da 2 a 14, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicura, mediante la riorganizzazione e l'incremento dell'efficienza dei servizi degli istituti penitenziari presenti in tutto il territorio nazionale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, a 15.400.237 euro per l'anno 2024 e a 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità assicura, mediante l'incremento dell'efficienza dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, a 588.987 euro per l'anno 2024 e a 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni sono ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023.
5. A decorrere dall'anno 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante l'incremento dell'efficienza delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. L'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento del direttore, previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché alla razionalizzazione delle sedi territoriali. Dal provvedimento di cui al primo periodo sono conseguiti risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia delle entrate rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
7. Al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate nel territorio nazionale, tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del comma 6, a decorrere dall'anno 2023, al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
8. All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e all'importo di 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, all'importo di 10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900 euro annui a decorrere dall'anno 2023».
9. ....................................................................
....................................................................
....................................................................
10. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «a decorrere da gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024», le parole: «nonché, a decorrere dal 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, a decorrere dal 2025,», le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025»;

b) al comma 4, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2024».

11. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» e le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 80 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
13. All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, le parole da: «nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».
14. Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
15. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:

a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonché nel rispetto dell'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al primo periodo è autorizzata l'assunzione delle corrispondenti unità di personale;

b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

16. A valere sul fondo di cui al comma 15, è autorizzata la spesa di 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.
17. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 15, lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma. Ai fini dell'attuazione del comma 15, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 154.
(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)

1. Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, e di rendere effettivo il relativo piano di implementazione, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:

a) Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad integrazione delle risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;

b) Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto piano.
3. I Fondi di cui al comma 1 sono assegnati alle amministrazioni individuate dal Piano di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al monitoraggio di cui al comma 2, le risorse assegnate alle amministrazioni ai sensi del presente comma, possono essere revocate mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

PARTE II
SEZIONE II: APPROVAZIONE
DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 155.
(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2023, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 156.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 34.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2023, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'anno finanziario 2023, in 150.000 milioni di euro.
6. Per l'anno 2023, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 225.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.920 milioni di euro, 500 milioni di euro e 8.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2023, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2023, nell'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2023, ai capitoli del Titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2023, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2023, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Azioni e altre partecipazioni».

Art. 157.
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 158.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 159.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.
3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.

Art. 160.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2023, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 161.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

Art. 162.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2022.
10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 163.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 164.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2023, in 136 unità.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 165.
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 166.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 103;

2) Marina n. 152;

3) Aeronautica n. 48;

4) Carabinieri n. 0.

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 40;

3) Aeronautica n. 49.

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 109;

2) Marina n. 54;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2023, come segue:

1) Esercito n. 292;

2) Marina n. 318;

3) Aeronautica n. 288;

4) Carabinieri n. 120.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2023, come segue:

1) Esercito n. 274;

2) Marina n. 300;

3) Aeronautica n. 309.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2023, come segue:

1) Esercito n. 540;

2) Marina n. 185;

3) Aeronautica n. 125.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2023 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12. Il Ministro della difesa, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

Art. 167.
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.
4. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e di altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 168.
(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 169.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 170.
(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 171.
(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.183.623.040.864, in euro 1.120.971.653.203 e in euro 1.124.360.340.670 in termini di competenza, nonché in euro 1.203.414.137.322, in euro 1.128.448.971.610, in euro 1.125.994.668.060 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2023-2025.

Art. 172.
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2023-2025, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 173.
(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2023, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2022, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2023-2025 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2022. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2022.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2022.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.
28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.
30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 174.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

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ALLEGATO

Allegato 1
( articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione del risultato differenziale

2023

2024

2025

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

206.000

138.500

116.500

516.820

451.968

435.240

- CASSA –

Descrizione del risultato differenziale

2023

2024

2025

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

261.000

180.500

152.500

571.831

493.968

471.240

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

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TABELLE A E B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2023

2024

2025

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

65.453.169

86.686.353

96.686.353

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

22.301.116

25.601.116

25.601.116

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

20.207.611

20.907.611

20.907.611

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

21.911.181

30.498.911

35.498.911

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

76.736.092

86.887.847

95.887.847

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

20.353.340

25.353.340

30.353.340

MINISTERO DELL'INTERNO

15.280.458

18.810.458

21.468.458

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

15.261.658

17.511.658

17.511.658

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

15.422.293

23.022.293

28.022.293

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

26.753.747

24.053.747

24.053.747

MINISTERO DELLA DIFESA

18.840.787

21.840.787

21.840.787

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

27.122.222

43.122.222

43.122.222

MINISTERO DELLA CULTURA

15.376.137

17.376.137

20.376.137

MINISTERO DELLA SALUTE

14.670.863

16.719.336

21.719.336

MINISTERO DEL TURISMO

15.000.000

15.000.000

18.000.000

TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

390.690.674

473.391.816

521.049.816

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA

-

-

-

DI CUI LIMITE IMPEGNO

-

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TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2023

2024

2025

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

142.648.000

157.648.000

167.648.000

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

10.000.000

10.000.000

15.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

15.753.000

15.753.000

20.753.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

50.000.000

50.000.000

50.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

15.000.000

15.000.000

15.000.000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, E DEL MERITO

25.000.000

25.000.000

30.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

15.000.000

20.000.000

20.000.000

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

35.000.000

35.000.000

35.000.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

20.000.000

35.000.000

40.000.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

26.000.000

27.000.000

27.000.000

MINISTERO DELLA DIFESA

22.900.000

30.000.000

30.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

24.000.000

35.000.000

35.000.000

MINISTERO DELLA CULTURA

36.000.000

36.000.000

36.000.000

MINISTERO DELLA SALUTE

25.000.000

25.000.000

25.000.000

MINISTERO DEL TURISMO

10.000.000

15.000.000

15.000.000

TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

472.301.000

531.401.000

561.401.000

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA

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DI CUI LIMITE IMPEGNO

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