PDL 618

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 618

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAVANELLI, AMATO, APPENDINO, CAPPELLETTI, CHERCHI, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, MORFINO, PENZA, RAFFA, TODDE

Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto

Presentata il 22 novembre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Nel dicembre 2019 – e quindi già in epoca antecedente ai gravi eventi che hanno condizionato gli ultimi tre anni – l'Europa presentava il Green Deal europeo, una «tabella di marcia con azioni» finalizzata a rendere sostenibile l'economia dell'Unione europea, favorire il passaggio a un'economia circolare e pulita, arrestare i cambiamenti climatici. In altri termini, a favorire una transizione ecologica in grado di trasformare i problemi ambientali e climatici in opportunità di sviluppo.
Il solenne impegno assunto da tutti i 27 Stati membri concerne l'obiettivo di rendere l'Unione europea il primo continente a impatto climatico zero – a realizzare cioè la neutralità climatica – entro il 2050. Tappa intermedia di tale percorso è rappresentata dalla riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
I suddetti ambiziosi obiettivi sono stati recentemente confermati dal Consiglio dell'Unione europea nel giugno 2022, con l'adozione del pacchetto «Fit for 55». Tra le più rilevanti proposte c'è la revisione dell'attuale sistema europeo di scambio delle quote di emissione (Emission Trading System – ETS) e il rafforzamento degli obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni a carico degli Stati (Effort Sharing Regulation).
La politica energetica italiana degli ultimi anni è stata prevalentemente connotata da interventi legislativi adottati in via emergenziale (decreti-legge conseguenti all'impennata del costo dell'energia a partire dalla fine del 2021) o per ragioni di urgenza (legislazione d'emergenza per rispettare gli impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dagli Accordi di Parigi e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima).
Secondo i dati forniti dal Rapporto statistico Gestore dei servizi energetici Spa relativo al 2021, in Italia, a fine 2021, risultavano installati oltre un milione di impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 22,6 GW e una produzione poco superiore a 25 TWh. Su un totale stimato di circa 115 TWh di energia elettrica complessivamente prodotta in Italia nel 2021 da fonti rinnovabili, una quota di poco al di sotto del 22 per cento è stata coperta dal fotovoltaico, che si è così attestato al secondo posto tra le varie fonti, preceduto solo dall'idroelettrico (39 per cento).
Significativo è anche il dato relativo alle installazioni degli impianti: il 36 per cento della potenza fotovoltaica complessiva a fine 2021 – pari a poco più di 8 GW – era rappresentata da impianti collocati a terra. Mentre, in media, la superficie lorda occupata da ogni MW installato è pari 1,9 ettari.
Dal Rapporto statistico emerge, infine, una capillare diffusione del fotovoltaico in tutti i settori economici: agricoltura, industria, terziario (in cui la pubblica amministrazione concentra il 4 per cento circa della potenza installata) e residenziale.
Secondo l'indagine statistica pubblicata dall'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, a giugno 2022 erano oltre 39 milioni le autovetture circolanti in Italia. A questo proposito, occorre sottolineare che ogni veicolo necessita in media di 25 metri quadrati per il parcheggio.
Tanto premesso, la presente proposta di legge si pone l'ambizioso obiettivo di incrementare l'energia prodotta da fonti rinnovabili al fine di ridurre le emissioni di gas serra (connesse ai temi del riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici) e di aumentare l'approvvigionamento energetico nel territorio nazionale.
In tal senso si intende imporre, in capo ai gestori di parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 metri quadrati destinati ad autovetture e motoveicoli, meglio individuati all'articolo 2, di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva. Espressamente escluse dal calcolo della superficie del parcheggio sono le aree riservate alla sosta degli autoveicoli diversi dalle autovetture.
L'articolo 2, come anticipato, fornisce ulteriori precisazioni con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina, prevedendo per i parcheggi già preesistenti alla data del 31 agosto 2024 – data quest'ultima da rimodulare anche in sede emendativa con riferimento all'entrata in vigore effettiva del provvedimento – l'obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, prevedendo la possibilità di ottenere un termine supplementare dal comune (ente preposto al rilascio delle relative autorizzazioni edilizie) qualora il ritardo scaturisca da cause non imputabili al gestore.
Il comma 3 dell'articolo 2 esonera dai nuovi obblighi i gestori dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva nonché dei parcheggi collocati in aree vincolate ai sensi dei codice dei beni culturali e del paesaggio.
L'articolo 3 stabilisce l'apparato sanzionatorio a corredo del nuovo obbligo. La sanzione pecuniaria per l'inosservanza dell'obbligo è parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro, se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 metri quadrati, e di 20.000 euro, se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 metri quadrati.
L'articolo 4 demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi, l'individuazione dei requisiti tecnici delle tettoie o pensiline e dei controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti, nonché dell'autorità preposta a irrogare le sanzioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare)

1. Nei parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 metri quadrati devono essere installate tettoie o pensiline, di altezza non inferiore a tre metri, dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli.
2. Nel calcolo della superficie di cui al comma 1 non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli indicati all'articolo 54, comma 1, lettere da b) a n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.
(Ambito di applicazione soggettivo)

1. Sono assoggettati all'obbligo di cui all'articolo 1 i gestori:

a) dei parcheggi all'aperto esistenti alla data del 31 agosto 2024;

b) dei parcheggi all'aperto per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata o è presentata prima del 31 agosto 2024;

c) dei parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è presentata dopo il 31 agosto 2024.

2. I gestori dei parcheggi di cui al comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Il comune competente può concedere un termine supplementare quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria ad adempiere all'obbligo di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto, ma di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili.
3. Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 1 i gestori:

a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

b) dei parcheggi ubicati in aree vincolate ai sensi dei codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 3.
(Sanzioni)

1. L'inosservanza dell'obbligo previsto dalla presente legge comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata all'infrazione commessa per ogni anno durante il quale si protrae l'inosservanza, fino al pieno adempimento dell'obbligo, nella misura massima di 10.000 euro, se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 metri quadrati, e di 20.000 euro, se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 metri quadrati.

Art. 4.
(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui all'articolo 1, i controlli di sicurezza da effettuare sui relativi impianti nonché l'autorità preposta a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 3.

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