PDL 619

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 619

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOSSI

Modifiche al codice penale, al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e altre disposizioni in materia di contrasto della contraffazione dei prodotti industriali e agroalimentari nonché delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione

Presentata il 23 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – La contraffazione è oggi una delle più consolidate manifestazioni di criminalità economica e finanziaria, dal carattere transnazionale; un fenomeno che sta creando, anche nel nostro Paese, gravissime problematiche al sistema produttivo, economico e occupazionale in ogni regione.
Secondo gli ultimi rilevamenti, con un fatturato in Italia pari a 6 miliardi e 900 milioni di euro, la contraffazione sottrae all'economia «legale» nazionale 18,6 miliardi di euro di produzione, 6 miliardi e 700 milioni di euro di valore aggiunto, 5 miliardi e 700 milioni di euro di entrate erariali (circa il 2,3 per cento del totale delle entrate) e 100.000 unità di lavoro. Un altro dato significativo per capire la complessità e la rilevanza di tale fenomeno sono le operazioni di controllo e di repressione eseguite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal Corpo della guardia di finanza che nel 2016 hanno effettuato quasi 15.000 sequestri per 26 milioni di articoli contraffatti.
La contraffazione sta infatti ormai contaminando quasi tutti i settori produttivi del Paese interessando direttamente numerose tipologie di consumatori (sia consapevoli che ignari): da quello agroalimentare ai farmaci, dai giocattoli all'elettronica, dai capi di abbigliamento alle scarpe, dal materiale audiovisivo al denaro, dai cosmetici ai ricambi meccanici dei veicoli.

Settori produttivi coinvolti.

Uno dei comparti maggiormente colpiti è quello agroalimentare, per un fatturato stimato di oltre un miliardo di euro. Gli alimenti falsificati sono di qualsiasi tipologia e vengono somministrati anche nelle attività ricettive e nei ristoranti. Sono state individuate addirittura denominazioni d'origine protetta (DOP) «inventate». Nel solo anno 2017 l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha effettuato oltre 53.700 controlli e circa 12.800 verifiche di laboratorio, che hanno portato a 455 notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria, 3.715 contestazioni amministrative, 963 sequestri e 22.228 tonnellate di merci sequestrate, per un valore di oltre 100 milioni di euro. Molto spesso le contraffazioni riguardano prodotti di altissima qualità e, oltre a creare ricadute negative in termini economici, causano gravissimi danni di immagine all'intero sistema Paese.
Sempre per ciò che concerne il settore agroalimentare, merita un discorso a parte un fenomeno connesso ma diverso dalla contraffazione, ovvero quello dell'italian sounding, cioè l'immissione sui mercati (quasi sempre esteri) di prodotti che evocano le caratteristiche essenziali di beni italiani, senza tuttavia contraffazione di segni distintivi dell'azienda o dei prodotti stessi. Tali prodotti sono commercializzati spesso con confezionamenti che richiamano l'originale italiano di qualità (per esempio con un'assonanza fonetica, valga per tutti il caso ben noto del parmesan cheese rispetto al formaggio Parmigiano-Reggiano). Tale fenomeno rappresenta la forma più eclatante di concorrenza sleale e di truffa nei confronti dei consumatori, soprattutto nel settore agroalimentare. A livello mondiale, il giro di affari annuo dell'italian sounding è stimato in circa 147 milioni di euro al giorno (quasi il doppio del made in Italy originale) e arreca una perdita di 300.000 posti di lavoro. Quindi, almeno due prodotti su tre commercializzati all'estero si riconducono solo apparentemente al nostro Paese. Le aziende estere che utilizzano impropriamente segni distintivi e descrizioni informative e promozionali che si rifanno in qualche modo al nostro Paese adottano tecniche di mercato che inducono il consumatore ad attribuire ai loro prodotti caratteristiche di qualità italiana che in realtà non posseggono, concorrendo slealmente nel mercato e acquisendo un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza.
Un altro settore di punta del commercio illecito è quello manifatturiero, e in primo luogo il comparto cosiddetto della «moda». L'Italia è infatti in cima alla lista dei Paesi dell'Unione europea più colpiti dalla contraffazione su prodotti di abbigliamento, calzature e accessori. Uno studio dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale stima infatti in oltre 3,1 miliardi di euro le perdite annue per l'economia italiana, pari al 6,8 per cento del fatturato dell'intero comparto. Se si tengono in considerazione anche gli effetti indiretti della produzione e della distribuzione di prodotti di abbigliamento, calzature e accessori non originali, il peso complessivo sull'economia italiana della «falsa» moda raggiunge quasi 10 miliardi di euro in mancate vendite.
Altri campi del settore manifatturiero in cui è elevata la contraffazione sono quelli dei ricambi meccanici dei veicoli stradali (tutta la componentistica è coinvolta: dai sistemi frenanti alle luci, dalle candele ai cuscinetti, dai tergicristalli alle frizioni, dai pistoni agli pneumatici); delle componenti elettriche (dai toner per le stampanti alle consolle dei videogiochi, dagli auricolari ai caricatori di batterie, dagli elettrodomestici ai microchip). Una citazione va poi dedicata al comparto dei giocattoli contraffatti. Nel 2016 i reparti provinciali della guardia di finanza hanno sequestrato complessivamente più di 3 milioni di prodotti elettronici e oltre 1 milione di giocattoli contraffatti o non a norma. Si tratta di prodotti privi del necessario certificato di conformità alla normativa europea in materia di sicurezza e, quindi, potenzialmente pericolosi soprattutto per i bambini.
Dopo quello alimentare e quello manifatturiero merita una citazione anche il settore dei farmaci e dei cosmetici. Per quanto riguarda i farmaci si stima che l'Unione europea perda ogni anno circa 10,2 miliardi di euro e 37.700 posti di lavoro. In Europa i farmaci non conformi individuati alle dogane europee nel 2015 sono stati oltre 3 milioni. Se vale la stessa percentuale utilizzata in questi casi per individuare il giro di affari delle sostanze stupefacenti, potremmo ragionevolmente affermare che il mercato europeo assorbe almeno 300 milioni di confezioni di pillole false distribuite e consumate nei Paesi membri. Le truffe coinvolgono farmaci di marca e farmaci generici, salvavita e life style saving (medicinali destinati a contrastare patologie minori, acquistati spesso per usi non terapeutici legati all'affermarsi di specifici modelli sociali, come per esempio i prodotti medicinali utilizzati per dimagrire o per il doping sportivo). Per l'Italia, seconda nazione al mondo dopo l'India per la produzione di princìpi attivi farmaceutici, la perdita in termini economici e di competitività è quindi notevole.
Altrettanto vasta è la diffusione dei cosmetici e dei prodotti di profumeria, per il trucco e per l'igiene personale contraffatti: per l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (l'Ufficio dell'Unione europea incaricato della registrazione dei marchi, disegni e modelli europei) il mancato introito a livello internazionale è di circa 5 miliardi di euro l'anno. In Italia, terzo Paese europeo produttore nel settore, la perdita annua in termini di mancate vendite dirette è di oltre 624 milioni di euro.
La pirateria è inoltre ampiamente diffusa nel «settore digitale» e in particolare nei supporti elettronici sui quali vengono trasferite opere dell'ingegno, per definizione di carattere immateriale, come canzoni, opere musicali, film, videoclip, videogiochi, opere multimediali e qualsiasi altra tipologia di software. Secondo il Libro verde «La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno» della Commissione europea, questo settore è considerato addirittura il più colpito a livello mondiale: la percentuale dei prodotti contraffatti sarebbe pari al 25 per cento nell'industria degli audiovisivi e al 35 per cento nell'industria informatica. Dati confermati anche in Italia dove, ad esempio, il 43 per cento del software installato su pc non ha una licenza regolare per un valore commerciale di oltre un miliardo di euro.

Canali di distribuzione.

Quando si parla di contraffazione, per elaborare linee di intervento efficaci di contrasto, repressione e prevenzione, oltre alla tipologia dei prodotti coinvolti, è altrettanto importante porre attenzione alle modalità di vendita della merce falsificata.
I canali di diffusione del prodotto contraffatto appaiono per lo più riconducibili a due tipi alternativi: il circuito clandestino e il circuito commerciale abituale. Il primo si organizza, per definizione, al di fuori del mercato regolare: per strada o nei mercati pubblici. Nella maggior parte delle città c'è uno specifico mercato o quartiere nel quale notoriamente si possono trovare copie illecite a basso prezzo di qualsiasi bene di consumo. Questi mercati sono un fenomeno globale: tanto nei Paesi ricchi quanto in quelli poveri sono proposti gli stessi prodotti e sovente i commercianti sono dello stesso gruppo etnico, indipendentemente dalla città o dal continente in cui operano. Il secondo canale di distribuzione è il circuito commerciale «normale» dei prodotti originali: in esso vengono diffusi anche prodotti di uso comune e i prodotti falsi sono posti accanto a quelli genuini. In questo secondo canale sono sicuramente maggiori i rischi di inganno dei consumatori, in quanto il settore ufficiale di vendita costituisce per i possibili acquirenti un indice di affidamento elevato circa la regolarità del prodotto.
Oltre ai due canali citati va posta altrettanta attenzione a un terzo: l'acquisto on line. Il valore del falso in rete ammontava nel 2016 a 1,7 trilioni di dollari e nei prossimi 5 anni è stimata una crescita del 70 per cento. L'acquisto di prodotti contraffatti, consapevolmente o inconsapevolmente, sta crescendo anche nel nostro Paese. Recenti indagini hanno evidenziato come il tasso di penetrazione della pirateria digitale in Italia sia maggiore nei giovani tra quattordici e diciotto anni, con un'incidenza superiore al 70 per cento. Identificare i prodotti contraffatti per prevenire anche nel settore dell'e-commerce i fenomeni legati alla contraffazione diventa quindi oggi una priorità. Tra gli strumenti messi in campo per contrastare questo fenomeno ricordiamo la Carta Italia, l'accordo volontario firmato dagli operatori del commercio elettronico, Indicam e Netcomm, insieme all'allora Ministero dello sviluppo economico. Per la stessa finalità è stato inoltre siglato un accordo per la tutela dei prodotti DOP e a indicazione di origine protetta fra l'allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alcune delle maggiori società di e-commerce come eBay e Alibaba.

Sicurezza, occupazione, tributi e criminalità.

Come già accennato, un altro fattore negativo legato all'aumento della contraffazione è la pericolosità dei prodotti falsi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente. Giocattoli senza requisiti di sicurezza; abbigliamento realizzato con prodotti tossici; aumento dei farmaci contraffatti; cosmetici, profumi e prodotti per l'igiene personale realizzati con sostanze nocive; occhiali da sole difettosi e dannosi per la vista; ricambi per veicoli falsificati; attrezzature sportive e oggetti tecnologici non a norma: sono solo alcuni degli articoli che possono essere molto dannosi per la salute. Essi comportano conseguenze spesso gravi per l'incolumità della persona che, se si escludono gli alimenti, non sono spesso percepibili nel breve e medio periodo da parte dei consumatori e sono quindi pericolosamente sottovalutate.
Proprio in questo contesto meritano anche una particolare rilevanza i farmaci contraffatti venduti on line. Nella maggior parte dei casi si tratta infatti di prodotti sotto gli standard di sicurezza, che contengono quantità eccessive o bassissime di sostanze non approvate o non dichiarate, come ha verificato uno studio specifico condotto dall'Agenzia inglese dei farmaci con l'azienda farmaceutica Pfizer. Lo studio ha appurato come spesso questi farmaci siano anche confezionati in modo inappropriato e senza indicazioni su dosi e su possibili effetti collaterali.
Quando si parla di contraffazione, inoltre, si devono evidenziare le conseguenze che tale fenomeno causa direttamente e indirettamente sull'occupazione e sulle tutele dei lavoratori del settore interessato. Abbiamo già segnalato come l'industria del falso impedisca la regolarizzazione di 100.000 addetti. Non va inoltre dimenticato il danno sociale connesso allo sfruttamento di soggetti deboli (disoccupati o, prevalentemente, cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea) assoldati attraverso un vero e proprio racket del lavoro nero, con evasioni contributive e senza coperture assicurative.
Ma la contraffazione non significa soltanto perdita finanziaria e riduzione delle quote di mercato per le imprese del made in Italy, calo occupazionale e crescita del lavoro nero, rischi per la salute dei consumatori: la contraffazione comporta anche mancati introiti per le casse dello Stato e conseguentemente meno perequazione fiscale e meno servizi pubblici. Il mercato dei prodotti contraffatti genera infatti, solo nel nostro Paese, un mancato gettito fiscale di 1,7 miliardi di euro calcolando le sole imposte dirette e di 5,7 miliardi di euro contando anche le imposte indirette. Gran parte di questo denaro è stata trasferita illegalmente verso i Paesi esteri attraverso i money transfer presenti in Italia approfittando di una normativa di controllo su tali servizi non uniforme e non adeguata. Infatti solo negli ultimi anni e in particolare con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, essi sono stati sottoposti a regole comuni e più stringenti anche per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio.
Va aggiunto che le filiere della contraffazione, come già accennato, sono nella maggior parte dei casi gestite direttamente dalla criminalità organizzata, che ha da tempo previsto l'ampio potenziale di questa tipologia di illecito, che presenta buoni margini di guadagno a fronte di un modesto rischio di carattere penale. Conseguentemente l'inserimento della criminalità organizzata ha determinato un salto di qualità nel business della contraffazione: le organizzazioni criminali hanno costruito le relazioni necessarie su scala planetaria per ottimizzarne i risultati, individuando i luoghi più convenienti per produrre i beni contraffatti, le migliori vie di transito e i mercati di sbocco preferibili secondo le regole dell'economia globalizzata.

Normativa italiana ed europea.

Nonostante il quadro appena definito e le problematiche esposte, deve far riflettere il fatto che, pur considerando l'ampia produzione legislativa del Parlamento dal 2009 ad oggi, pochi sono stati gli interventi che hanno mostrato una concreta efficacia e incisività contro la contraffazione e per la tutela del made in Italy.
Manca soprattutto una disciplina organica della materia capace di prevenire e di contrastare il fenomeno nelle sue molteplici declinazioni. Vediamo comunque i provvedimenti vigenti più significativi dell'ordinamento nazionale sulla contraffazione.
In primo luogo il codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005; un corpus normativo che coordina le disposizioni legislative nazionali in materia di proprietà industriale e che detta regole per la tutela di marchi e di altri segni distintivi, quali disegni, modelli, indicazioni geografiche, invenzioni e brevetti biotecnologici. Tra le norme contenute nella sezione I del capo III, relativa alle disposizioni processuali, troviamo: l'articolo 120, che determina la competenza in materia di diritti di proprietà industriale di sezioni specializzate trasformate in tribunali delle imprese; l'articolo 121-bis, che consente al titolare del diritto leso di acquisire informazioni per individuare tutti i soggetti coinvolti nell'illecito e conseguentemente per agire in giudizio contro ciascuno di essi; l'articolo 124 che, invece, contiene un'elencazione delle sanzioni civili che possono essere disposte da una sentenza che accerti la lesione di un diritto di proprietà industriale.
Meritano poi attenzione alcune disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. In particolare sono state previste norme che mirano a rafforzare la tutela della proprietà industriale e gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche sotto il profilo penale. Tra le più significative si ricordano: le sanzioni in caso di mendace indicazione della provenienza o dell'origine; l'estensione della disciplina delle operazioni sotto copertura alle indagini per i delitti di contraffazione (queste operazioni consistono in attività di tipo investigativo affidate in via esclusiva a ufficiali di polizia giudiziaria, infiltrati sotto falsa identità negli ambienti malavitosi al fine di reperire prove e di accertare le responsabilità); l'affidamento agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato o a enti pubblici non economici dei beni mobili registrati sequestrati (automobili, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili) nel corso dei procedimenti per la repressione di tali reati; la confisca amministrativa dei locali nei quali sono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
La legge n. 99 del 2009 ha modificato anche il citato codice della proprietà industriale, incidendo su profili di natura sia sostanziale sia processuale. Per quanto riguarda i profili sostanziali le modifiche riguardano, tra l'altro, il diritto di priorità per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità e i limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore ai disegni e modelli industriali. Con riferimento ai profili processuali si segnala, tra le altre modifiche, l'eliminazione dell'applicazione del rito societario per i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e l'ampliamento delle controversie devolute alle sezioni specializzate. Successivamente, il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, ha previsto l'istituzione (già contenuta in una norma della legge n. 99 del 2009 abrogata dallo stesso decreto), presso il Ministero dello sviluppo economico, del Consiglio nazionale anticontraffazione (CNAC). Il CNAC è l'organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale.
Nell'ordinamento nazionale sono inoltre presenti disposizioni specifiche che riguardano la tutela del made in Italy e in particolare:

1) il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che attribuisce, all'articolo 43, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti il potere di irrogare sanzioni pecuniarie amministrative;

2) la legge 8 aprile 2010, n. 55, sulla tutela del made in Italy, che prescrive un sistema obbligatorio di etichettatura per i prodotti finiti e intermedi dei settori tessile, dell'abbigliamento, dell'arredo della casa, delle calzature e della pelletteria, destinati alla vendita al pubblico. L'etichetta deve fornire informazioni circa il rispetto delle norme in materia di lavoro, di igiene e sicurezza dei prodotti, in materia ambientale e sull'esclusione di minori nella produzione. La legge permette, inoltre, l'impiego dell'indicazione «Made in Italy» anche per i prodotti finiti che hanno subìto almeno due fasi di lavorazione nel territorio nazionale, ferma restando la tracciabilità delle altre fasi. Com'è noto tale disciplina è stata «congelata» dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2010, che ha precisato che tutte le disposizioni della legge possono considerarsi applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 della stessa legge. Alla fine il Parlamento europeo ha prevalso sulla Commissione, infatti ha approvato con larghissima maggioranza il pacchetto legislativo per la tutela dei consumatori europei da prodotti falsi e nocivi (direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori). La nuova disciplina impone di apporre il marchio «Made in» sia ai prodotti non alimentari realizzati in Europa che a quelli extraeuropei;

3) il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che stabilisce, all'articolo 16, comma 1, che «Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano». Il comma 4 dello stesso articolo riguarda l'aspetto sanzionatorio e dispone che chiunque faccia illecitamente uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100 per cento made in Italy», «100 per cento Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea a ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale (fino a due anni di reclusione e fino a 20.000 euro di multa) aumentate di un terzo. La disposizione prevede, inoltre, che costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o sulla provenienza estera o comunque sufficienti a evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Peraltro, la norma, modificando la legge 24 dicembre 2003, n. 350, consente di sanare tale situazione con una sanzione amministrativa (da 10.000 a 250.000 euro) attraverso una dichiarazione che attesti che le informazioni corrette sull'origine del prodotto saranno fornite nella fase di commercializzazione;

4) la legge 12 dicembre 2016, n. 238, che reca la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e che ha abrogato il previgente decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. In particolare, essa prevede: la salvaguardia del vino e dei territori vitivinicoli nonché degli aceti; la tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali; la designazione dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo; la disciplina del Comitato nazionale vini DOP e IGP, organo del Ministero; la possibilità di costituire per ciascuna DOP e IGP dei consorzi di tutela; la previsione di disposizioni sanzionatorie in caso di violazioni alle disposizioni della stessa legge.

Per quanto riguarda il settore alimentare sono inoltre da ricordare i provvedimenti in materia di olio, un alimento, insieme al vino, tra quelli con maggiore rischio di contraffazione (negli anni passati sono state sequestrate 2.000 tonnellate di olio extravergine di oliva falsamente etichettato come italiano, 150.000 bottiglie di vino, 430.000 etichette riproducenti la forma, il colore e i segni distintivi registrati a uso esclusivo di alcune rinomate case vinicole nazionali), ma che rappresenta uno dei principali prodotti italiani di qualità a livello mondiale e l'elemento principe della dieta mediterranea, riconosciuta dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità.
È inoltre da citare l'obbligo dell'etichetta «trasparente» e del tappo «antirabbocco» contro le truffe introdotto dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161: si prevede che gli oli di oliva vergini sulle tavole di ristoranti e trattorie, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.
Si ricorda inoltre la legge 14 gennaio 2013, n. 9, sulla qualità e sulla trasparenza per la filiera produttiva italiana dell'olio d'oliva, finalizzata ad attivare maggiori controlli nei confronti di tentativi di frode e di contraffazioni, anche attraverso un forte inasprimento delle sanzioni. Sono previste disposizioni che riguardano: l'identificazione della provenienza del prodotto e delle sue caratteristiche; l'utilizzo illecito di un marchio volto a ingannare il pubblico sulla provenienza del prodotto e le relative sanzioni; i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto riguarda il rispetto delle norme in materia di concorrenza sleale; la responsabilità dei comportamenti illeciti, estesa anche agli enti della filiera degli oli vergini di oliva qualora alcuni reati (come l'adulterazione, la contraffazione o la frode) siano commessi nel loro interesse, con sanzioni accessorie per gli oli a IGP o DOP; la pubblicazione della sentenza di condanna su quotidiani a diffusione nazionale e il divieto per cinque anni di operare nel settore, oltre alla confisca di beni e denaro.
Una legge quadro contro la contraffazione è quindi necessaria non soltanto per sanzionare i reati, inasprire le pene previste, tutelare le aziende virtuose, promuovere le eccellenze del made in Italy o salvaguardare i diritti dei cittadini. Una legge quadro è oggi altrettanto fondamentale per contribuire a cambiare la mentalità dei consumatori rispetto alla necessità di «acquistare responsabilmente». È infatti innegabile che il mercato del falso si sia così fortemente radicato anche a seguito della crescita esponenziale di clienti consapevoli, soprattutto a seguito della crisi economica internazionale degli ultimi anni.
Secondo un'indagine della Confcommercio – Format Research, infatti, ben il 72,1 per cento dei consumatori «non ha soldi per comprare i prodotti legali» e il 70 per cento «pensa di fare in questo modo un buon affare, risparmiando». Un consumatore su tre sostiene di essere consapevole di effettuare un acquisto illegale anche perché, per un altro 72,4 per cento, è piuttosto normale e per di più si rivela utile per chi è in difficoltà economica comportarsi in questo modo.
Il fenomeno dell'acquisto consapevole di prodotti contraffatti riguarda anche i giovani. Un'apposita ricerca commissionata dal Censis ha evidenziato che il 74,6 per cento compra merce falsa e lo fa in diversi luoghi: per la strada, nei mercati, in spiaggia, nei negozi, su internet, presso case private. Tra le motivazioni si evidenziano le seguenti: si compra il prodotto falso per risparmiare, per possedere qualcosa di poco impegnativo o semplicemente perché se ne ha bisogno. Gli acquirenti sanno che il prodotto che stanno acquistando è inferiore per qualità e di minore durata, ma spesso questi non sono considerati parametri fondamentali. Inoltre, l'acquisto di merce contraffatta viene percepito dai giovani come un reato di lieve entità, socialmente accettato e senza conseguenze.
È necessario rimarcare come gran parte dei contenuti presenti in questa proposta di legge siano stati definiti anche grazie al lavoro e alle attività svolti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo della Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura. La Commissione ha infatti elaborato alcune relazioni tematiche dedicate alla contraffazione partendo dalle richieste degli attori coinvolti: dalla magistratura ai Ministeri competenti, dalle federazioni di categoria alle rappresentanze sindacali, senza dimenticare le Forze dell'ordine preposte, gli enti locali e le associazioni dei consumatori.

Descrizione della proposta di legge.

La presente proposta di legge è composta da nove articoli.
L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento in attuazione dei princìpi della Costituzione e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La legge si pone quindi l'obiettivo di aumentare l'efficacia delle misure per prevenire e contrastare la contraffazione dei prodotti industriali e agroalimentari, promuovendo al tempo stesso il made in Italy e assicurando tutele, diritti e sicurezze ai consumatori e alle attività imprenditoriali in un sistema di libera e trasparente concorrenza.
L'articolo 2 istituisce il Coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria. L'esperienza dei dieci anni di coordinamento delle politiche di contrasto della contraffazione e della pirateria, prima a opera dell'Alto commissario e poi del CNAC, e il confronto con le esperienze straniere (in particolare quelle del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America) hanno dimostrato, da un lato, l'importanza di questo ruolo, trasversale alle diverse amministrazioni, e, dall'altro, la necessità di disporre di una figura di riferimento con specifiche competenze nella materia. È dunque necessario ricercare una sintesi tra l'esperienza dell'Alto commissario e quella del CNAC che consenta di dotare il nostro Paese di un prezioso strumento e di una figura di riferimento nella lotta contro la contraffazione per quanto riguarda i rapporti e le relazioni internazionali e che dia un segnale di rinnovato interesse, anche all'estero, nei confronti della battaglia contro la contraffazione e la pirateria, anche on line. Un limite di entrambe le strutture è stato però quello di essere radicate in uno specifico Ministero, quando proprio la trasversalità delle competenze colloca naturalmente il ruolo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Solo un soggetto così collocato, diversamente da uno presso un Ministero, può avere infatti la capacità di porsi al di sopra di tutte le amministrazioni interessate, operando come referente unitario per tutte le categorie e come l'interlocutore più autorevole di tutte le istituzioni nazionali ed estere. Questo articolo si propone quindi di confermare e di ampliare i compiti già attribuiti al CNAC e alla Direzione generale per la lotta alla contraffazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, introducendo però una nuova figura di Coordinatore, alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri (come avviene per gli organi corrispondenti del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America), sopprimendo il CNAC e semplificando il quadro normativo. Il comma 4 del novellato articolo 145 del codice della proprietà industriale dispone, nello specifico, che il Coordinatore sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti altri soggetti tra cui le Commissioni parlamentari competenti. Le funzioni del Coordinatore (previste dal comma 2) vanno dai poteri di indirizzo e programmazione in materia di politiche anticontraffazione e antipirateria, alle attività di coordinamento e di raccordo con le Forze di polizia e con amministrazioni pubbliche coinvolte; dalla raccolta dei dati in possesso delle autorità competenti in ambito nazionale e internazionale, all'assistenza e supporto alle imprese per la tutela contro la contraffazione e la pirateria; dalle attività di promozione delle attività di informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori, all'elaborazione di documenti e relazioni da sottoporre agli organismi vigilanti. Il Coordinatore può inoltre istituire tavoli tematici di confronto tra i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e le imprese, i lavoratori e i consumatori interessati e le associazioni operanti nel contrasto della contraffazione e della pirateria, e opera in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni dell'Unione europea e internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale.
L'articolo 3 prevede il coordinamento delle informazioni investigative in materia di contraffazione. In base a tali indicazioni il Corpo della guardia di finanza, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari dovranno individuare forme di coordinamento e armonizzazione rispetto alla gestione delle informazioni investigative relative ai fenomeni di contraffazione e vendita dei prodotti tutelati dalle norme sulla proprietà industriale, di uso illecito dei titoli di proprietà industriale, di falsa indicazione dell'origine dei prodotti e di falsa evocazione dell'origine italiana delle merci. Viene inoltre disposta l'istituzione di una banca dati nella quale sono raccolte tutte le risultanze relative alle indagini e ai sequestri effettuati.
L'articolo 4 promuove accordi territoriali volti a favorire il contrasto dei fenomeni di contraffazione e vendita dei prodotti tutelati dalle norme sulla proprietà industriale, di uso illecito dei titoli di proprietà industriale e di falsa indicazione dell'origine dei prodotti. Tali accordi vengono promossi dal prefetto, anche su richiesta degli enti locali, delle Forze di polizia, delle Agenzie fiscali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle organizzazioni rappresentative delle imprese e dei lavoratori. Gli accordi possono prevedere anche interventi di carattere educativo e promozionale rispetto a tale fenomeno, oltre a promuovere strumenti e misure innovativi per rilevare gli illeciti connessi alla filiera della contraffazione con particolare riferimento alla verifica dell'effettiva operatività delle aziende iscritte presso il registro delle imprese.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di risorse in favore degli enti locali che stipulano accordi territoriali anticontraffazione. È stato infatti dimostrato come nel corso degli anni, eccetto qualche raro caso, sia rimasta sostanzialmente non operativa la norma relativa alle sanzioni amministrative al consumatore in caso di acquisto di prodotti contraffatti. Una delle motivazioni addotte è la difficoltà di riscossione del contributo, comunque incassato dall'ente locale solo nella misura del 50 per cento. L'articolo dispone invece l'attribuzione del 100 per cento del tributo all'ente locale subordinandola alla stipulazione di un accordo anticontraffazione. Questa norma nasce dalla necessità di allargare la cornice delle sinergie operative tra istituzioni, conseguente alla riacquisizione di una nuova consapevolezza sul fenomeno della contraffazione, non più «solo» problema di ordine pubblico e di sicurezza, e quindi repressivo, bensì anche problema culturale, educativo ed economico. Nasce inoltre dalla necessità di individuare elementi di conoscenza e pratiche d'intervento meglio rispondenti alle specificità del territorio, non solo a livello repressivo, ma anche sul piano della tutela del tessuto economico locale e del rafforzamento del sistema culturale e valoriale del luogo.
L'articolo 6 promuove l'introduzione, da parte delle aziende, di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili per i prodotti industriali e agroalimentari. Questa norma permette infatti alle piccole e medie imprese, ai distretti produttivi e ai consorzi di usufruire dei finanziamenti previsti dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (per un massimo di 20 milioni di euro), per effettuare investimenti mirati e per acquistare macchinari specifici per dotare i prodotti di sistemi di tracciabilità anticontraffazione. I criteri e le modalità di assegnazione di queste agevolazioni, che sono concesse in conformità con le disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia, sono stabiliti con apposito regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con l'articolo 7 è prevista una delega al Governo per adottare un decreto legislativo per disciplinare le filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti. Il decreto individua agevolazioni fiscali mirate per la realizzazione di progetti per la costituzione di tali filiere, coerenti con la disciplina nazionale ed europea in materia di diritto del lavoro, di ambiente, di salute e di tutela dei minori. I princìpi e criteri direttivi riguardano la definizione e lo sviluppo di sinergie fra sistemi di mappatura e tracciabilità delle produzioni; l'individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera; l'individuazione di un sistema disincentivante la concorrenza sleale lungo la catena della subfornitura della filiera e la sperimentazione di sistemi di controllo innovativi. L'articolo prevede, inoltre, che il decreto legislativo dovrà recepire il parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata.
L'articolo 8 apporta profonde modifiche all'articolo 514 del codice penale inserendo i reati relativi alla contraffazione nei delitti contro l'industria e il commercio. Tale novella si prefigge di inviare un forte segnale rispetto alla volontà di contrastare non solo l'usurpazione del titolo, ma anche la frode che da tale usurpazione deriva. Ne consegue una maggiore tutela dei consumatori, delle associazioni di categoria, dei consorzi nel settore agroalimentare e delle associazioni che a vario titolo tutelano il prestigio del made in Italy nel mondo. Il reato previsto dalla normativa vigente non appare infatti pienamente rispondente alle esigenze attuali dei settori industriale e imprenditoriale che, del resto, sono molto diversi da quelli dell'epoca di entrata in vigore del codice Rocco e soprattutto sono diversi gli strumenti di cui tali settori si avvalgono per sviluppare, promuovere ed espandere il proprio mercato.
La nuova formulazione dell'articolo 514 del codice penale tiene quindi maggiormente conto di tali esigenze e prevede le seguenti disposizioni: proteggere tutte le privative industriali disciplinate dal codice della proprietà industriale anche nel settore agroalimentare; il concorso materiale con i delitti contro la pubblica fede e contro l'economia; la precisa indicazione degli ambiti nei quali la norma opera; le realtà rispetto alle quali la condotta deve manifestarsi anche ai fini dell'individuazione del corpo di reato; la condotta che integra l'ipotesi criminosa che può essere realizzata anche da soggetti non dotati di particolari qualifiche; l'individuazione dei soggetti passivi del reato nelle realtà economiche o imprenditoriali non necessariamente italiane ma anche estere prive di stabile organizzazione commerciale in Italia; la specifica indicazione che devono ritenersi oggetto di protezione non solo le privative registrate ma anche quelle non registrate (per esempio i modelli non registrati o i marchi di fatto) che sono protette ai sensi del citato codice della proprietà industriale e che, nel caso delle privative registrate, la protezione è effettiva sin dal momento della presentazione della domanda o dal momento in cui essa è accessibile al pubblico.
L'articolo 9 introduce norme penali per garantire la sicurezza agroalimentare, uno dei settori maggiormente colpiti dalla contraffazione. L'articolo modifica il codice penale e il codice di procedura penale per inasprire la repressione del delitto di contraffazione alimentare. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 517-quater del codice penale, che attualmente punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro le condotte di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari; stabilisce, inoltre, che la condanna per questo delitto comporti sempre l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Il comma 2 dispone che alle condanne che comportano la pubblicazione della sentenza sia aggiunta anche la condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Il comma 3 modifica il codice di procedura penale per attribuire alla procura distrettuale, cioè all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente, la competenza a esercitare l'azione penale per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Il comma 4 novella, infine, l'articolo 275 del codice di procedura penale sui presupposti della custodia cautelare, per escluderne l'automatismo in presenza di indagini per associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione dei princìpi di cui agli articoli 32 e 41 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di promuovere il diritto dei consumatori all'informazione, di tutelare i loro interessi, di assicurare loro un livello elevato di protezione di tali interessi e di salvaguardare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei medesimi consumatori, nonché di assicurare le condizioni per l'esercizio delle attività imprenditoriali in un contesto di libera e trasparente concorrenza, nell'interesse generale dell'economia nazionale, la presente legge reca disposizioni in materia di contrasto della contraffazione dei prodotti industriali e agroalimentari.

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 145 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di Coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria)

1. L'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 145. – (Coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria)1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria commerciale, di seguito denominato “Coordinatore”.
2. Al Coordinatore competono i poteri e le funzioni di seguito indicati:

a) poteri di indirizzo e di programmazione in materia di politiche anticontraffazione e di pirateria commerciale;

b) attività di coordinamento e di raccordo con le Forze di polizia, con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e con le altre amministrazioni pubbliche impegnate nella lotta contro la contraffazione e la pirateria;

c) poteri di iniziativa d'ufficio e di segnalazione per lo svolgimento di indagini conoscitive in materia di violazioni della proprietà industriale e intellettuale;

d) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, dirette a contrastare le violazioni dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;

e) raccolta dei dati in possesso delle autorità competenti in ambito nazionale e internazionale, delle associazioni di categoria e delle imprese in materia di lotta contro la contraffazione e la pirateria e gestione della relativa banca dati;

f) monitoraggio del fenomeno delle violazioni dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;

g) monitoraggio e indirizzo delle attività di prevenzione e di repressione nonché dei sistemi e dei metodi anticontraffazione e antipirateria;

h) monitoraggio, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, e delle rappresentanze diplomatiche all'estero, del fenomeno dell'italian sounding;

i) assistenza e supporto alle imprese per la tutela contro la contraffazione e la pirateria;

l) redazione, aggiornamento periodico e presentazione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati del Piano nazionale anticontraffazione e antipirateria e di una relazione annuale sull'attuazione del Piano nazionale e sulla propria attività;

m) promozione delle attività di informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale, gestione dell'attività inerente ai destinatari dell'attività anticontraffazione e antipirateria, comunicazione interna ed esterna e gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione nonché organizzazione di eventi dedicati;

n) esercizio delle funzioni attribuite dalle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, alla Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Nell'esercizio delle funzioni a esso affidate, il Coordinatore opera sentiti le categorie economiche e sociali interessate dalla contraffazione e dalla pirateria nonché, per le materie di competenza, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti istituito, ai sensi dell'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; istituisce tavoli tematici di confronto tra i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e le imprese, i lavoratori e i consumatori interessati e le associazioni operanti nel contrasto della contraffazione e della pirateria; opera in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni dell'Unione europea e internazionali impegnate nella tutela della proprietà intellettuale e industriale.
4. Il Coordinatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri interessati, il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCI, nella persona di un Sottosegretario di Stato o di un soggetto di comprovate competenza ed esperienza nella materia della proprietà industriale e intellettuale e in particolare nell'applicazione delle misure di contrasto della contraffazione e della pirateria. In tale ultimo caso i compensi del Coordinatore sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono essere superiori all'ammontare della retribuzione prevista per il primo presidente della Corte di cassazione. La proposta di nomina del Coordinatore è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. Il Coordinatore si avvale della segreteria della Presidenza del Consiglio dei ministri e di un comitato di esperti giuridici composto da non più di cinque unità. I componenti sono nominati e revocati dal Coordinatore tra esperti di comprovata qualificazione in materia. Nella composizione del Comitato è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.
6. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy assume la denominazione di Direzione generale della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, mantenendo l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere da f) a r) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 149 del 2021».

Art. 3.
(Coordinamento delle informazioni investigative in materia di contraffazione)

1. Il Corpo della guardia di finanza, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individuano forme di coordinamento e armonizzazione con riguardo alla gestione delle informazioni investigative relative ai fenomeni di contraffazione e di vendita dei prodotti tutelati dalle norme sulla proprietà industriale, di uso illecito dei titoli di proprietà industriale, di falsa indicazione dell'origine dei prodotti e di falsa evocazione dell'origine italiana delle merci. Le polizie municipali forniscono le informazioni in loro possesso con riferimento ai fenomeni di cui al periodo precedente.
2. È istituita una banca di dati nella quale sono fatte confluire le risultanze investigative, acquisite dai soggetti indicati al comma 1, relative alle indagini e ai sequestri effettuati nel corso della loro attività. Le modalità di istituzione e di gestione della banca di dati sono determinate sulla base di un protocollo d'intesa sottoscritto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti di cui al comma 1.
3. La consultazione della banca di dati di cui al comma 2 è assicurata a tutte le Forze di polizia e agli organismi indicati al comma 1, secondo modalità definite nell'ambito del protocollo d'intesa di cui al medesimo comma 2.
4. Fatte salve le esigenze di riservatezza e di segretezza relative alle attività investigative o processuali in corso, le risultanze delle operazioni di contrasto dei fenomeni di cui al comma 1 sono trasmesse al Coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria, anche ai fini di cui all'articolo 145, comma 2, lettera e), del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.
(Accordi territoriali anticontraffazione)

1. Il prefetto, anche su richiesta degli enti locali, delle Forze di polizia, delle Agenzie fiscali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle organizzazioni rappresentative delle imprese e dei lavoratori, promuove la conclusione di accordi territoriali volti a favorire il contrasto dei fenomeni di contraffazione e di vendita illecita dei prodotti tutelati dalle norme sulla proprietà industriale, di uso illecito dei titoli di proprietà industriale e di falsa indicazione dell'origine dei prodotti.
2. Gli enti e i soggetti portatori di interessi rilevanti nei rispettivi territori possono essere sentiti ai fini della sottoscrizione degli accordi territoriali di cui al comma 1.
3. Gli accordi territoriali possono prevedere anche interventi volti a diffondere negli operatori di mercato e nei consumatori elementi di conoscenza dei fenomeni di cui al comma 1, dei loro effetti e delle misure di contrasto poste in essere.
4. Gli accordi territoriali possono prevedere strumenti e misure innovativi per rilevare gli illeciti di cui al comma 1 nonché ulteriori illeciti connessi ai fenomeni previsti dal medesimo comma 1, con particolare riferimento alla verifica dell'effettiva operatività delle imprese iscritte presso il registro delle imprese.

Art. 5.
(Fondo per gli enti locali che hanno stipulato accordi territoriali anticontraffazione)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme di cui al secondo periodo sono interamente destinate all'ente locale competente qualora esso abbia concluso un accordo territoriale per il contrasto dei fenomeni di contraffazione. A tale fine, il Coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria, istituito dall'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, provvede a effettuare le opportune verifiche».

Art. 6.
(Agevolazioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)

1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono a un sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari, che preveda l'impiego di codici multidimensionali e non replicabili, aventi le caratteristiche definite con il regolamento di cui al comma 4.
2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti;

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/ CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 1535/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

Art. 7.
(Delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina di filiere etiche di produzione, importazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro, dell'ambiente, della salute e della tutela dei diritti del fanciullo e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di mappatura e di tracciabilità delle produzioni;

b) individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera etica;

c) definizione di un sistema che disincentivi la concorrenza sleale nella catena della subfornitura della filiera etica;

d) sperimentazione di sistemi di controllo innovativi, sviluppati con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di enti tecnici e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori;

e) introduzione, nell'ambito della normativa vigente in materia di credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, di una disciplina specifica per le spese relative a progetti diretti allo sviluppo delle filiere etiche;

f) previsione di agevolazioni fiscali per la realizzazione di progetti volti alla creazione delle filiere etiche.

2. Sullo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Successivamente, lo schema di decreto è trasmesso alle Camere, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive.

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 514 del codice penale, in materia di frodi contro le industrie e le imprese)

1. L'articolo 514 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 514. – (Frodi contro le industrie e le imprese nazionali o estere) – Ferma restando l'applicazione degli articoli 473, 474, 517, 517-ter e 517-quater, chiunque, fabbricando, producendo o facendo produrre da altri, introducendo nel territorio dello Stato, detenendo, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione nei mercati nazionali o esteri, ovvero offrendo, anche per via telematica, beni realizzati in violazione dei medesimi articoli 473, 474, 517, 517-ter e 517-quater determina esiti o situazioni potenzialmente idonei a turbare o cagionare nocumento a uno o più soggetti esercenti un'attività economica, operanti nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 20.000.
Se per le privative violate sono state osservate le norme delle leggi interne, dell'Unione europea o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata fino a un terzo. Il presente comma si applica dal momento del deposito della domanda o dal momento in cui essa è divenuta accessibile al pubblico.
Si applicano gli articoli 474-bis, 474-ter, 474-quater e 475; ove la condotta sia realizzata attraverso enti o società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti».

Art. 9.
(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «denominazioni contraffatte» sono aggiunte le seguenti: «, imitate, usurpate o evocate».

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 518. – (Pubblicazione della sentenza) – La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza».

3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: «474,» è inserita la seguente: «517-quater,».
4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 51, commi 3-bis» sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale,».

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