PDL 63

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 63

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifica all'articolo 381 del codice di procedura penale, in materia di arresto facoltativo in flagranza per il reato di impiego di minori nell'accattonaggio

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — L'impiego nell'accattonaggio è una della più antiche e riprovevoli forme di sfruttamento dei minori, spesso anticamera o indizio di altri e più gravi abusi. Il fenomeno è purtroppo diffusissimo nel nostro Paese e soprattutto nelle grandi città, dove basta una passeggiata lungo le vie più frequentate per incontrare bambini o adolescenti, cinicamente utilizzati per impietosire i passanti e lucrare un'elemosina.
Tra le cause di questo vero e proprio boom sono annoverati l'aumento dei flussi migratori verso l'Europa (con un gran numero di minori che vi giungono in stato di abbandono e sono quindi più facilmente vittime di sfruttatori) e gli elevati guadagni legati all'accattonaggio che alle organizzazioni criminali porta un giro d'affari di circa 500 milioni di euro l'anno: ogni bambino, infatti, può «rendere» mediamente 100 euro al giorno. I piccoli sono forzati a vivere per strada, in stato di malnutrizione, privati anche di un'istruzione primaria, costantemente soggetti a percosse se i guadagni non corrispondono a quanto imposto o se non ubbidiscono ai loro sfruttatori.
A fronte di tutto questo l'azione di contrasto e di repressione appare spesso inadeguata, anche per mancanza di strumenti procedurali più efficaci. A tale lacuna intende porre rimedio la presente proposta di legge.
Con il pacchetto sicurezza del 2009 (legge 15 luglio 2009, n. 94) è stato introdotto nell'ordinamento il delitto di impiego di minori nell'accattonaggio di cui all'articolo 600-octies del codice penale, con la contestuale abrogazione dell'articolo 671 dello stesso codice penale.
Il nuovo articolo 600-octies del codice penale prevede, al primo comma, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvalga per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permetta che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, sia punito con la reclusione fino a tre anni.
Con l'abrogazione dell'articolo 671 del codice penale la condotta criminosa non rientra più tra le contravvenzioni, ma ormai fa parte del titolo XII del libro secondo del codice penale, ovvero dei delitti contro la persona (capo III – dei delitti contro la libertà individuale, sezione I – dei delitti contro la personalità individuale).
La modifica attuata con la legge n. 94 del 2009 ha sicuramente comportato grandi passi in avanti nella tutela dei minori ma, ad oggi, non la si ritiene sufficiente e, in particolare, non si ritiene adeguata la sanzione prevista, considerato anche il fatto che, come precedentemente sottolineato, il fenomeno dello sfruttamento dei minori, soprattutto stranieri, non accenna a diminuire. Si ritiene pertanto necessario un ulteriore inasprimento della sanzione nei confronti degli sfruttatori.
La presente proposta di legge intende sottoporre all'arresto facoltativo in flagranza chi si avvale di minori nell'attività di accattonaggio, consentendo agli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di procedere con una misura precautelare contro chi si rende colpevole di una forma particolarmente odiosa di sfruttamento e approfitta di minori che, nella maggior parte dei casi, non possono sottrarsi all'imposizione.
L'articolo 1 prevede, pertanto, che sia inserito al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale – tra i delitti non colposi per i quali è possibile l'arresto facoltativo in flagranza, anche se la pena edittale non è superiore nel massimo a tre anni di reclusione – l'impiego di minori nell'accattonaggio di cui all'articolo 600-octies, primo comma, del codice penale.
Viste l'importanza e la delicatezza dell'argomento trattato, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

«f.1) impiego di minori nell'accattonaggio previsto dall'articolo 600-octies, primo comma, del codice penale».

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