PDL 620

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 620

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOSSI

Modifica all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, e delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere agricole etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari

Presentata il 23 novembre 2022

torna su

Onorevoli Colleghi! — Le norme per contrastare la vendita sottocosto sono uno strumento prioritario per promuovere un'agricoltura di qualità attenta alla salute dei consumatori, all'ambiente e ai diritti dei lavoratori.
Le aste a doppio ribasso sono state vietate in Italia con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198: si tratta di un provvedimento che pone un limite all'eccessivo ricorso alle offerte promozionali nei supermercati, il cui onere economico ricade soprattutto sulle imprese agricole.
Tale decreto legislativo ha recepito la direttiva europea (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
Si tratta di uno strumento di contrasto e prevenzione di pratiche scorrette a cui vanno comunque affiancate norme efficaci capaci di sostenere le aziende virtuose che promuovono filiere etiche di produzione. Il mondo agricolo e imprenditoriale che persegue «buone pratiche» con l'obiettivo di rispettare lo sviluppo sostenibile, secondo parametri di governance, di attenzione ambientale e di equilibrio economico-sociale. Buone pratiche che partono dalla trasparenza dell'intera filiera e quindi dei fornitori fino all'introduzione di un'etichetta «narrante», che reca indicazioni sulla tracciabilità del prodotto per informare adeguatamente il consumatore sulla provenienza delle materie prime e sul rispetto delle norme sul lavoro agricolo. Un altro intervento previsto dalla presente proposta di legge riguarda, poi, l'introduzione di agevolazioni fiscali e di strumenti premianti per l'accesso ai fondi europei per le aziende che promuovano progetti volti alla creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari.
Il provvedimento si compone di tre articoli.
Nello specifico, l'articolo 1 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, debbano essere riportati anche i dati relativi ai soci affiliati di ciascuna organizzazione.
L'articolo 2 reca disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza nazionale, prevedendo l'adozione di appositi decreti interministeriali e coinvolgendo anche le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare. Tali disposizioni hanno come obiettivo quello di informare i consumatori sulla provenienza delle materie prime, sul rispetto delle norme sul lavoro agricolo e sui passaggi di filiera, tenendo anche conto della normativa europea.
L'articolo 3, infine, conferisce una delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. Nella delega sono previste agevolazioni fiscali e norme premianti per l'accesso ai fondi europei del settore, a favore delle imprese che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale del settore. Il decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, compresa la divulgazione pubblica dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese, della grande distribuzione organizzata e dell'industria della trasformazione alimentare; individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere etiche.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Elenco nazionale delle organizzazioni di produttori)

1. Nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, devono essere riportati, per ogni singola organizzazione, anche i nominativi dei soci affiliati.
2. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza nazionale)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, è sostituito dal seguente:

«3. Con decreti interministeriali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza nazionale, finalizzate a informare i consumatori sulla provenienza delle materie prime, sul rispetto delle norme sul lavoro agricolo e sui passaggi di filiera, anche tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la data di notifica delle medesime ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011; della notifica è data comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono emanati entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notifica di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere agricole etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina e il sostegno delle filiere agricole etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, con riferimento alle imprese che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla creazione delle predette filiere etiche, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro nonché di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, compresa la divulgazione pubblica dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese, della grande distribuzione organizzata e dell'industria della trasformazione alimentare;

b) individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere etiche di cui al comma 1;

c) introduzione di agevolazioni fiscali e di norme premianti ai fini dell'accesso ai fondi europei destinati ai settori agricolo e agroalimentare in favore delle imprese che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla creazione delle filiere etiche di cui al comma 1.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.

torna su